Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25605 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18634/2013 proposto da:

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVERIO

MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TULUI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE VILLAPUTZU;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE VILLAPUTZU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PICONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO GALLUS giusta procura speciale a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVERIO

MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TULUI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato ADRIANO AURELI per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO GALLUS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica il 16 aprile 2013, la Corte di appello di Cagliari, sezione specializzata per le controversie agrarie, rigettava l’impugnazione proposta in via principale dal Fallimento Società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza definitiva n. 1019/2011, del 28 marzo 2011, del Tribunale di Cagliari, sezione specializzata per le controversie agrarie, (che aveva liquidato, in favore del Fallimento, la somma di Euro 61.914,93, a titolo di indennità di miglioria di fondi agricoli, detraendo dal relativo ammontare l’importo versato dal Comune a titolo di contributo a fondo perduto) e, in parziale accoglimento dell’impugnazione incidentale del Comune di Villaputzu avverso la medesima sentenza, poneva le spese di c.t.u. per due terzi a carico del Fallimento e per un terzo a carico del Comune, con compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado.

1.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale escludeva, anzitutto, che in base alla sentenza n. 1/2010, pronunciata dalla medesima Corte di appello sul gravame avverso la sentenza non definitiva del Tribunale n. 2115/2008, si fosse formato il giudicato sulla “individuazione dell’oggetto del contratto” e, segnatamente, sull’accertamento di uno specifico obbligo della cooperativa alla miglioria”, attenendo la decisione impugnata “alla sola determinazione della durata del contratto” di affitto riconducibile alla L. n. 203 del 1982.

1.2. – Il giudice di appello riteneva, inoltre, che le opere di miglioria “non costituivano specifico oggetto di una obbligazione della cooperativa”, nè al riconoscimento della relativa indennità era di ostacolo l’art. 6 del disciplinare di concessione, avendo il Comune espresso “il proprio consenso alla realizzazione” (tramite la concessione di ipoteca sui propri beni a garanzia della restituzione di mutuo contratto dalla Cooperativa per l’esecuzione delle opere di cui al progetto del 26 maggio 1980), nè, infine, tali interventi potevano qualificarsi “come mere opere di sistemazione idraulico superficiali per la salvaguardia delle colture e riattamento della viabilità” (escluse dal rimborso sempre ai sensi del citato art. 6).

1.3. – La Corte territoriale, ribadito che il giudicato di cui alla sentenza n. 1/2010 non atteneva alla “materia di miglioramenti”, riguardando l’equiparazione della cooperativa al coltivatore diretto solo la determinazione della durata del contratto, confermava la decisione del primo giudice in ordine alla detrazione dall’ammontare dell’indennità per miglioria del contributo regionale erogato a fondo perduto per la realizzazione dell’intervento, richiamando la L. n. 203 del 1982, art. 17, u.c., della L. n. 153 del 1975, il solo art. 12, che, nella formulazione applicabile ratione temporis, si riferiva solo all’imprenditore persona fisica ed essendo non conferente l’evocazione sia del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10 (norma a carattere innovativo), sia della sentenza della Corte di Giustizia CEE del 18 dicembre 1986 in C-312/85 (non venendo in rilievo l’applicazione di benefici comunitari).

1.4. – Il giudice di secondo grado escludeva, infine, che il pagamento della miglioria, in parte realizzata con contributi a fondo perduto, comportasse un indebito arricchimento della conduttrice del fondo, trattandosi di circostanza non rilevante nel presente giudizio, stante la diversità di titoli giuridici su cui si fondavano le diverse ragioni di credito; così come era irrilevante la postulata situazione di degrado dei fondi, trattandosi “di una eventuale ragione di credito a titolo di danni, che il Comune deve far valere nei confronti del fallimento in altra sede”; mentre, non aveva “fondamento normativo” la pretesa “rivalutazione della somma erogata a titolo di contributo pubblico”, là dove, peraltro, “i beni realizzati con detto contributo, con l’uso ed il trascorrere del tempo, sono destinati a perdere valore, e non, invece, a rivalutarsi”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Fallimento della Società (OMISSIS) s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Villaputzu, che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento ricorrente principale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo del ricorso principale del Fallimento è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 7, comma 1 e art. 17, u.c. e della L. n. 153 del 1975, artt. 12 e 13.

