Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25608 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27851/2013 proposto da:
M.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato OMBRETTA PALLONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA BELEGGIA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C., B.B., B.U., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI SANT’ORSOLA 8, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO TENTORI MONTALTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO DEL VIVO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
S.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 523/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 09/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato BELLEGGIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
RITENUTO
che, con sentenza depositata il 9 agosto 2013, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta da B.C., B.U. e B.B. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 99/2003, rigettava la domanda di riscatto agrario avanzata – nei confronti dei medesimi appellanti (originari convenuti e già acquirenti di fondo rustico dall’alienante S.M.A., terza chiamata in garanzia) – da M.G.;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M. sulla base di quattro motivi;
che hanno resistito con controricorso B.C., B.U. e B.B., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata S.M.A.;
che con atto depositato il 22 luglio 2016, M.G. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
che, difatti, prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto con il quale il ricorrente personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e a tale rinuncia hanno aderito, personalmente, i controricorrenti;
che l’atto di rinuncia è stato sottoscritto anche dai difensori delle parti anzidette;
che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c..
che non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità in ragione dell’adesione alla rinuncia agli atti (art. 391 c.p.c., comma 4) e nulla deve, comunque, disporsi a tal riguardo nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che va giudizialmente ordinata ex art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di riscatto di immobili, sussistendo a tal fine concorde richiesta delle parti (Cass., 30 maggio 2013, n. 13715; Cass., 12 febbraio 2016, n. 2896; Cass., 23 settembre 2016, n. 18741), esplicitata nell’atto di rinuncia con adesione.
PQM
LA CORTE
dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità;
visto l’art. 2668 c.c., comma 2, ordina al Conservatore del registri immobiliari di Fermo di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di riscatto di immobili del 13 aprile 2001, reg. part. 1783, reg. gen. 2540.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016