Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25606 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20491/2013 proposto da:

G.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE GROSSI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO POLLINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., C.G., G.A., CO.GI.,

C.B., g.g.;

– intimati –

nonchè da:

C.B., CO.GI., C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CORRADI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLO SARASSO, LUIGI MICHELINI giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE GROSSI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO POLLINI

giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1512/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato DANTE GROSSI;

udito l’Avvocato MARCELLO CORRADI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – G.P., agendo in qualità di coltivatore diretto proprietario di terreni (assegnatigli a seguito di divisione) confinanti con quelli (anch’essi oggetto della medesima divisione) della cognata ( R.G.) e dei due nipoti ( G.A. e G.), convenne in giudizio i predetti parenti, anche quali soci della società semplice Azienda Agricola CITIVI, nonchè C.G., Co.Gi. e C.B., in qualità di soggetti retrattari, al fine di esercitare il diritto di riscatto e, quindi, di ottenere in suo favore il trasferimento degli anzidetti fondi confinanti, assumendo che – tramite la conclusione di atti negoziali simulati (quello di costituzione della società semplice CITIVI, nonchè il contratto di affitto tra tale società ed i Coppo) o in frode alla legge (il predetto contratto di affitto) – fosse stato leso il suo diritto di prelazione ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7.

Nel contraddittorio con i convenuti ed all’esito dell’istruttoria (con espletamento di prova orale e acquisizione di documenti), l’adito Tribunale di Vercelli, con sentenza del maggio 2000, rigettò la domanda dell’attore.

2. – Su impugnazione di tutte le parti, la Corte di appello di Torino, con sentenza non definitiva del febbraio 2002, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado (per mancanza delle conclusioni), disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice.

3. – Con successiva sentenza definitiva del gennaio 2004, la medesima Corte di appello (escludendo l’esistenza di una simulazione dell’atto di costituzione della società semplice) rigettò la domanda di G.P., con compensazione integrale delle spese di lite.

4. – A seguito di ricorso proposto da tutte le parti, questa Corte, con sentenza n. 1523 del 2010, cassò la sentenza definitiva impugnata (accogliendo il motivo sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità dei contratti in quanto stipulati in frode alla legge ex art. 1344 c.c.) e rinviò la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

5. – Riassunto il giudizio da G.P. e costituitisi i convenuti R.G., G.A., C.G., Co.Gi. e C.B. (rimanendo contumace il solo g.g.), la Corte di appello di Torino, quale giudice di rinvio, con sentenza resa pubblica il 24 settembre 2012, rigettava la domanda di riscatto proposta dal medesimo G.P., compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.

5.1. – La Corte territoriale – ritenuta sussistente “la illiceità della causa dell’unitario negozio complesso… e conseguentemente dei singoli contratti compresi nell’operazione” – escludeva, però, che “dall’istruttoria svolta” fosse “emersa la prova univoca della collaborazione abituale (cioè in modo stabile e continuativo, anche in prospettiva futura) dei componenti della famiglia del sig. G.P.”. Ciò in quanto “gli unici fatti specifici riferiti dai testimoni” non erano “sufficientemente significativi (il figlio che usava il trattore ma era anche studente universitario, la moglie e la figlia che erano state viste parecchie volte nell’essiccatoio)” ed erano “limitati ad un arco di tempo limitato”, là dove, pur volendo “considerare l’attività del figlio per il ripetuto uso del trattore, la somma delle giornate lavorative dei due componenti della famiglia (280 x 2), in base ai calcoli di G.P.”, sarebbe stata “comunque inferiore al terzo indicato dalla legge”. Nè potevano rilevare, “in modo decisivo e univoco in senso contrario, il comportamento tenuto dagli eredi di G.M. e dai signori Coppo, e l’indicazione dei familiari nel documento n. 5… perchè la collaborazione dei familiari, rilevante ai fini della prelazione e del riscatto” doveva “emergere dalla prova di fatti concreti sull’attività agricola da questi abitualmente svolta, e una consulenza” non avrebbe potuto “sopperire a carenze delle risultanze delle prove offerte dalla parte”.

6. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.P., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi.

Resistono con controricorso C.G., Co.Gi. e C.B., che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso G.P..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati R.G., G.A. e g.g..

Le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo del ricorso principale di G.P. è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La Corte territoriale non avrebbe pronunciato sulla eccezione di tardività della contestazione mossa dai convenuti in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’esercizio di prelazione agraria da parte del confinante (indicati in base ad allegazioni presenti nell’atto di citazione del 13.7.1995) soltanto “nel corso del giudizio di appello, e solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2002”, per poi contestare “la necessaria forza lavoro in capo ai familiari dell’attore” solo con la comparsa conclusionale del 13.1.2003. Tale eccezione sarebbe stata avanzata da esso G. “già nel giudizio d’appello (alle pagg. 40 e segg. della conclusionale 10.12.2003) e poi nel giudizio di rinvio (alle pagg. 27 e seguenti dell’atto di riassunzione 13.04.2010 e alle pagg. 47 e seguenti della conclusionale 25.01.2012)”.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale (cfr. p. 16 della sentenza impugnata), nell’osservare che l’attore era tenuto a fornire la prova dei requisiti di legge per l’esercizio dei diritti di prelazione e riscatto agrario, ha espressamente messo in rilievo l’esistenza della contestazione dei “convenuti in riassunzione” circa l’esistenza delle condizioni per qualificare il medesimo G.P. coltivatore diretto, nonchè dell’elemento “della forza lavorativa richiesta dalla legge…, evidenziando l’irrilevanza di una collaborazione occasionale e saltuaria dei familiari”, altresì puntualizzando che una siffatta “contestazione era presente anche nelle difese svolte nel processo di appello”.

Sicchè, anche a prescindere dal profilo della tempestività stessa della censura (su cui ci si soffermerà in sede di scrutinio del secondo motivo), non è dato affatto ravvisare la dedotta omissione di pronuncia su motivo di gravame.

2. – Con il secondo mezzo dello stesso ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 88, 115, 167, 183, 184, 190 e 345 c.p.c..

Alla stregua di quanto già dedotto con il primo motivo, la Corte di appello avrebbe errato a non reputare tardiva la contestazione dei convenuti sui requisiti per l’esercizio del diritto di prelazione.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata (p. 16) e, del resto, dallo stesso ricorso, sui fatti costitutivi dei diritti di prelazione e riscatto (segnatamente, sulla capacità lavorativa adeguata alla coltivazione diretta del fondo, anche con l’abituale apporto dei familiari) il G. aveva chiesto, in primo grado, l’ammissione di prova orale (per interpello e testimoniale), che era stata quindi espletata nel corso del medesimo giudizio.

Il ricorrente non ha affatto assunto di aver dedotto prima dell’ammissione della prova (come detto, da esso stesso richiesta), la “non contestazione dei fatti” oggetto della prova medesima, con la conseguenza di non poterla far valere successivamente e ciò alla luce del principio, più volte enunciato da questa Corte (tra le tante, Cass., 20 settembre 2005, n. 18503; Cass., 16 marzo 2012, n. 4249; Cass., 29 aprile 2015, n. 8708), secondo cui, “ove nessuna delle parti deduca la non contestazione, ed il giudice dia ingresso all’accertamento del fatto costitutivo della domanda, emerge tacitamente una convergente contestazione del fatto stesso, con la conseguente necessità del relativo accertamento. Ne consegue che la parte interessata a far valere la non contestazione ha l’onere di dedurla prima che abbia ingresso il mezzo istruttorio disposto per l’accertamento del fatto non contestato”.

Ed invero, sebbene sia assorbente una siffatta carenza, non può non rilevarsi che l’attore – come dal medesimo evidenziato in questa sede, riferendo di una prima eccezione solo con la comparsa conclusione del dicembre 2003 (p. 10 del ricorso) – neppure con l’atto di appello aveva dedotto la “non contestazione” dei fatti anzidetti.

