Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25608 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25608 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 21562-2009 proposto da:
ARENA AURELIO RNARLA67E14G273F, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LANZARONE PAOLO e GALLO MANLIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2594

contro

ABBASTA CALOGERO, ABBASTA GIROLAMO, AMAT PALERMO
S.P.A., ARENA SERGIO, CARAVELLO SALVATORE, CASTELLI
ALESSANDRO, COMUNE PALERMO, DI MATTEI DANIELE,

Data pubblicazione: 14/11/2013

FECAROTTA GIOVANNI, GIULIVO GIOVANNI BATTISTA, LUPO
STEFANO nato a MONREALE il 13/04/1961, LUPO STEFANO
nato a PALERMO il 18/08/1958, MARFIA GIOVANNI, PAGANO
ALFREDO, RIBAUDO ANTONINO, SEGGIO ANGELO, SUCAMELI
CARMELO;

avverso la sentenza n. 1835/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 09/12/2008 r.g.n. 1248/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

– intimati –

R.G. n. 21562/09
Ud. 18.9.2013

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 13
novembre – 9 dicembre 2008, per quanto ancora rileva in questa
sede, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva
respinto la domanda proposta da Arena Aurelio nei confronti del
Comune di Palermo, dell’AMAT e

di

altri lavoratori

controinteressati, volta ad ottenere la costituzione del rapporto di
lavoro con l’AMAT ed il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni
che avrebbe percepito ove fosse stato assunto.
La Corte di merito, premesso che la Giunta Municipale del
Comune di Palermo con delibera n. 523 del 28 settembre 1999
aveva affidato il servizio di rimozione coattiva degli autoveicoli, già
svolto da ditte private in virtù di apposite convenzioni, all’AMAT e
successivamente, con delibera n. 380 del 24 luglio 2000, aveva
autorizzato tale Azienda ad assumere, ai sensi del D.P.R. n.
902/86, art. 1, il personale in servizio presso le ex ditte affidatarie
alla fme del sesto mese anteriore alla citata delibera n. 523 del
1999, rilevava che, come evidenziato da quest’ultima delibera,
l’assunzione doveva riguardare n. 16 unità previa apposita
graduatoria redatta in base all’anzianità di servizio acquisita
presso le ex ditte affidatarie e derivante dai controlli incrociati dei
registri in possesso del Comando di polizia municipale e dei libri
paga e matricola con le certificazioni INPS, previo riscontro positivo
dei competenti organi dell’ufficio di collocamento.
Aggiungeva che, dovendo l’anzianità. di servizio essere
individuata attraverso le suddette fonti, non avevano ragion
d’essere le censure mosse avverso il provvedimento istruttorio con
il quale era stata ridotta la lista dei testi del ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Precisava che, in base ai criteri stabiliti per l’assunzione del
personale dalla delibera n. 380 del 2000, l’Arena, come risultava
dalla nota del Comandante della Polizia Municipale in data 8
agosto 2000, aveva un’anzianità di servizio inferiore a quella di
tutti gli altri controinteressati, dipendenti continuativamente da

dalla stessa documentazione depositata dall’Arena, ossia dalle
buste paga in atti – in cui erano riportate le date di assunzione e di
risoluzione dei rapporti di lavoro – nonché dall’estratto conto
contributivo proveniente dall’INPS.
Infine aveva valore troncante la circostanza che difettava in
capo al ricorrente il requisito, essenziale, della disoccupazione alla
data della delibera n. 380 del 24 luglio 2000, posto che il
medesimo, come era documentato in data 1 giugno 2000 era stato
assunto dalla ditta Eracles.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre Arena Aurelio,
sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria ex art.
378 cod. proc. civ.
Il Comune di Palermo, l’AMAT ed i lavoratori controinteressati
sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi, cui fanno seguito i
relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in
vigore (tale disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1,
lett. d), della legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio
2009).
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 244 e 245 cod. proc. civ., nonché eccesso di
potere e contraddittorietà della motivazione.
Deduce che il giudice di primo grado, nell’ammettere la prova
testimoniale articolata dal ricorrente, ha ridotto a due i testi da
escutere, non considerando che tali testi non erano stati chiamati
a deporre su tutte le circostanze ma solo su alcune di esse. Così

diversi anni dalle ex ditte affidatarie, e che tale dato era confermato

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facendo, quel giudice e la Corte d’Appello che sul punto ha
rigettato la relativa censura, hanno violato il diritto di difesa del
ricorrente, posto che la prova testimoniale tendeva a dimostrare
circostanze comprovanti che l’anzianità di servizio del medesimo
era tale da consentirgli di essere assunto a preferenza di altri,

