Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25609 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22172-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA

1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,

ELENA BELLANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2011 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 108/35/11 pubblicata il 22 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 44/04/09 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal medesimo P. esercente l’attività di tassista, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti ed era stato determinato in Euro 35.000,00 il suo reddito per l’anno 2003 a fronte di Euro 44.238,00 accertato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ed a fronte di Euro 10.743,00 dichiarati;

che la Commissione tributaria regionale ha dichiarato la nullità dell’atto impugnato considerando che, pur dovendosi ritenere legittimo l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1 lett. d), esso doveva basarsi su elementi certi, in quanto il reddito dichiarato era comunque conforme a quanto risultava dagli studi di settore, per cui, l’eventuale reddito superiore doveva essere provato dall’Ufficio con elementi certi e concreti e non su mere presunzioni quali la percorrenza media delle corse di taxi o la tariffa media delle corse, calcolati sulla base dei dati forniti dall’ufficio di statistica del comune di Firenze risultato peraltro inesistente;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che resiste P.A. con controricorso illustrato da successiva memoria deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili;

considerato che con il primo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla mancata considerazione dei molteplici elementi forniti dall’Ufficio e che, nel loro insieme, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti che legittimano l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d);

che con il secondo motivo si deduce, in subordine, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, e dell’art. 277 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39, comma 1 lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento alla mancata rideterminazione del reddito in presenza delle contestazioni accolte del contribuente, avendo il giudice dèappello invece annullato in toto l’atto impugnato;

considerato che le censure di inammissibilità dei motivi di ricorso sollevate dal contro ricorrente non sono fondate. Va infatti considerato, in primo luogo, che la tecnica redazionale che prevede la riproduzione fotostatica di parte dei documenti richiamati è legittima ove, come nel caso in esame, non costringa il collegio giudicante ad una ricerca degli elementi richiamati analoga ad un’inammissibile studio del fascicolo, nel caso in esame la ricorrente ha riprodotto l’avviso di accertamento al fine di illustrare quanto dedotto a sostegno del ricorso. Inoltre, riguardo alla lamentata sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, va considerato che il primo motivo di ricorso, benchè rubricato quale insufficiente o contraddittoria motivazione, contiene anche, nel suo contenuto sostanziale, anche una censura per violazione di legge D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1 lett. d), ed art. 2729 c.c. ammissibile in quanto separatamente esaminabile. Come affermato da questa Corte (Cass. SS.UU. 6 maggio 2015, n. 9100), in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati;

che il primo motivo è fondato. L’Ufficio ha fornito vari elementi che, nel loro complesso, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti che legittimano l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), fornendo anche elementi idonei a quantificare il reale ricavo dell’attività di tassista svolta dal contribuente: l’orario lavorativo di almeno otto ore giornaliere, le giornate lavorate, i chilometri percorsi risultanti dalle schede carburante, i corrispettivi giornalieri indicati dal contribuente in modo uniforme e limitato, il corrispettivo medio del servizio svolto in convenzione, la resa chilometrica prevista dal tariffario comunale, il piano tariffario comunale applicabile obbligatoriamente, il percorso medio per singola corsa. La sentenza impugnata non esamina tali circostanze di fatto fornite dall’Agenzia delle Entrate per cui perviene ad una conclusione immotivata riguardo alla mancanza di certezza degli elementi forniti dall’ufficio senza esaminarli puntualmente;

che il secondo motivo è assorbito;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, a cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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