Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25603 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14960-2013 proposto da:

B.P. E PER ESSO GLI EREDI (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE, 22, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA FLORITA, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO CARBONI, GIOVANNI ANGELO COLLI;

– ricorrenti –

contro

O.G., BR.LU.MA.BR., elettivamente domiciliate

in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentate e

difese dall’avvocato LUIGI PASSINO;

BR.CL.SE. con l’assistenza della curatrice

BR.LU.MA.CR., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.FRIGGERI 82

presso l’avvocato MARIO FIANDANESE rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO DORE;

– controricorrenti –

L.D.G. (OMISSIS), L.D.N. (OMISSIS),

L.A.M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi

dall’avvocato FEDERICO ISETTA;

– controricorrenti incidentali –

e contro

AGRICOLA TURRITANA SRL, B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

B.P. aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 5 marzo 2013 che aveva parzialmente riformato (confermandola per il resto) la pronuncia del Tribunale di Sassari dal medesimo appellata (pronuncia che aveva dichiarato prescritto il diritto del ricorrente di accettare l’eredità di Br.Pi. e aveva di conseguenza rigettato tutte le domande da egli fatte valere).

Il ricorso è stato proposto nei confronti di Br.Lu.Ma.Br., L.D.G., Società Agricola Turritana srl, O.G., Br.Cl.Se., L.D.N., B.D., L.A.M.I..

Hanno resistito con controricorso, con distinti atti:

– Br.Cl.Se. (con l’assistenza della curatrice Br.Lu.Ma.Br.);

– Br.Lu.Ma.Br. e O.G.;

– L.D.G., L.A.M.I., L.D.N., che hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Gli intimati B.D. e Agricola Turritana srl non hanno proposto difese.

Con atto del 29 ottobre 2015 gli eredi di B.P., deceduto il 5 febbraio 2014, B.L.C.M., B.E., B.E., B.D. hanno rinunciato al ricorso.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. e gli avvocati delle parti costituite vi hanno apposto il loro visto.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla si dispone in punto spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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