Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25607 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 12/11/2020), n.25607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16654-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

UTILITA’ S.P.A. CON SOCIO UNICO (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti

PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO, presso lo studio del quale ultimo

sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA PISANELLI, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1309/02/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella perSona della Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO per l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e gli Avv.ti PATRIZIA TOVAZZI e STEFANO DI MEO per la parte

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 1309/02/2014, depositata il 24.11.2014, di reiezione del gravame avanzato dall’AGENZIA medesima avverso la sentenza n. 1/03/14 emessa dalla C.T.P. de L’Aquila, di accoglimento – previa loro riunione – degli originari ricorsi avanzati dalla società contribuente avverso gli avvisi di pagamento e l’atto irrogativo di sanzioni per omesso pagamento delle rate di accisa per energia elettrica negli anni 2012 e 2013, quale conseguenza dell’illegittimo diniego, opposto dall’Amministrazione, all’istanza di rimborso presentata nel 2012 – delle maggiori accise pagate da detta società in acconto sul consumo di energia elettrica per il precedente anno di imposta 2008, credito riportato nelle successive dichiarazioni di consumo presentate dal 2009 al 2011.

2. In particolare, il giudice di appello, condividendo quanto affermato dalla C.T.P. ha ritenuto che (a) la contribuente non fosse decaduta, al momento di presentazione dell’istanza (2012), dalla facoltà di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto nell’anno 2008, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, quello di presentazione dell’ultima dichiarazione contenente la rideterminazione del credito stesso (nella specie, il 2011), tanto più considerando che (b) “l’Agenzia delle Dogane… ha nei due anni successivi al 2009 accettato il credito… Così di fatto riconoscendo, sebbene tacitamente, ma in maniera evidente alla società ricorrente il credito maturato ed il conseguente proprio debito” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 4-5).

3. Si è costituita ed ha resistito con controricorso l’UTILITA’ S.P.A. CON SOCIO UNICO.

4. Fissata originariamente l’udienza camerale per l’11.9.2019, rispetto alla quale l’UTILITA’ ha altresì depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’AGENZIA Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione di legge e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, in relazione al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1995, successivo art. 56, nonchè al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso dell’anno 2012), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2008 ed esposti nella dichiarazione presentata dall’uTILITA’ nell’anno 2009.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Invero, in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicchè – per concludere sul punto – va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. c.p.c. – ed ulteriormente ribadito, a seguito di un’analisi doviziosa dell’intero sistema dei rimborsi d’imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub p. 6 ss.), per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il p. 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813).

4.1.1. Pertanto, il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va individuato – anche d’ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un’attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello (emergente dalla gravata decisione) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2011 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all’anno 2008), con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso depositata nel corso del 2012.

5. In conclusione, dunque, il ricorso va rigettato.

5.1. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle già citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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