Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25608 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 12/11/2020), n.25608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4049-2017 proposto da:

UTILITA’ S.P.A. CON SOCIO UNICO (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti

PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO, presso lo studio del quale ultimo

sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA PISANELLI, n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona cella Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avv.ti PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO per la parte

ricorrente e l’Avv. GIANNA GALLUZZO per la parte controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’UTILITA’ S.P.A. con socio UNICO, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto n. 1243/2016, depositata il 18.11.2016, di accoglimento del gravame avanzato dall’AGENZIA DELLE DOGANE avverso la sentenza di primo grado, con cui la C.T.P. di Treviso aveva accolto l’originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle maggiori accise pagate in acconto da detta società sul consumo di energia elettrica.

2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto la contribuente decaduta dalla facoltà di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, la data di maturazione di tale credito, coincidente con quella di presentazione della dichiarazione annuale contenente la sua esposizione per la prima volta.

3. Si è costituita ed ha resistito con controricorso l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

4. Fissata originariamente l’udienza camerale per il 11.9.2019, rispetto alla quale l’UTILITA’ S.P.A. ha altresì depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’UTILITA’ si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione di legge e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, in relazione al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1995, successivo art. 56, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso dell’anno 2013), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2009 ed esposti nella dichiarazione presentata dall’UTILITA’ nell’anno 2010.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Invero, in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicchè – per concludere sul punto – va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. c.p.c. – ed ulteriormente ribadito, a seguito di un’analisi doviziosa dell’intero sistema dei rimborsi d’imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub p. 6 ss.), per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il p. 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813).

2.1.1. Pertanto, il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va individuato – anche d’ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un’attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello (non controverso) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2012 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all’anno 2010), con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso depositata nel corso del 2013.

3. In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e la gravata decisione cassata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla UTILITA’ S.P.A.

4. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle già citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla UTILITA’ S.P.A. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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