Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25606 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25606

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14447-2016 proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.L., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE ex lege rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO

FIORILLO;

– controricorrente –

e contro

A.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto n.485/16 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 18.6.2016 la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento delle domande proposte con separati ricorsi dagli odierni intimati, meglio indicati in epigrafe, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 16.250,00 in favore di ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma tra il 9.12.1987 ed il 25.5.2011. Tale causa aveva avuto ad oggetto l’accertamento della proprietà, comune o singola, di talune porzioni immobiliari di un edificio condominiale costruito da una cooperativa edilizia. Stimata la durata ragionevole in complessivi cinque anni, e quella eccedente in 17 anni e sei mesi, la Corte territoriale liquidava l’indennizzo nella misura di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di durata eccedente e in Euro 1.000,00 per ogni anno ulteriore di ritardo.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia in base a tre motivi.

Resiste con controricorso la sola O.L..

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, costituito dalla condotta delle parti e, in particolare, dalle ripetute istanze di rinvio concordate tra le parti nel giudizio presupposto. Inoltre, sostiene il Ministero ricorrente, la Corte d’appello non ha valutato la molteplicità delle parti, l’entità della posta in gioco e la connessione della causa civile con procedimenti penali; sicchè, in definitiva, la Corte distrettuale ha del tutto omesso l’esame in concreto dello svolgimento processuale e della condotta delle parti.

Il secondo motivo espone un’analoga censura, ma sotto il profilo della violazione dell’art. 2 legge Pinto.

Il terzo mezzo deduce l’omessa motivazione sul quantum dell’indennizzo liquidato, poichè la Corte d’appello non ha considerato molteplici fattori ad efficacia riduttiva, quali la complessità del giudizio, superiore alla media, il disinteresse per la sua durata nei primi sei anni, l’identità della posizione processuale dei ricorrenti, la sopraggiunta cessazione della materia del contendere per la composizione stragiudiziale della lite e, infine, la controvertibilità della materia trattata per la pendenza di più procedimenti penali concernenti le porzioni immobiliari oggetto di causa.

2. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono fondati nei termini che seguono.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, nel testo ante D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Nell’interpretare tale norma la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che ai fini della eventuale ascrivibilità, nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge suddetta. Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (Cass. nn. 6868/11, 11307/10 e 24356/06, nonchè, non massimata, n. 19176/15).

Pertanto, sebbene l’amministrazione della Giustizia debba ad ogni modo provvedere in tempi complessivamente e tendenzialmente ragionevoli, se occorre avvalendosi dei propri poteri autoritativi intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento (art. 175 c.p.c., comma 1), la condotta delle parti, che abbiano chiesto ripetuti rinvii non funzionali alle cadenze necessarie del processo, influisce sulla determinazione in concreto della durata congrua, escluso ogni automatismo che, attribuendo rilievo assorbente al comportamento solo delle parti o solo del giudice, sopprima uno dei due accertamenti richiesti dalla norma anzi detta.

2.1. – Nella specie, il relativo apprezzamento di fatto, espressamente sollecitato dal Ministero nel procedimento di equa riparazione, manca del tutto nel decreto della Corte perugina, che si è limitata ad effettuare un meccanicistico raffronto tra la durata ragionevole (cinque anni) e quella effettiva della causa (22 anni e 6 mesi), per trarne, in maniera altrettanto automatica, un’eccedenza di 17 anni e 6 mesi su cui ha poi calcolato l’indennizzo.

3. – L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo, inerente al quantum debeatur.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel decidere nuovamente nel merito si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo, altresì, sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e cassa il decreto impugnato con rinvio altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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