Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2561 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

DO.NI.S. SHOES s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 518/01/06 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 6 novembre 2006, depositata il 2

aprile 2007, R.G. 2786/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di esenzione notificato dal (OMISSIS) Ufficio distrettuale delle II.DD di Napoli a seguito dell’istanza di riconoscimento presentata dalla società Donis shoes s.r.l.;

2. La C.T.F. ha accolto il ricorso rilevando la decadenza dell’Ufficio dal potere di emettere il provvedimento di diniego oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, commi 1 e 2;

3. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate contestando l’erronea assimilazione, da parte dei primi giudici, del termine di comunicazione dell’esito dell’istanza a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e ribadendo l’insussistenza del diritto all’agevolazione trattandosi di prosecuzione di attività esistente in locali non idonei;

4. La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado;

5. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 64 del 1996, artt. 14 e 17, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, b) l’omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

1. il ricorso è palesemente fondato in quanto, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con giurisprudenza costante (cfr. fra le altre Cassazione civile sezione 5^ n. 16250 del 23 luglio 2007), in tema di agevolazioni tributarie, il provvedimento di diniego, come pure il riconoscimento parziale della spettanza dell’agevolazione, sono equiparati agli atti di accertamento, alla luce del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, e poi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ai soli fini della loro impugnabilità, e quindi della tutela giurisdizionale del contribuente; ad essi, pertanto, non è applicabile, sotto altri profili, la disciplina propria degli atti di accertamento, come quella del regime di decadenza, previsto, per le imposte dirette, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di cassazione alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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