La Corte territoriale avrebbe errato a reputare esclusa dal giudicato costituito dalla sentenza n. 1/2010, della medesima Corte di appello di Cagliari, l’equiparazione tra coltivatore diretto e cooperativa costituita tra coltivatori diretti (quale incontestatamente era la Cooperativa attrice), posto che, in ogni caso, ciò integrerebbe “un principio generale al quale è ispirata l’intera legislazione nazionale e, sicuramente”, la L. n. 203 del 1982.

La parte ricorrente argomenta sulla normativa di settore che proverebbe l’esistenza del menzionato “principio generale”, nonchè sull’interpretazione, asseritamente corretta, delle disposizioni che il giudice di appello avrebbe male inteso (facendone erroneamente conseguire la detrazione del contributo ricevuto dall’ammontare dell’indennità di miglioria), assumendo, altresì, che non vi sarebbero precedenti giurisprudenziali “che escludano o, in qualsiasi modo, limitino la portata” della L. n. 203 del 1982, art. 7, “in relazione alla cooperativa agricola ovvero in relazione” alla L. n. 153 del 1975, art. 12.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.1.2. – E’ inammissibile là dove, ai fini del computo dell’indennità di miglioria di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 17, assume sussistente un giudicato interno (in forza della sentenza di appello n. 1/2010) circa l’equiparazione tra coltivatore diretto e cooperativa costituita tra coltivatori diretti, senza, tuttavia, censurare, in modo specifico e congruente, la decisione impugnata in questa sede proprio sotto il profilo della violazione del presunto giudicato, mancando, segnatamente, non solo di evocare le norme, sostanziali e processuali, in tema di formazione del giudicato, ma, soprattutto, di misurarsi direttamente con la ratio decidendi che, in modo esplicito e argomentato, ha escluso che la citata sentenza n. 1/2010 potesse riferirsi al tema dell’indennità di miglioria, avendo assunto l’anzidetta equiparazione solo ai fini della determinazione della durata del contratto. In tal senso, la doglianza si sarebbe dovuta far carico di evidenziare in modo puntuale non solo la portata del complessivo contenuto della decisione del 2010, ma anche quella degli atti processuali in forza dei quali veniva fissato il perimetro del thema decidendum ad essa relativo: ciò che, nella costruzione del motivo, non si ravvisa affatto.

1.1.3. – E’ infondato là dove censura l’interpretazione della Corte di appello in ordine alla normativa implicata ed agli esiti della stessa, che, invece, alla stregua delle considerazioni che seguono, è da reputarsi corretta in iure.

1.1.3.1. – La disposizione cui ricondursi la fattispecie oggetto di cognizione (ossia, la determinazione della misura dell’indennità di miglioria in presenza di finanziamento pubblico erogato all’affittuario) è quella della citata L. n. 203, art. 17, u.c., il quale recita: “Nella determinazione dell’indennità di cui al comma 2, i finanziamenti pubblici fatti propri dall’affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, non sono computati”.

La norma, dunque, esclude dal computo dell’indennità l’importo del finanziamento pubblico in favore di affittuario non rivestente la predetta qualifica, che deve essere posseduta in base a quanto prescritto dalla L. n. 153 del 1975, art. 12.

Trattasi, quindi, di previsione speciale, collocata all’interno del corpus normativo della stessa L. n. 203 del 1982, la quale riguarda unicamente la determinazione dell’indennità di miglioria in costanza di finanziamento pubblico, ponendo un requisito specifico a carico dell’affittuario, che, allo scopo esclusivo per cui è stabilito, prescinde dalla generale equiparazione tra coltivatore diretto e cooperativa di lavoratori agricoli prevista dalla stessa L. n. 203 del 1982, art. 7 “ai fini della presente legge”.

In definitiva, la disposizione dell’art. 17 citato, u.c., opera in forza del rinvio alla L. n. 153 del 1975, art. 12, ed esclusivamente alla disciplina posta da quest’ultima disposizione occorre riferirsi per verificare se sussistono i presupposti per computare, o meno, il finanziamento pubblico nell’indennità di miglioria.

Non trova, quindi, rilievo – giacchè trattasi disposizione esclusa dal rinvio – quanto disposto dal successivo art. 13 in ordine ai beneficiari delle provvidenze previste dal titolo 3 della medesima L. n. 153 del 1975, ossia del regime di aiuti comunitari (in attuazione delle direttive 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972; la prima sostituita dal reg. CEE n. 797/85) al fine dell’ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole, là dove tali provvidenze sono erogabile non solo agli imprenditori agricoli “persone fisiche”, ma anche (tra gli altri) alle cooperative agricole.

Nel caso di specie, poi, non è in contestazione la circostanza che le opere di miglioria ed il contributo ricevuto dall’affittuario (così come l’intero rapporto di affitto agrario) abbiano avuto riguardo ad epoca precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228 del 2001, il cui art. 10 ha novellato l’art. 12 citato, con norma (come la stessa parte ricorrente non pone in dubbio) di carattere innovativo e non retroattivo (cfr., tra le altre, Cass., 27 giugno 2003, n. 10226).

Dunque, la L. n. 153 del 1975, art. 12, trova applicazione nella fattispecie in base alla sua originaria formulazione, calibrata esclusivamente sull’imprenditore agricolo “a titolo principale” in quanto persona fisica, mentre una siffatta specifica qualifica è stata estesa (a determinate condizioni) alle società, anche cooperative (quale era la Società (OMISSIS) s.r.l., poi fallita), solo a seguito della già menzionata novella recata dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10.

Nè, del resto, è possibile estendere la portata originaria dell’art. 12, nel senso fatto proprio dalla successiva normativa novellatrice in forza di una interpretazione comunitariamente orientata, giacchè come correttamente rilevato dalla stessa Corte di appello di Cagliari sulla scorta dell’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte – l’indifferenza della forma giuridica del soggetto rivestente la qualifica di imprenditore agricolo “a titolo principale” opera ai fini del regime degli aiuti comunitari, ossia nell’ambito della regolamentazione posta dal diritto comunitario (direttive summenzionate e regolamento n. 797/85).

In particolare, come già evidenziato da Cass., 21 luglio 1992, n. 8796, la regolamentazione di cui alla L. n. 153 del 1975, art. 12, “pur essendo stata emanata in attuazione della direttiva della CEE relativa all’ammodernamento dell’aziende agricole e, in particolare, in funzione della determinazione dei requisiti soggettivi per la fruizione dei benefici comunitari, in effetti, ha assunto – e ha conservato nel successivo sviluppo legislativo – anche una portata autonoma. In altri termini, vale a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale sul piano dell’ordinamento positivo interno, in una prospettiva generale ed astratta, ed anche per fini diversi dall’accesso alle provvidenze comunitarie. Così, è a tale norma ed alla nozione di imprenditore agricolo principale in essa dettata, che hanno fatto rinvio recettizio, ad esempio, la L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. a), ai fini della gratuità della concessione di costruzione; la L. 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2, in ordine alla sottoposizione degli atti di acquisto di terreni agricoli all’imposta di registro ad aliquota agevolata; la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 8, art. 22, comma 2, art. 30, comma 1 e art. 49, recante Norme sui contratti agrari, in ordine a vari istituti attinenti la materia. Tal portata comporta che detto art. 12, nei limiti in cui non è strumentale all’applicazione dei benefici comunitari, non è suscettibile di valutazione secondo i parametri della legislazione comunitaria, nè è influenzato in alcun modo dalle vicende, anche normative, interne relative a tale legislazione. Quindi, pur dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 1986 e dopo il D.M. 25 settembre 1985, non si pone alcun problema circa la conservazione dell’effetto precettivo dell’art. 12 a tutti i fini interni che non coinvolgono l’applicazione dei benefici comunitari. (…) Inoltre, risulta analogo anche l’orientamento dei giudici amministrativi relativo all’interpretazione di siffatta norma ove si considerino le effettive rationes decidendi: per le stesse, la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale fissata nella L. n. 153 del 1975, art. 12, deve essere disapplicata per il suo contrasto con la normativa comunitaria, solo ed in quanto determini, di per se sola, l’esclusione degli imprenditori non persona fisica dall’accesso ai benefici comunitari; di contro, rimane operante quando viene in rilievo nei suoi riflessi su materie afferenti esclusivamente all’ordinamento interno. Del resto, la stessa sentenza della Corte di giustizia avanti richiamata, ravvisa il contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, nella sola parte in cui attraverso la restrizione dell’appartenenza alla categoria di imprenditori agricoli a titolo principale ai soli soggetti fisici “porta a rifiutare il beneficio del regime previsto dalle direttive a persone giuridiche, per il solo fatto che essa rivestono una determinata forma giuridica”. Rimane fermo, allora, che ai fini interni, il parametro di riferimento in ordine alla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale continua ad essere fissato nel disposto della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 e nel principio che tali sono soltanto gli imprenditori soggetti fisici”.

Tale orientamento trova conferma (salvo isolate pronunce dissonanti: Cass., 26 novembre 2007, n. 24558) nella stessa giurisprudenza di legittimità in materia tributaria richiamata dalla parte ricorrente (Cass., 12 agosto 2004, n. 15665, della quale è la massima che segue; Cass., 4 agosto 2006, n. 17750; Cass., 19 ottobre 2012, n. 17962; cui, adde, Cass., 27 giugno 2003, n. 10226; Cass., 22 novembre 1997, n. 11693; Cass., 6 aprile 1996, n. 3247; Cass., 20 giugno 1990, n. 6213), secondo la quale “in tema di imposta di registro, l’aliquota ridotta dell’otto per cento, prevista dall’art. 1-bis della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dalla L. 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, comportanti l’acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui alla L. 9 maggio 1975, n. 153, artt. 12 e 13, non è applicabile (ratione temporis) alle società – siano esse di persone o di capitale – che svolgano attività imprenditoriale agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi alle stesse estendere l’agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede. Infatti, solo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stata estesa alle società di persone e alle società di capitali, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla norma. (Nell’affermare tale principio la Corte ha anche escluso che le sentenze della Corte di Giustizia CE 6 novembre 1997, in causa C 164/96, e 11 gennaio 2001, in causa C 403/98, abbiano sottoposto a riesame la compatibilità della disciplina nazionale relativa all’imposta di registro da applicare sull’acquisto di terreni agricoli, con la normativa comunitaria relativa al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie, affermata con la precedente sentenza del 15 ottobre 1992, in causa C 162/91, e secondo la quale la norma nazionale può disciplinare in piena autonomia la materia relativa al trattamento tributario di tali atti di acquisto da parte di imprenditori agricoli)”. Con la precisazione, a conferma dell’assunto enunciato da Cass. n. 8796 del 1992, citata, che il riferimento alle società cooperative e alle associazioni – su cui insiste il Fallimento ricorrente – è quello che proviene dall’art. 13 e non già dall’art. 12, nella sua formulazione originaria.

Si palesa, poi, manifestamente infondata la questione di costituzionalità eccepita dalla parte ricorrente, giacchè non può reputarsi irragionevole la diversità di disciplina dettata dal legislatore, stante la differenza dei soggetti ed il grado di tutela che si intende assicurare al lavoro agricolo, ben potendo provvedersi con taluni benefici in favore soltanto del singolo lavoratore agricolo, in quanto in situazione di minor favore rispetto al lavoro associato.

2. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale del Comune di Villaputzu è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17.

La Corte di appello avrebbe errato a ricondurre la fattispecie per cui era causa nell’ambito della disciplina dettata dalle norme indicate in rubrica, equiparando “il proprietario estraneo all’attività migliorativa con il proprietario che ha partecipato alla stessa”, giacchè la miglioria era stata realizzata con il concorso della condotta di esso Comune, proprietario dei fondi, che aveva prestato ipoteca a garanzia del mutuo erogato alla Cooperativa conduttrice, venendo quest’ultima, quindi, a beneficiare di un indebito arricchimento, con pregiudizio dell’Amministrazione comunale, sostanzialmente tenuta “a pagare tre volte le opere”.

3. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è prospettato “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “nella parte in cui in alcun modo viene valutata la partecipazione dell’amministrazione comunale alla realizzazione delle migliorie”.

La Corte territoriale, nel ritenere irrilevante la partecipazione dell’amministrazione comunale all’opera di miglioria, con la prestazione di garanzia ed assunzione del rischio di impresa, non avrebbe esaminato una “circostanza rilevantissima”.

3.1. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

La Corte di appello non ha errato nell’interpretazione della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17, giacchè ha fatto corretto riferimento ad una nozione materiale di opere di miglioramento fondiario nelle quali si deve concretare la condotta da parte di chi provvede all’esecuzione alle opere stesse, là dove non è condivisibile la lettura che il Comune dà di dette norme, giacchè il concorso finanziario – peraltro, indiretto, come la garanzia ipotecaria per un mutuo concesso all’affittuario – non viene ad integrare la anzidetta condotta esecutrice.

Peraltro, con la prospettazione difensiva anzidetta il Comune neppure attinge appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non viene congruamente censurata nella parte in cui ha ravvisato proprio nella dazione della garanzia ipotecaria il consenso del concedente alla opere di miglioramento fondiario da parte dell’affittuario.

Con ciò perde di consistenza anche l’ulteriore doglianza di “omesso esame”, giacchè, a tacer d’altro, il giudice di secondo grado ha direttamente preso in esame la circostanza della concessione di garanzia ipotecaria in favore dell’affittuario, assumendola secondo una prospettiva che il Comune non ha – come detto – neppure fatto oggetto di specifica impugnazione.

4. – “In via subordinata in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi”, è dedotto, con il terzo mezzo del ricorso incidentale, “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “nella parte in cui viene interpretato il disposto di cui all’art. 6 del disciplinare del 14/3/1979”; mentre, con il quarto mezzo dello stesso ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. “in relazione all’interpretazione del disposto di cui all’art. 6 del disciplinare del 14/3/1979”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato, in violazione delle norme sull’esegesi contrattuale e senza elementi di fatto a sostegno, l’art. 6 del disciplinare inter partes, escludendo dal novero delle migliorie non indennizzabili solo quelle “di carattere annuale di salvaguardia delle colture, di tipo superficiali ed amovibili, quali, in particolare, un trattamento del terreno di aratura e sistemazione dello stesso per evitare ristagni”, ciò che comporterebbe l’inutilità della stessa previsione contrattuale.

4.1. – I motivi terzo e quarto, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Essi, infatti, oltre a non fornire contezza del complessivo contenuto del disciplinare inter partes e, quindi, dell’atteggiarsi delle rispettive clausole (su cui, invero, avrebbe potuto essere incentrata la doglianza ai sensi dell’art. 1363 c.c., là dove, invece, essa si concentra sulla sola clausola di cui all’art. 6 di detto disciplinare), sono ben lungi dal porre in evidenza effettivi errori commessi dalla Corte territoriale nell’applicazione delle norme di esegesi contrattuale e, tantomeno, omesso esame di “fatti storici” decisivi nell’attività di concreta esegesi, prospettando, invece, una lettura dell’art. 6 del disciplinare alternativa a quella fornita dal giudice del merito (e in questo senso si assume la violazione dell’art. 1367 c.c., per supposta inutilità) ma, in tal modo, surrogandosi, inammissibilmente, nei poteri ad esso esclusivamente riservati.

5. – Con il quinto mezzo del ricorso incidentale, si lamenta “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “nella parte in cui non viene operata la rivalutazione delle somme percepite a titolo di finanziamento”.

La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la rivalutazione delle somme percepite dalla Cooperativa a titolo di contributo, poichè “entità monetarie appartenenti a diversi momenti temporali per essere sommati, devono essere riportati allo stesso momento”, quale principio costantemente applicato in tema di risarcimento del danno.

Sarebbe altresì priva di fondamento l’affermazione sul deprezzamento delle opere, le quali (come le serre, impianti di irrigazione, costruzioni atte alla commercializzazione, etc.), “ove mantenute ed efficienti sono soggette ad ingente rivalutazione col passare del tempo”.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non viene dedotto alcun omesso esame di fatto storico decisivo (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente, applicabile ratione temporis, ma soltanto una diversa lettura del medesimo fatto considerato dalla Corte territoriale, altresì erroneamente sussumendolo, sotto il profilo giuridico, nel titolo del risarcimento danni per obbligazione di valore e non già per obbligazione di valuta, come è da ritenersi l’indennità in discussione.

6. – Con il sesto mezzo del ricorso incidentale, è dedotto “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “nella parte in cui, nella liquidazione delle spese di giustizia, non tiene minimamente conto delle condotte processuali e delle domande esplicitate”.

La Corte territoriale, nella regolamentazione delle spese processuali, non avrebbe considerato l’offerta transattiva del Comune, nè il fatto che la pretesa della Cooperativa (ammontante ad euro 2 milioni) era stata accolta in una misura pari soltanto al 3%.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149), la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

7. – Va, dunque, rigettato sia il ricorso principale, che quello incidentale, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sul raddoppio del contributo unificato, in quanto causa esente dal pagamento del contributo stesso ai sensi della L. n. 283 del 1957, art. 3 (Cass., 31 marzo 2016, n. 6227).

PQM

LA CORTE

rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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