non a loro conoscenza.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1324 cod. civ., 113 cod. proc. civ., 118
disp. att. stesso codice, 3, lettera b), D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902
nonché “Travisamento. Contraddittorietà ed eccesso di potere”.
Deduce che non risultano essere stati controllati dai giudici di
merito, nonostante una espressa richiesta in tal senso, i libri paga
e matricola della dita Carmelo Arena, dai quali risultava che il
ricorrente aveva prestato servizio di rimozione auto per più anni e
sino al novembre del 1990; che dall’elenco fornito dalla Polizia
Municipale risultava che tra i soggetti “assumibili” vi fosse il
ricorrente, per avere il medesimo svolto il servizio di rimozione per
un periodo di gran lunga superiore rispetto ad altri soggetti
assunti; che “in sede amministrativa, con la partecipazione anche
degli uomini politici”, erano state fatte “valutazioni contrastanti con
i dati e i risultati obiettivi”; che la delibera n. 380 del 2000 era
stata erroneamente interpretata dalla Corte di merito. Ed infatti
dal contenuto di tale delibera, letta in connessione con la
precedente delibera n. 523 del 1999, era dato desumere che lo
stato di disoccupazione dei soggetti da assumere andava riferito al
novembre isIg 1999 e non già al periodo successivo, onde era
irrilevante che il ricorrente nel giugno 2000 fosse stato assunto da
un’altra ditta.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non è fondato.
La Corte di merito ha respinto le censure mosse alla sentenza
di primo grado in ordine alla disposta riduzione dei testi, rilevando

circostanze sulle quali i testi escussi non potevano deporre perché

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che l’anzianità di servizio per determinare l’ordine di priorità tra i
destinatari della possibile assunzione, acquisita presso le ditte ex
affidatarie del servizio di rimozione di autoveicoli, avrebbe dovuto
essere dimostrata, come risultava dalla delibera n. 380 del 2000,
attraverso i libri paga e matricola e gli estratti contributivi
di collocamento.
Sulla base di tali elementi ha ritenuto che il ricorrente aveva
un’anzianità di servizio inferiore a quella di tutti gli altri
controinteressati, come peraltro emergeva dalle buste paga e dagli
estratti contributivi depositati dallo stesso ricorrente.
Ha aggiunto il giudice d’appello che non poteva attribuirsi
alcuna rilevanza al documento a firma del Comandante del Corpo
di Polizia Municipale, allegato alla nota del 9 dicembre 1999,
contenente l’elenco del “personale già adibito al servizio di
rimozione auto”, posto che esso era stato redatto sulla sola base
“degli atti dell’ufficio”, senza dunque alcun riscontro con l’altra
documentazione richiamata nella delibera n. 380 del 2000, sopra
indicata.
Alla stregua di tali elementi è priva di fondamento la censura
relativa alla disposta riduzione dei testi, avendo il giudice di
merito, con accertamento insindacabile in questa sede, ritenuto
irrilevante la loro audizione, dando prevalenza agli elementi
documentali acquisiti.
E’ appena il caso di rilevare che spetta in via esclusiva al
giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle
prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova.

dell’INPS, previo riscontro positivo dei competenti organi dell’ufficio

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Conseguentemente per potersi configurare il vizio di
motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si
assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia,
tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata

vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr.,
tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass.
14752/07).
Quanto alla dedotta erronea interpretazione della delibera n.
380 del 2000 circa il riferimento temporale allo stato di
disoccupazione dell’interessato, che secondo la Corte di merito
doveva essere individuato con riguardo alla data della stessa
delibera (24 luglio 2000), mentre, secondo il ricorrente, andava
riferito al novembre 1999, deve rilevarsi che è principio consolidato
di questa Corte – che va qui ribadito – che nell’interpretazione
degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362,
primo comma, cod. civ. ) impone di accertare esclusivamente
l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (v.,
fra le altre, Cass. 19 novembre 1998 n. 11712; Cass. 1 giugno
2002 n. 7973, Cass. 30 giugno 2005 n. 13970), rimanendo
peraltro applicabile, in base al rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il
criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto e non potendo
aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste,
né farsi ricorso alla valutazione del comportamento dei destinatari
dell’atto stesso.
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto che
lo stato di disoccupazione dovesse essere riferito alla data della
delibera (24 luglio 2000) e che dunque, difettando in capo al
ricorrente il requisito della disoccupazione, anche per tale ragione
il medesimo non vantava il diritto all’assunzione.
Trattasi di interpretazione riservata al giudice di merito, la
quale può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per

considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della

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violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per
vizi di motivazione, elementi questi non ricorrenti nella specie,
mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal
ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai
fini dell’annullamento di quest’ultima.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non
avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.

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