Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25603 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8114-2014 proposto da:

BIERGANTEN DI T.D. & C SNC, in persona del legale

rappresentante T.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO DI

LORENZO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società Biergarten di T.D. e C. s.n.c., premesso di avere stipulato con V.L. un contratto di affitto di azienda relativo all’esercizio di un bar, lamentava il mancato rispetto della clausola di prelazione e la mancata restituzione della cauzione. Il tribunale di Padova condannava il V. alla restituzione della cauzione, respingendo l’ulteriore domanda, ritenendo che la clausola di prelazione fosse nulla per indeterminatezza.

2. La Corte d’appello di Venezia, pur ritenendo valida la clausola di prelazione, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non provato il danno conseguente al mancato rispetto della predetta clausola; ciò in considerazione del fatto che la Biergarten non aveva prodotto la denuncia dei redditi per i due anni successivi alla scadenza contrattuale, non essendo pertanto possibile sapere se in quel periodo aveva esercitato altra attività o era stata in attivo e se vi era stato un decremento di reddito.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Biergarten di T.D. e C. s.n.c. per violazione degli artt. 1615 e 2555 c.c. e art. 115 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Biergarten, sulla premessa che si trattava di affitto di azienda e non di locazione immobiliare, sostiene che ai sensi dell’art. 1615 c.c. gli spetti il risarcimento del lucro cessante dato dai frutti e dalle altre utilità che avrebbe conseguito dall’azienda durante l’ulteriore periodo biennale di durata dell’affitto dell’azienda, se il diritto di prelazione fosse stato rispettato (ritenendo l’irrilevanza di eventuali altri redditi percepiti nello stesso periodo, anche perchè la ricorrente dice di essere una società che esercita più imprese). Osserva come dai registri dei corrispettivi e dalle fatture dei costi risultino utili netti pari a circa Euro 55.000 per gli anni 1998 e 1999.

2. Il ricorso non può essere accolto; le ragioni espresse dalla Biergarten, infatti, indipendentemente dalla loro logicità, si sostanziano in considerazioni di merito che investono, da un lato, un accertamento di fatto e, dall’altro, le ragioni esplicitate dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione. Di conseguenza, il proposto ricorso si qualifica, nella sostanza, come null’altro che un tentativo di ottenere una valutazione alternativa delle prove ed una “correzione” della motivazione, a suo dire erronea, senza tener conto del fatto che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del cit. D.l. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893), per cui non possono trovare ingresso in questa sede i vizi della motivazione, che non può certo dirsi inesistente. Nè è possibile sindacare le valutazioni di merito della Corte, in quanto sono il frutto di scelte sì (necessariamente) opinabili, ma non certo prive di logicità.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese, atteso che la controparte non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA