Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25607 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CHIRO DI CHIANTORE LUCIANO & C SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona

del

Liquidatore pro tempore B.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BARONE SRL P.I. (OMISSIS), già BARONE PREFABBRICATI SPA in

persona della liquidatrice B.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato

ROMANO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SPINA MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1323/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 30 maggio 2003, la società CHI.RO sas. Di Chiantore Luciano, in liquidazione, convocava in giudizio, davanti alla Corte di Appello di Torino, la società Barone srl. (già Barone prefabbricati s.p.a.) per la riforma della sentenza n. 671 del 2002 con la quale, il Tribunale di Pinerolo, la condannava a pagare alla società Barone la somma di Euro 17.725,29, oltre gli interessi per una serie di voci relative al contratto di agenzia tra loro stipulato il 1 gennaio 1988 ed avente ad oggetto la promozione delle vendite dei prodotti commercializzati dall’originario attore (prefabbricati ed arredi ad essi collegati).

Si costituiva la società Barone la quale, ribadito il rifiuto su domande nuove o modificate avanzate da controparte, chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1323 del 2005 respingeva l’appello proposto dalla società CHI.RO e riconfermava la sentenza di primo grado. A sostegno di questa decisione, la Corte torinese, osservava che: 1) era valida ed efficace la clausola dello star credere riportata dal contratto di agenzia stipulato tra le parti in causa; 2) nulla era dovuto, alla società CHI.RO, a titolo di indennità suppletiva di clientela spettante alla fine del rapporto. In particolare: A), quanto al primo motivo di appello, la Corte torinese riteneva che: a) l’eccezione, sollevata da CHIRO, secondo cui la clausola dello star credere non era riconducibile all’ipotesi in esame, perchè la società Barone non aveva stipulato il contratto tramite l’agente di zona CHI.RO, ma tramite il suo amministratore direttamente con la IFG Tettamanti, era inammissibile per novità ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; b) l’art. 1736 cod. civ. non prevedeva la nullità della clausola dello star credere per la mancata previsione di un compenso o di una maggiore provvigione; c) la clausola che stabiliva tra le parti in causa che l’addebito dello star credere sia effettuata il giorno in cui il creditore (nell’ipotesi il Barone) avrebbe accertata la morosità non integrava una condizione meramente potestativa e dunque una clausola nulla ai sensi dell’art. 1355 cod. civ., per la ragione assorbente che la morosità di cui si dice riguarda la morosità del cliente lasciando al proponente la facoltà di individuare il giorno in cui la morosità debba ritenersi accertata; d) Infondata era – sempre secondo la Corte di merito – anche l’eccezione volta ad una riduzione del quantum oggetto della condanna relativamente alla fornitura all’impresa Bascietto perchè il pagamento in quel caso era dovuto al furto della merce fornita e al rifiuto della Baroni di attivare la pratica assicurativa di indennizzo, perchè la Barone, non solo aveva inviato alla Bascietto raccomandata di messa in mora, m, successivamente, in seguito al fallimento della debitrice, aveva provveduto ad insinuarsi nel passivo; B) Avuto riguardo al secondo motivo di appello la Corte torinese osservava:

a) alla CHI.RO non poteva riconoscersi l’indennità suppletiva di clientela dovuta a fine rapporto perchè il contratto veniva sciolto per disdetta da parte della stessa CHI.RO e, secondo il parere della stessa U.S.A.R.C.I., l’indennità di cui si dice non è dovuta in presenza di disdetta da parte della società agente; b) Corretto era altresì il calcolo della “percentuale provvisionale” perchè l’affermazione della CHI.RO secondo cui la percentuale fissata nel 5% era dovuta nella sua interezza, solo se la provvigione era accompagnata dal pagamento delle spese di esplicazione mandato, mentre scendeva al 2,5% se le spese venivano sostenute dalla proponente perchè la CHI.RO non aveva dimostrato di aver sostenuto i relativi costi; c) Si evince che la CHI.RO, nonostante, formulata con la comparsa costitutiva, abbia rinunciato a formulare una richiesta di condanna dell’avversaria al pagamento di una somma per i ccdd.

“sovraprezzi”; d) Infondata era la richiesta della CHI.RO relativa alle provvigioni per gli affari conclusi prima del termine del rapporto, ma maturati, successivamente, perchè la Barone aveva ampiamente dimostrato che quelle provvigioni si riferivano ad altri contratti nuovi e successive allo spirare del rapporto; e) non dovute alla CHI. RO erano le provvigioni sugli affari conclusi nella zona della Barone perchè, comunque, tale richiesta era fondata su documenti privi di ogni valore e comunque presentati tardivamente.

