Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25607 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25607 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12104-2011 proposto da:
DE.MO .TER S.P.A. 00441090834, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo
studio dell’avvocato GUGLIOTTA CAROLA, rappresentata
e difesa dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

2083
3

contro

BARSONY ADAM BRSDMA68D01Z129Y;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/11/2013

Nonché da:
BARSONY

ADAM

BRSDMA68D01Z129Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO CASTELLINI 33,
presso lo studio dell’avvocato CERNIGLIA MASSIMO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

contro

pqmo„TER S.P.A. 00441090834;
– intimata –

avverso la sentenza n. 164/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 16/09/2010 R.G.N. 221/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale, assorbimento
del ricorso incidentale.

– contori corrente e ricorrente incidentale –

R.G. n. 12104/11
Ud. 12.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che era stato assunto, quale operaio edile, il 7 gennaio 2004 dalla
Demoter s.r.l. con contratto a tempo determinato, poi trasformato
a tempo indeterminato, quale operaio edile e di essere stato
licenziato per giustificato motivo oggettivo con telegramma ricevuto
in data 8 aprile 2005, confermato da successiva lettera, deduceva
la nullità del licenziamento in quanto intimato in periodo di
malattia e comunque l’illegittimità dello stesso e chiedeva la
condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di
lavoro, con le conseguenti statuizioni ex art. 18 St. lav.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarava
illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegra del ricorrente nel
posto di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno
pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento
sino a quella dell’effettiva reintegra.
Su impugnazione della società, la Corte d’Appello di Venezia,
con sentenza depositata il 27 agosto 2010, per quanto ancora
rileva in questa sede, confermava le predette statuizioni, ad
eccezione di quella relativa alle retribuzioni, che escludeva per il
periodo successivo al 29 settembre 2005, data in cui il datore di
lavoro aveva proposto al lavoratore l’assunzione presso un cantiere
edile di Messina, proposta che non aveva avuto alcun riscontro.
Determinava poi la Corte anzidetta l’importo della
retribuzione mensile cui aveva diritto il lavoratore in 2.068,03.
Per la riforma di questa sentenza la società Demoter ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste

Con ricorso al Tribunale di Verona Barsony Adam, premesso

con controricorso il lavoratore, proponendo altresì ricorso
incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi ex
art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa
2. Con il primo motivo del ricorso principale, la società
Demoter, denunziando violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc.
civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la
sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto che il datore di
lavoro fosse venuto meno all’obbligo di repechage, non assegnando
al lavoratore un’altra sede di lavoro.
Come era infatti emerso dalla prova testimoniale la società
aveva proposto al Barsony di lavorare presso un altro cantiere – in
Sicilia secondo un teste, a Pordenone secondo un altro teste – ma
tale proposta era stata rifiutata.
3. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, con valutazioni di merito non sindacabili
in questa sede, ha attribuito rilevanza, più che alla prova
testimoniale, al contenuto della lettera trasmessa il 7 aprile 2005
dalla società Demoter al lavoratore, con la quale gli venne
comunicato che il medesimo sarebbe stato tenuto

“in

considerazione per eventuali futuri lavori”, escludendo che tale
lettera costituisse una proposta di una nuova sede di lavoro,
proposta che viceversa venne formulata a distanza di cinque mesi,
con lettera del 29 settembre 2005,

“verosimilmente dopo

l’intervento del legale del lavoratore”, ma con l’indicazione di una
sede di lavoro non attiva (“….in un cantiere che stiamo per aprire a

Messina”) e, quindi, inidonea all’impiego del dipendente.
Sul punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.
t

4. Con il secondo motivo la ricorrente principale, nel
denunziare la violazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché vizio di

sentenza.

3

motivazione, rileva che, pur essendo a carico del datore di lavoro
l’onere della prova circa l’impossibilità di impiego del dipendente
.

nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il lavoratore ha

.

comunque un onere di deduzione e allegazione della possibilità di

repechage. A tale onere il Barsony è venuto meno.
5. Il motivo è inammissibile.
d’impugnazione dedotti dall’allora appellante, la questione che la
società ricorrente propone con la censura in esame e,
conseguentemente, non affronta tale argomento.
La ricorrente, d’altra parte, non deduce di avere proposto, in
sede di appello, questa questione né tanto meno prospetta i termini
in cui essa è stata sollevata. Da qui l’inammissibilità del motivo.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunziata
violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 324 e 2909 cod. civ..
Si deduce che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, cod.
civ. (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe

potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”), la sentenza impugnata
ha escluso il risarcimento del danno per le retribuzioni successive
alla lettera della società Demoter del 29 settembre 2005, sul rilievo
che l’azienda ha offerto la possibilità di assumere il lavoratore in
un cantiere asseritamente in procinto di essere aperto a Messina,
proposta questa non accolta dal lavoratore.
Si aggiunge che al riguardo la società non aveva sollevato
alcuna eccezione in primo grado, né, tanto meno, nel giudizio di
appello, onde la Corte territoriale, trattandosi di una eccezione in
senso stretto, non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione.
Non solo dunque la sentenza impugnata era incorsa nel vizio
di ultrapetizione, ma aveva deciso su una questione sulla quale si
era formato il giudicato, per non essere stata sul punto la sentenza
di primo grado oggetto di gravame.
7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunziata
violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. nonché

La sentenza impugnata non indica, tra i motivi

4

omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
Si afferma che la sentenza impugnata è errata anche nel
merito, per non avere considerato che la proposta di nuova
assunzione aveva carattere transattivo ed operava

ex nunc,

Inoltre era stata offerta à lavoratore una sede di lavoro ad oltre
mille chilometri di distanza, proposta questa non ragionevole e
troppo onerosa per il lavoratore che escludeva la mancanza di
ordinaria diligenza da parte del medesimo.
8. Il primo di detti motivi è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di
risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che
abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo
comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata
dà secondo comma della medesima norma) riferibile ad un
contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo
aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione,
giacché, mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio
all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre
che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile
la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di
tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in
quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un
autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale
espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass.
25 maggio 2010 n. 12714; Cass. 2 marzo 2012 n. 3240 e, in
precedenza, Cass. 2 aprile 2001 n. 4799; Cass. 29 luglio 2003 n.
11672).
Nella specie la sentenza impugnata, d’ufficio, in applicazione
dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., senza che al riguardo
fosse stata sollevata alcuna eccezione, ha ritenuto che l’offerta
della società, peraltro in un cantiere inattivo (”

che stiamo per

comportando la perdita delle mensilità e dei contributi pregressi.

5

aprire a Messina”), fosse idonea ad “arrestare il danno”, non
considerando che la relativa questione, in quanto eccezione in
senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta dalla parte.
La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo in esame,
assorbito il secondo, deve pertanto sul punto essere cassata, con

principio sopra indicato, provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il
primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d’Appello di Trieste.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013.

rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale nell’attenersi al

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