Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25603 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34777-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE ED ALBERGHIERA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 259, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO FATONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIA DE DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento in materia di IVA;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè tardivo, in quanto notificato alla controparte oltre il termine ultimo di 30 giorni concesso dalla stessa per il rinnovo della notifica al difensore risultante nel giudizio di primo grado;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c. in quanto la motivazione della CTR sarebbe solo apparente dal momento che l’appello viene considerato tardivo perchè notificato oltre il termine di 30 giorni concesso per il rinnovo della notifica senza che in motivazione sia indicato nè il dies a quo nè il dies ad quem presi in considerazione e senza spiegare perchè la notifica dell’appello non sia stata considerata tempestiva nonostante l’Ufficio abbia ricevuto la comunicazione della segreteria della CTR il 24 novembre 2017 (comunicazione datata 15 novembre 2017), come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio recante il numero e la data di ricezione mentre la spedizione dell’appello (ricevuto il 29 dicembre 2017) sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2017;

rilevato preliminarmente che nel controricorso si eccepisce la tardività del ricorso per Cassazione, in quanto la sentenza della CTR è stata depositata il 7 febbraio 2018 mentre il ricorso in Cassazione è stato notificato con spedizione del 21 novembre 2018;

considerato che tale eccezione è infondata perchè, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. n. 6784 del 2012; Cass. n. 14267 del 2015): nella specie lo stesso ricorrente ammette di aver instaurato il giudizio con ricorso proposto alla CTP di Messina in data 12 novembre 2008 cosicchè relativamente al presente procedimento il termine lungo per ricorrere in Cassazione era non di sei mesi ma di un anno;

ritenuto che il ricorso è infondato in quanto, all’udienza del 13 novembre 2017, la CTR ha emesso una “comunicazione del dispositivo di ordinanza” con la quale si afferma che “la Commissione, esaminati gli atti, rileva che non vi è notifica al difensore risultante dal giudizio di primo grado, per tale motivo rinvia il procedimento e ordina il rinnovo della notifica dell’appello al difensore del contribuente. Assegna il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della presente. Fissa l’udienza del 15 gennaio 2018 ore 9e30 per la trattazione”;

considerato che dagli atti tale ordinanza risulta ricevuta dall’Agenzia delle entrate in una data incerta, perchè il timbro di ricevimento è parzialmente illeggibile, in quanto si L. 4 novembre 2017 e si intuisce esservi probabilmente una cifra prima del 4, che potrebbe essere un “1” o un “2”, entrambi possibili dato che, come detto, l’ordinanza è stata scritta in data 13 novembre 2017;

considerato poi che il timbro di spedizione di Poste italiane presente nell’elenco delle raccomandate spedite dall’Agenzia delle entrate è ancor meno leggibile, e sembrerebbe forse indicare la data del 28 dicembre, senza che sia assolutamente leggibile l’anno;

considerata dunque l’incertezza circa il rispetto dei termini concessi della CTR per il rinnovo della notifica dell’appello, e considerato che quand’anche si volesse leggere la data di ricevimento dell’ordinanza della CTR come 24 novembre 2017 e quella di spedizione dell’appello come 28 dicembre 2017k l’appello sarebbe comunque tardivo e che dunque correttamente la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate dopo aver accertato che l’atto di appello risultava notificato a controparte oltre il termine ultimo di trenta giorni;

ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è infondato, che conseguentemente il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

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