Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2561 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. III, 03/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29112-2006 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARESE ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V. (OMISSIS), B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato PUNZI CARMINE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LEONZI PIERFRANCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.E., G.V.;

– intimati –

sul ricorso 30479-2006 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARICONDA VINCENZO, BRAGA CARLO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M., B.V., M.A., T.

E., GLI ULIVI DEL GEOM. ARMANDO MAFFINELLI & C. S.A.S.;

– intimati –

sul ricorso 30644-2006 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BRAGA CARLO, MARICONDA VINCENZO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.V., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI

CARMINE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONZI

PIERFRANCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.E., GLI ULIVI DEL GEOM. ARMANDO MAFFINELLI &

C.

S.A.S., M.A.;

– intimati –

sul ricorso 34355-2006 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FINZI ANDREA giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARICONDA VINCENZO, BRAGA CARLO

FRANCESCO giusta delega a margine del ricorso incidentale del

30/10/2006;

– controricorrenti –

e contro

B.V., B.M., M.A.;

– intimati –

sul ricorso 35107-2006 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FINZI ANDREA giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.M., M.A., G.V., B.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 01/03/2006, depositata il 19/04/2006

R.G.N. 1050/1995 e 1110/1995;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato CATELLI MARCO (per delega dell’Avv. BATTAGLIA

EMILIO);

udito l’Avvocato ROCCHI PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione dei ricorsi,

l’inammissibilità del ricorso M. e omonimo S.a.S.; rigetto

del ricorso G., con assorbimento del ricorso T.; in

subordine accoglimento del ricorso T., spese a carico dei

soccombenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 295/2006, depositata il 19 aprile 2006 e notificata il 24 luglio successivo, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Brescia ha condannato la s.a.s. Gli Ulivi, di Armando Maffinelli & C, nonchè il socio accomandatario in proprio, M.A., e G. V., quale effettivo titolare delle quote societarie fiduciariamente intestate al M., a pagare all’attrice, T.E., L. 277.500.000, quale erede testamentaria dell’altro socio della s.a.s. Gli Ulivi, B.L..

La somma era stata chiesta dalla T. sulla base della delibera assembleare 30 giugno 1987 della società, che aveva disposto la restituzione di anticipazioni effettuate dai due soci alla cassa sociale.

I convenuti avevano resistito alla domanda sollevando varie eccezioni, fra cui il difetto di legittimazione attiva della T., per il fatto che anche la quota intestata al B. sarebbe stata di proprietà del G. e solo fiduciariamente intestata al defunto, e che il contratto sociale conteneva una clausola arbitrale.

Nel giudizio erano volontariamente intervenuti B.V. e M., fratelli del de cuius ed eredi legittimi di lui.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto separati ricorsi per cassazione M.A., in proprio e quale rappresentante legale della s.a.s. Gli Ulivi, e G.V., ognuno di essi per due motivi.

Al ricorso M. resistono con separati controricorsi B. V. e M.; T.E., che propone un motivo di ricorso incidentale condizionato ed il G., che propone due motivi di ricorso incidentale.

Al ricorso proposto dal G. resistono con separati controricorsi i B. e la T., la quale ultima propone un motivo di ricorso incidentale condizionato, a cui il G. replica con controricorso.

Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il M. ha depositato in Cancelleria, e notificato il 26.5.2009 alle altre parti, atto 19 maggio 2009 di nomina di un nuovo difensore domiciliatario, essendo deceduto il domiciliatario già nominato, avv. Giovanna Dettori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi, principali ed incidentali, proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Tutti i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata, quindi applicabile al caso di specie (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2).

I due motivi del ricorso principale del M. e della s.a.s.

Gli Ulivi, nonchè i due motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale del G. (i quali ultimi sostanzialmente coincidono) non contengono la formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e non contengono un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, dal quale risultino la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dal citato art. 366-bis (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Idem, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla T., risulta assorbito.

4.- Considerato l’esito della controversia, le spese del presente giudizio si compensano interamente fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili i ricorsi principali ed incidentali e assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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