Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25604 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNIBETON BOLZANO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, liquidatore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANFRED NATZLER giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MAIER ANTON SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO STILICONE

169, presso lo studio dell’avvocato UBALDO PAPALIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARIA THERESIA SCHMITTNER, LORENZ COLETTA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

BOLZANO, depositata il 18/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;

udito l’Avvocato UBALDO PAPALIA per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Maier Anton s.r.l. chiedeva e otteneva nei confronti di Unibeton Bolzano Srl (oggi in liquidazione) un decreto ingiuntivo, che veniva opposto nella parte relativa alla fattura numero (OMISSIS), relativa all’occupazione di terreno demaniale in forza di convenzione del 20 dicembre 2001, che l’opponente Unibeton riteneva nulla.

2. Il tribunale, ritenuta la validità della predetta convenzione, in quanto integrante una subconcessione di bene demaniale, riteneva comunque che tale rapporto fosse venuto meno prima del 2009 e, dunque, che la fattura non dovesse essere pagata.

3. La Corte d’appello di Bolzano ritenne invece che il contratto, che aveva una durata originaria di 6 anni, si fosse tacitamente rinnovato per altri 6, con conseguente obbligo della Unibeton di provvedere al pagamento della fattura in contestazione. In particolare, osservava la Corte d’appello come pure a fronte della richiesta di mancata rinnovazione del contratto da parte della stessa concedente, che invocava altresì la nullità della convenzione, il mancato rilascio da parte della conduttrice, unitamente al mancato accertamento in giudizio della legittimità del diniego della rinnovazione, avesse comportato la prosecuzione automatica del rapporto per altri sei anni.

4. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Unibeton Bolzano Srl in liquidazione, articolando 4 motivi; resiste con controricorso la Maier Anton s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve verificare la tempestività del ricorso; la Maier Anton s.r.l., infatti, ne ha eccepito la tardività, dichiarando di avere notificato il 10 marzo 2014, unitamente al precetto, anche la sentenza di appello, mentre il ricorso sarebbe stato notificato oltre 60 giorni dopo, in data 14 maggio 2014.

Il ricorso è tempestivo; la notifica invocata dalla resistente, infatti, non ha fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che non è stata eseguita correttamente. Detta notifica indica come destinatario il legale rappresentante della Unibeton Bolzano Srl in liquidazione e viene effettuata in (OMISSIS), mentre nella sentenza di appello viene evidenziata, per la Unibeton Bolzano Srl, un’elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in (OMISSIS).

2. Quanto ai motivi di ricorso, essi sono inammissibilmente redatti con indicazione pletorica dei presunti vizi di legittimità e con commistione dei diversi profili, di modo che più che specifiche censure contro la sentenza impugnata, essi evidenziano e ripropongono le tesi di merito della Unibeton Bolzano Srl. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790). Senza contare, poi, che i dedotti vizi di motivazione sono comunque inammissibili ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis alla controversia in esame.

3. Infine, vengono prospettate alcune questioni che non risultano, per quanto emerge dalla sentenza, essere stata oggetto di appello da parte della Unibeton; sotto tale profilo il ricorso manca della necessaria autosufficienza, non indicando in modo specifico i motivi di appello (alla pagina 11, alinea 28, del ricorso, si individua solamente, come motivo di appello incidentale, la nullità della convenzione 20 dicembre 2001 nella parte in cui trasferisce una parte dei diritti di utilizzo della proprietà demaniale).

4. Del tutto destituite di fondamento sono le censure relative all’applicazione della giurisprudenza richiamata in sentenza, con particolare riferimento al diniego della rinnovazione tacita; sostiene la ricorrente che la sentenza 19.132-2005 intendesse tutelare il conduttore in un caso in cui non era stata rispettata la prelazione in suo favore. In realtà, la ricorrente non tiene conto del fatto che, indipendentemente dall’oggetto specifico, il principio di diritto è il medesimo e trova applicazione anche al caso in questione, tanto più che, prescindendo dalle modalità concrete del rapporto, anche in questo caso il lasciare al conduttore la scelta tra l’applicazione spontanea della richiesta di rilascio e il rimanere nell’utilizzo del bene risponde alla stessa ratio di tutelare tale parte del rapporto. D’altronde, se la Unibeton ha continuato ad utilizzare il terreno, nonostante la richiesta di rilascio e l’eccezione di nullità da parte del concedente, ciò significa che aveva interesse al mantenimento del rapporto in essere.

E che il rapporto sia proseguito tra le parti è testimoniato, come correttamente ha osservato la Corte territoriale, anche dall’avvenuto pagamento di fatture successive alla prima scadenza.

5. Di nessun pregio sono le osservazioni relative al presunto abuso del diritto da parte della Maier Anton s.r.l., per avere richiesto il pagamento delle fatture dopo aver inizialmente invocato la nullità del contratto; invero, non si vede quale abuso realizzi il contraente che, dopo aver inutilmente richiesto la cessazione del rapporto contrattuale, si veda costretto a tollerarlo per via del comportamento della controparte e dunque, a corrispettivo della prosecuzione del rapporto, chieda il pagamento dell’importo contrattualmente previsto.

6. Infine, è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta alla pagina 28 del ricorso, sia perchè assolutamente generica, sia perchè non consequenziale ai motivi di ricorso, pur facendo ad essi riferimento (“per tutte queste ragioni la sentenza qui impugnata va cassata per difetto di giurisdizione in forza della clausola arbitrale…”).

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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