3. – Con il terzo del medesimo ricorso principale è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme indicate in rubrica in riferimento ai requisiti della “abitualità” dell’attività di coltivazione agricola e della “forza lavoro necessaria”, i quali devono valutati in concreto, potendo rabitualità” essere ravvisata anche nel caso di svolgimento di altra attività lavorativa, che può costituire pure la fonte di reddito principale.

Sicchè, avendo i testimoni affermato che i familiari dell’attore “esercitavano abitualmente l’attività agricola”, non poteva la Corte di appello fondare la decisione sulla “equazione abitualità – esclusività”, in contrasto con i principi giuridici della materia.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, lungi dal porre in risalto un error in iudicando (che, in ogni caso, non è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale si è orientata secondo i principi giuridici della materia: cfr. ancora p. 16), aggredisce, invece, la valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale in ordine al requisito dell’abitualità della collaborazione dei componenti della famiglia del coltivatore diretto nell’attività agricola del fondo, incentrandosi così su una quaestio facti rimessa esclusivamente all’apprezzamento del giudice del merito, peraltro assumendone un esito (ossia quello dell’equazione tra abitualità ed esclusività) che non è dato ravvisare nello sviluppo della ratio decidendi della pronuncia gravata. Del resto, è la stessa doglianza a muovere da una fallace premessa e cioè che a monte dell’errore in iure addebitato al giudice di appello vi fosse il fatto acclarato, in base alle deposizioni testimoniali, che i familiari del G. esercitassero “abitualmente” l’attività agricola, là dove, invece, era riservata allo stesso giudice del merito proprio la valutazione sul concetto, giuridico, di “abitualità” del lavoro agricolo, da concretizzarsi in base alle circostanze fattuali desunte dalle testimonianze.

4. – Con il quarto mezzo del ricorso principale è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Il giudice di appello avrebbe omesso di considerare, quali “fatti decisivi per il giudizio”, emergenti dalle deposizioni testimoniali, che ” G.P. si giovava dell’apporto della moglie del figlio nella coltivazione diretta del fondo e che normalmente anche moglie e figli esplicavano i lavori agricoli”.

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria nell’escludere la sussistenza del requisito della capacità lavorativa nonostante fosse emerso, dalle prove raccolte, che i familiari dell’attore lo aiutassero nell’attività agricola, dando rilievo al “mero fatto” che il figlio fosse studente universitario o che moglie e figlia “fossero state viste parecchie volte nell’essiccatoio”.

5. – Con il quinto mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c..

Alla stregua di quanto già dedotto con il quarto motivo – ove non si ritenessero ricompresi nel “concetto di omesso esame” di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. novellato dal D.L. n. 83 del 2012, anche “i concetti di motivazione inidonea o contraddittoria o insufficiente circa fatto decisivo per il giudizio” – le ragioni ivi illustrate renderebbero affetta da nullità la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c..

5.1. – Il quarto e quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Nel presente giudizio, essendo la sentenza di appello impugnata in questa sede stata pubblicata il 24 settembre 2012, trova applicazione la disposizione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata del D.L. n. 83 del 2012, citato art. 54, dal comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

Nella specie, la Corte territoriale (cfr. pp. 16/18 della sentenza impugnata) ha esaminato direttamente il “fatto” di cui il ricorrente lamenta l’omesso scrutinio, incentrando la motivazione – per nulla apparente, ma del tutto intelligibile e priva di insanabili aporie (tale, quindi, da sottrarsi dalla denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c.: cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053) – proprio sulla consistenza dell’apporto lavorativo agricolo dei familiari dell’attore, per cui, essendo del tutto priva di fondamento la doglianza imperniata sul vizio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., le restanti censure si discostano palesemente dal citato paradigma legale, insistendo a denunciare un vizio di insufficienza e/o contraddittoria della motivazione della sentenza impugnata alla stregua della disposizione processuale di cui all’abrogato n. 5 del dell’art. 360 c.p.c., inapplicabile ratione temporis.

6. – Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Il ricorrente principale deve essere condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sul raddoppio del contributo unificato, in quanto causa esente dal pagamento del contributo stesso ai sensi della L. n. 283 del 1957, art. 3 (Cass., 31 marzo 2016, n. 6227).

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;

condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 25.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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