Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25604 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL POGGIO ANTONIO

MARIA;

– ricorrenti –

e contro

Z.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato ALLOCCA Giorgio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-5-1996 M.L. e M. G. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Voghera Z.S. assumendo che in data 31-12-1991 era deceduta la loro congiunta M.S., che in vita aveva convissuto con Z.A. ed aveva con lui cointestato un conto deposito titoli presso il Credito Nuovo Banco Ambrosiano Veneto di (OMISSIS), su cui erano depositati titoli scadenti il 15-12-1992 per L. 40.000.000, che tali titoli in data 7-9-1992 erano stati trasferiti su un conto intestato al solo Z. e, alla sua morte, avvenuta l’8-7-1993, la convenuta, erede di costui, aveva incamerato la somma complessiva di L. 49.475.623, laddove almeno la metà di tale importo era di competenza degli attori quali eredi di M.S.; essi chiedevano pertanto accertarsi che la metà della somma depositata sul conto corrente cointestato era di competenza degli attori nella suddetta qualità, che illegittimamente Z.A. aveva incassato l’intero controvalore, e condannarsi la convenuta, quale erede del predetto, al pagamento della somma di L. 24.737.800.

Si costituiva in giudizio la Z. esponendo che M.S. era deceduta il (OMISSIS), quindi dopo il trasferimento dei titoli sul conto del solo Z.A., con la conseguenza che, al momento della sua morte, la stessa non era più nel possesso degli stessi, avendone disposto in vita.

Con sentenza del 16-1-2002 il Tribunale di Voghera accoglieva la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte da parte della Z. cui resistevano M.L. e M.G. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 29-1-2005 ha accolto il gravame ed ha quindi respinto le domande proposte dagli appellati contro l’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza M.L. e G. M. hanno proposto un ricorso articolato in un solo motivo; la Z. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato I ricorrenti rilevano che dagli atti si evinceva che lo Z.A. aveva trasferito soltanto per sua volontà somme di denaro e titoli al portatore da conto cointestato con la M. ad un conto intestato solo a lui; aggiungono che il giudice di appello ha affermato che, essendo la M. deceduta quattro mesi dopo il trasferimento dei titoli dal conto cointestato a quello intestato al solo Z., ed essendo tali titoli ai portatore, l’unico elemento indicativo della titolarità era il possesso, ossia la giuridica disponibilità degli stessi, e che la M. poteva liberamente disporre di tali beni, ovvero consentire che ne disponesse il contitolare e convivente.

I ricorrenti affermano che tale convincimento contrasta con l’art. 1153 c.c., comma 1, nel senso che, per acquistare la proprietà di detti beni, lo Z.A. e per lui gli eredi avrebbero dovuto fornire un titolo idoneo al trasferimento della proprietà di denaro e titoli, non potendosi dare per scontata la buona fede dello Z. nel trasferimento; tale mancanza di titolo rendeva il trasferimento non opponibile agli eredi i quali ex art. 535 c.c., comma 2, anche se non legittimari ma solo fratelli, quindi compresi tra i successibili, potevano chiedere, come avevano fatto, il riconoscimento della loro qualità di eredi contro chiunque possedeva i beni ereditari.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che M.L. e G. M. non avevano contestato che la morte di M.S. era avvenuta il (OMISSIS), ha quindi affermato che all’epoca del decesso di quest’ultima i titoli per cui è causa non erano più depositati da oltre quattro mesi sul conto cointestato alla M.S. ed allo Z.A.; ha aggiunto che, trattandosi di titoli ai portatore, l’unico elemento indicativo della titolarità era il possesso e che, con l’uscita dei titoli dal suddetto conto cointestato, non poteva più sostenersi che la M. fosse titolare di un compossesso su di essi al momento del suo decesso; la Corte territoriale ha poi evidenziato che ovviamente la M. poteva liberamente disporre di tali beni, ovvero consentire che ne disponesse il contitolare e convivente Z., e che, avendone già disposto al momento della sua morte, non aveva potuto trasferirli per successione.

Il convincimento della sentenza impugnata è pienamente condivisibile, posto che sia la Z. che il M. potevano liberamente disporre dei titoli al portatore depositati sul conto ad essi cointestato, come in effetti era avvenuto in data 7-6-1992 mediante il loro prelievo ed il loro trasferimento in un conto intestato al solo Z.; pertanto da tale premessa discende logicamente la conseguenza che, alla morte della M., detti titoli non facevano più parte dell’asse ereditario; è quindi evidente l’infondatezza della pretesa degli attuali ricorrenti, pretesa in effetti basata sulla loro qualità di eredi legittimi di M.S..

Occorre poi osservare che del resto i ricorrenti non hanno neppure dedotto una ipotetica illegittimità dell’operazione suddetta di trasferimento dei titoli al portatore, posto che soltanto una evenienza del genere avrebbe potuto attribuire fondamento alla loro domanda; è quindi agevole rilevare l’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 1153 c.c., comma 1, atteso che il diritto dello Z. e poi della sua erede sui suddetti titoli al portatore deriva dalla circostanza che il sopra ricordato trasferimento di tali titoli è frutto della disponibilità che su di essi avevano sia la M. che lo Z. quali contitolari del conto sul quale i titoli stessi erano depositati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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