Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25609 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2079-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1444/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 28/10/2014, procedimento R.G.V.G. N. 9315/11;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con ricorso alla Corte d’appello di Roma, il sig. C.M. ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la durata irragionevole del giudizio introdotto dinanzi al TAR del Lazio nel 2000 e definito nel 2012, ancora pendente alla data del 16 settembre 2010;

che a seguito di declaratoria di incompetenza, il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, e da questa definito con decreto di rigetto pubblicato in data 28 ottobre 2014 e notificato in data 12 dicembre 2014;

che C.M. ricorre per la cassazione del decreto sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese, limitandosi a depositare “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che preliminarmente si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

che, mentre nel ricorso si dà atto della avvenuta notifica del decreto impugnato, non risulta depositata la copia autentica del decreto con la relazione di notificazione, come da attestazione della Cancelleria;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione contenuta nell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione del provvedimento, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve;

che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che il provvedimento impugnato gli è stato notificato, limitandosi a produrre una copia autentica dello stesso senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che il provvedimento con la relata di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla parte controricorrente ovvero acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U. 02/05/2017, n. 10648), ipotesi che nel caso di specie non ricorre;

che il ricorso è dichiarato improcedibile e, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA