Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25604 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.27/10/2017),  n. 25604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13376/2014 R.G. proposto da:

V.M. e S.A.M., rappresentati e difesi

dall’Avv. Bruno SASSANI, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via XX Settembre n. 3;

– ricorrenti –

contro

A.L., A.F., A.L., I.T.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 11/2014,

depositata in data 21.1.2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.4.2017 dai

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 18.3.2003, V.M., S.A.M., V.C., V.M. e V.B. chiesero al Tribunale di Isernia di dichiarare la nullità, l’annullamento o comunque l’inefficacia del contratto del 16.1.2001 con il quale A.L. ed M.I. avevano alienato al figlio A.F. ed alla nuora I.T. un terreno sito ad Isernia, in località (OMISSIS); rilevarono al riguardo che il terreno era di loro proprietà, con la conseguenza che i convenuti alienanti, meri comodatari dello stesso, non avevano il diritto di disporne;

– si costituirono A.L., M.I., A.F. e I.T. deducendo, per quanto qui ancora di interesse, che la questione era coperta da giudicato, essendo divenuta definitiva la sentenza n. 39/1999 con la quale la Corte d’Appello di Campobasso aveva respinto la domanda di accertamento della proprietà del fondo e di conseguente rilascio dello stesso proposta nei loro confronti da V.M.;

– il giudizio – dapprima interrotto per il decesso di M.I., quindi riassunto e proseguito con la costituzione di A.L., A.F. e A.L. ed in contumacia di I.T. – venne deciso con sentenza n. 11/2009 del tribunale che dichiarò il difetto di legittimazione attiva di V.C., M. e B. e l’improponibilità della domanda degli altri attori per effetto del giudicato formatosi;

– proposero appello V.M. ed S.A.M. con citazioni notificate fra il 26.2 ed il 4.3.2010; si costituirono A.L., A.F., A.L. e I.T. con richiesta di conferma della sentenza;

– con sentenza depositata il 21.1.2014 la Corte di Appello di Campobasso respinse il gravame, confermando l’esistenza di un giudicato sulla proprietà del fondo oggetto di domanda; rilevarono in particolare i giudici d’appello che il precedente giudizio era stato introdotto da V.M. con domanda di restituzione del terreno ceduto in comodato sul presupposto del precedente acquisto della proprietà da parte sua, poi ritenuto non provato dalla sentenza che lo aveva definito; da tanto derivava l’improponibilità di una nuova domanda di accertamento del diritto dominicale;

– avverso detta sentenza V.M. ed S.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con l’unico motivo è dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; assumono in particolare i ricorrenti che la corte d’appello non avrebbe indicato le ragioni che l’hanno condotta a rigettare il gravame, essendosi limitata a richiamare gli atti della causa definita con la sentenza n. 39/1999, della quale era poi stata affermata l’efficacia di giudicato;

– il motivo è infondato;

– invero, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., 8.10.2014, n. 21257);

– ciò premesso, la sentenza impugnata, esente dal vizio di nullità, risulta altresì adeguatamente motivata, quantunque in modo sintetico (nonchè affetta da un refuso, verosimilmente riconducibile ad un errore di impaginazione, che tuttavia non ne impedisce il raggiungimento dello scopo);

– ed infatti, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la pronunzia non si limita ad un apodittico richiamo agli atti della prima causa, ma riporta le considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Campobasso nella relativa decisione, laddove si affermava con chiarezza che la domanda concernente la disponibilità del fondo (riferibile agli attuali ricorrenti) era respinta perchè ricollegata all’acquisto del terreno e, quindi, alla sua proprietà, della quale non era stata fornita prova adeguata;

– nè può ritenersi, come pure sostenuto dai ricorrenti, che non sarebbe stata data risposta alla critica della decisione di prime cure contenuta nell’atto di appello; quest’ultimo, infatti, viene riprodotto nella sentenza impugnata e contiene un’unica critica specifica, concernente l’effettiva esistenza di un giudicato sulla sussistenza dell’invocato diritto reale; ed a tale critica la sentenza rivolge una puntuale risposta proprio attraverso il richiamo a punti salienti della pronunzia munita dell’efficacia di giudicato;

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto; rilevato che non vi è necessità di provvedere sulle spese per la mancanza di attività difensive da parte degli intimati; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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