La cassazione della sentenza n. 1323 del 2005 della Corte di Appello di Torino è stata chiesta da CHI.RO sas. di Chiantore Luciano, in liquidazione, con ricorso affidato a nove motivi. La società Barone srl., in liquidazione (già Barone prefabbricati s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 183 e 184 c.p.c., e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Torino per aver confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui quella decisione, aveva ritenuto tardiva l’eccezione rivolta ad escludere dal novero dei rapporti sui cui applicare la clausola dello star del credere, il contratto stipulato con la IFG Tettamanti, dato che quel contratto era stato concluso personalmente da S., amministratore della società Barone e non tramite l’agente di zona CHI.RO. Secondo la ricorrente, l’eccezione di cui si dice integra gli estremi di un’eccezione in senso improprio e come tale era proponibile senza la limitazione prevista dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Che fosse un’eccezione in senso improprio sarebbe dimostrato dal fatto che già con il primo atto difensivo (comparsa di costituzione in giudizio) aveva affrontato la questione del particolare patto di riacquisto c.d. Buy back stipulato direttamente dal S. allora amministratore unico della società Barone e sempre con lo stesso primo atto difensivo venivano formulati capi di prova ritenuti idonei a dimostrare che quel particolare contratto con IFG Tettamanti era stato concluso personalmente con il S. perchè erano state concordate delle particolari condizioni tra cui il rilascio di garanzie di pagamento del S. alla stessa IFG Tettamanti che ovviamente l’agente CHI.RO non era in alcun modo tenuto a dare.

1.1 .= La censura è fondata e merita di essere accolta perchè l’eccezione rivolta ad escludere dal novero dei rapporti su cui applicare la regola dello star del credere il contratto stipulato dalla IFG Tettamanti con il sig. S., integrava gli estremi di un’argomentazione difensiva, considerato che, quell’eccezione, era diretta ad escludere che un fatto specifico potesse dare origine al diritto fatto valere in giudizio. Pertanto, quale “eccezione”, per così dire impropria, poteva essere formulata, in qualunque fase del giudizio, di primo e di secondo grado, e, anche, con la comparsa conclusionale, cioè, anche oltre i termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c. e di conseguenza essere riproposta in appello senza incorrere nei limiti di cui all’art. 345 c.p.c..

1.2.= E’ appena, il caso di evidenziare che dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che non costituiscono vere e proprie eccezioni, cui si riferisce il divieto di cui all’art. 183 e 345 c.p.c., le c.d. mere difese, o argomentazioni difensive (dette, anche, eccezioni in senso improprio) ossia le contestazioni dell’esistenza di tutta o parte della fattispecie costituita. Come è stato specificato dalla giurisprudenza teorica e pratica, sono eccezioni in senso proprio, non rilevabili d’ufficio, quelle relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio,. Mentre, invece, sono eccezioni in senso improprio, o mere difese, quelle dirette a negare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, ovvero, dirette a negare la pretesa altrui, considerato che queste eccezioni sono espressione del diritto di difesa.

2= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del disposto di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto il profilo dell’errata applicazione della regola dello star del credere e dell’insufficiente motivazione circa l’applicazione della suddetta regola in rapporto alla fattispecie particolare oggetto di causa.

Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nel non aver sottratto alla regola dello star del credere, il contratto stipulato con la IFG Tettamanti perchè essendo quel contratto caratterizzato dalla clausola cc.dd. Buy back (patto del riacquisto) non poteva che essere stato stipulato direttamente dalla ditta venditrice (la società Barone), la sola che poteva rilasciare le garanzie relative alla clausola buy back e richieste dal compratore.

In merito alla contrattazione di cui si dice l’agente CHI.RO, – afferma l’attuale ricorrente – agiva unicamente come supporto tecnico operativo del proponente e quindi al di fuori dell’autonomia negoziale presupposto dello star del credere.

2.1.= Questa censura rimane assorbita dal primo motivo.

3.= Anche il terzo motivo rimane assorbito dal primo. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per quanto attiene l’eccezione di nullità della clausola dello star del credere per violazione dell’art. 1355 cod. civ. Avrebbe errato la Corte torinese nel non aver considerato nulla la clausola dello star del credere perchè soggetta ad una condizione meramente potestativa laddove veniva stabilito che l’addebito dello star del credito sarebbe stato effettuato il giorno in cui a giudizio del proponente fosse stata accertata la morosità. L’applicazione di quella clausola in verità sarebbe viepiù invalida in quanto dipendente dalla volontà della Barone di non farsi pagare ordinariamente i prefabbricati ma di procedere bensì a quella particolare forma di riacquisto che è il buy back. Nel caso specifico, ritiene la ricorrente, la Barone ha ritenuto inadempiente la IFG Tettamanti per chiedere lo star del credere quando, invece, aveva causato colpevolmente il ritardo nel pagamento di IFG Tettamanti.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per quanto attiene le domande riconvenzionali svolte dalla società esponente. Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver rigettato le sue domande riconvenzionali, ed in particolare, la domanda relativa all'”indennità di clientela”, perchè tardive. Epperò, ritiene la ricorrente, nel primo atto difensivo testualmente concludeva “in via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare la Barone Prefabbricato spa. in persona del legale pro tempore a corrispondere alla CHIRO sas. la somma di L. 90.000.000 o veriore accertanda in corso di causa a titolo di “provvigioni ed importi di fine rapporto” e tra gli importi di fine rapporto andava ricompresa anche l’indennità di clientela”.

4.1= La censura è fondata e merita di essere accolta perchè la domanda relativa all'”indennità di clientela” – come pure ha ritenuto il CTU – è una delle voci che compongono le indennità di “fine rapporto”. La Corte torinese, pertanto, ha mancato di attribuire il corretto significato all’espressione “provvigioni ed importi di fine rapporto” ed ha, pertanto, escluso, in modo ingiustificato, che la voce indennità fosse ricompresa in quella ben più generale “di importi di fine rapporto”, nonostante l’indicazione del CTU, il quale interpretando il contratto di agenzia, di cui si dice, aveva specificato che alla CHI.RO spettava l’indennità di clientela.

D’altra parte, posto che l’indennità di clientela va considerata ricompresa negli importi di fine rapporto e posto che la domanda di liquidazione degli importi di fine rapporto era stata avanzata con il primo atto difensivo della CHI.RO (cioè con l’atto costitutivo nel giudizio di primo grado), come la stessa sentenza impugnata riconosce, va escluso che quella domanda fosse stata proposta in sede di precisazioni di conclusioni laddove è stato specificato il relativo ammontare.

5.= Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’ulteriore violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela sotto il profilo della mancata considerazione che il rapporto agenziale si interruppe per malattia del titolare della CHIRO. Avrebbe errato al Corte torinese, secondo la ricorrente nell’aver ritenuto irrilevante la produzione di documenti attestante il grave stato di malattia del sig. C. perchè nella lettera del 30 settembre si comunicò la disdetta del rapporto agenziale da parte di CHIRO senza indicare il motivo.

5.1.= La censura è infondata e non può essere accolta perchè l’indennità suppletiva di clientela riveste una sua indubbia peculiarità, come si dirà, che non consente di ricomprenderla nella voce generica di “importi di fine rapporto”, e non essendo ricompresa in questa voce, era una domanda nuova e come tale non poteva essere proposta con la comparsa conclusionale, cioè oltre i termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c..

5.2.= Va qui osservato che in tema di contratto di agenzia, l’indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva – essendo stata introdotta dall’AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale – ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o “per relationem”, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga “ad iniziativa della casa mandante” (art. 14 dell’AEC 24 giugno 1981), oppure nell’ipotesi di dimissioni dell’agente dovute a sopravvenute inabilità permanete o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia.

5.3.= Pertanto, nell’ipotesi in esame – come pure afferma la Corte di merito – quell’indennità suppletiva di clientela non poteva ritenersi inclusa nella voce generica di “importi di fine rapporto”.

Per altro, alla CHI.RO nulla era dovuto a titolo di indennità suppletiva di clientela perchè il contratto di agenzia si era sciolto per disdetta, senza alcuna specificazione in ordine ai motivi della stessa, della società agente e non per iniziativa della casa mandante e/o comunque, per dimissioni dell’agente o rappresentante per raggiunti limiti di età.

6.= Con il sesto motivo la ricorrente lamenta che la Corte torinese abbia riconosciuto come dovuta la sola provvigionale del 5% senza considerare le integrazioni contrattuali di cui al successivo art. 5.1.6 del contratto di agenzia valutate di converso come dei semplici “benefits” unilateralmente concesse dalla proponente. I ed.

“benefits”, specifica la ricorrente, non sono altro che accordi contrattuali e quindi hanno una valenza obbligatoria: essi hanno notevole importanza perchè incidono molto da un punto di vista economico e finanziario.

6.1.= La censura è inammissibile per mancata autosufficienza la ricorrente pur richiamando l’art. 5.1.6 del contratto di agenzia e ritenendo che le integrazioni contrattuali ivi previste non sono benefits concessi unilateralmente dalla proponente ma accordi contrattuali obbligatori, non riportando la norma richiamata, nel ricorso, non da modo di conoscere quella norma e non consente di apprenderne il contenuto.

6.1.a).= Come ha avuto modo di affermare questa stessa Corte in altra occasione “qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere l’inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative” (Sent. n. 15489 del 11/07/2007).

7.= Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove è stato omesso che i calcoli effettuati dal CTU non hanno affatto fornito le conclusioni poi ritenute dai Giudici di merito.

7.1.= Anche questa censura è infondata e non può essere accolta perchè generica.

7.2.= Va qui osservato che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione ma, per il principio di specificità del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione.

8.= Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui erroneamente non computa a favore di CHIRO le provvigioni conteggiate dal CTU per gli affari conclusi prima del termine del rapporto, ma maturati successivamente.

Ex iure si osserva – scrive la ricorrente – che se il proponente continua un contratto di noleggio;

procacciato dall’agente, la provvigione pare dovuta a quest’ultimo anche per i prolungamenti dell’originario contratto per il semplice fatto che l’affare successivo dipende causalmente, in modo organico, dall’attività di procacciamento svolta dall’agente.

8.1.= La censura è infondata e non può essere accolta non solo e non tanto perchè la ricorrente, con questa censura, implicitamente chiede una nuova e diversa valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito, inibita alla Corte di Cassazione quale Giudice di legittimità, ma, e soprattutto, perchè la Corte torinese ha ampiamente motivato la decisione assunta ed, ad un tempo, ha adeguatamente, valutato le prove acquisite. La Corte di merito non ha mancato di specificare che le argomentazioni svolte dalla Barone integrate dalla documentazione prodotta davano ampia e inconfutabile prova della corretta esclusione dei contratti cui si riferisce la CHIRO dal monte provvigionale degli affari, in quanto si trattava di contratti nuovi, diversi e successivi allo spirare del rapporto di agenzia intercorso tra le parti. E’, quello valutato dalla Corte di merito, un riscontro probatorio che non può essere travolto dall’affermazione, dell’attuale ricorrente secondo cui “l’affare successivo dipendeva causalmente in modo organico dall’attività di procacciamento svolta dall’agente”, considerato che non ha trovato riscontro probatorio.

9.= Con il nono motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte torinese per la violazione del disposto degli artt. 183 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove non ritiene di liquidare alla CHIRO le provvigioni per gli affari conclusi dal preponente direttamente che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente nonchè quelle relative ai noleggi. Specifica la ricorrente che “nelle provvigioni e negli importi di fine rapporto maturati e non liquidati” indicati nel primo atto difensivo ci pare che rientri senz’altro qualsiasi genere di provvigione connesso al rapporto agenziale oggetto di causa. Per quanto attiene gli affari conclusi dal proponente tra di essi rientra proprio quello con IFG Tettamanti rispetto al quale, ovviamente, Barone non ha mai pagato alcunchè.

9.1.= La censura è infondata e non può essere accolta perchè, a parte il fatto che quanto chiesto dalla CHI.RO non è automaticamente ricompreso nella dizione onnicomprensiva ” provvigioni e importi di fine rapporto maturati e non liquidati” considerato che la provvigione di che trattasi è dovuta salvo che sia diversamente pattuito, ma, e soprattutto, (perchè) la Corte di merito ha ritenuto mancante la prova dell’esistenza degli affari conclusi direttamente dalla proponente. Infatti, come afferma la Corte torinese: “la difesa della CHIRO voleva, ormai esaurito ogni termine per la deduzione di mezzi di prova, il Tribunale riconoscesse a sua favore l’importo delle provvigioni calcolate e rivendicate unicamente in una memoria successiva al deposito della CTU e fondata su documenti privi di ogni valore perchè tardivamente presentati e così pretendendo anche di essere svincolata dal rispetto della fondamentale norma contenuta nell’art. 2697 cod. civ..

10.= Con un ultimo e conclusivo motivo la ricorrente ha inteso proporre una censura generale e onnicomprensiva affermando specificamente:

“(..) si ritiene che la Corte di Appello di Torino: a) abbia violato l’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove ha omesso l’esame dei documenti di causa e non ha risposto ai motivi di appello al riguardo b) Ha violato l’art. 360 c.p.c., n. 3. sotto il profilo dell’omesso esame dell’esatto contenuto della regola dello star del credere c) Ha violato l’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’omessa considerazione delle testimonianze rese in ordine alla situazione di Barone quando concluse il contratto IFG Tettamanti.

10.1. La censura è inammissibile perchè si esaurisce in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata, senza precisare le ragioni delle censure proposte.

In definitiva, vanno accolti il primo e il quarto motivo, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo, rigetta gli altri. La sentenza impugnata va cassata e il giudizio va rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, la quale provvederà al regolamento delle spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino la quale provvederà al regolamento delle spese anche del giudizio d cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA