Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato

GUALTIERI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAMOSSI OLGA MARIA;

– ricorrente –

contro

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA

EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATANIA

FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2575/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato GUALTIERI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-6-1993 S.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Como S.R. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione immobiliare tra loro esistente relativa ad una porzione di fabbricato sita nel Comune di (OMISSIS) e ad una unità boschiva site nel Comune di (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio la convenuta non contestando la domanda attrice e aderendo alla richiesta di divisione del compendio immobiliare.

Il Tribunale adito con sentenza del 6-3-2001 dichiarava lo scioglimento della comunione tra le parti e la non divisibilità del fabbricato per cui è causa, assegnando lo stesso ad S.E. con addebito alla stessa dell’eccedenza rispetto alla quota di spettanza corrispondente a L. 69.375.000, e dichiarava esecutivo il progetto divisionale relativo al terreno boschivo nel Comune di (OMISSIS).

Proposto gravame da parte di S.R. cui resisteva E. S. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 5-11-2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assegnato l’immobile all’appellante con addebito alla stessa dell’eccedenza rispetto alla quota di spettanza corrispondente ad Euro 46.319,72.

Per la cassazione di tale sentenza S.E. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui S.R. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che, mentre S.R. aveva formulato la richiesta espressa di assegnazione dell’immobile sito in (OMISSIS) sia nell’atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni, l’esponente avrebbe formulato tale domanda solo in occasione della precisazione elle conclusioni e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

S.E. assume di aver manifestato la sua volontà di assegnazione in suo favore dell’immobile suddetto sia in sede di comparizione personale delle parti sia alla presenza del CTU architetto B. che ne aveva dato atto nell’elaborato peritale.

La ricorrente inoltre sostiene che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla circostanza che S.R. aveva formulato la domanda di assegnazione dell’appartamento per cui è causa sin dall’atto introduttivo, manifestando così un maggiore interesse al riguardo; in realtà, rileva la ricorrente, la domanda di assegnazione di un bene in una causa di divisione non si configura come una domanda nuova ma solo come una specificazione della domanda di divisione, cosicchè, non essendoci preclusioni processuali alla proposizione di tale specificazione, non si comprende come mai il solo fatto di averla proposta per primi denoti un maggior interesse.

Con il secondo motivo S.E., denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, afferma che la sentenza impugnata, avendo negato l’assegnazione del bene all’esponente sulla base del semplice fatto che S.R. aveva fatto la relativa istanza per prima, ha in tal modo totalmente omesso di esaminare quanto emerso in sede di CTU e di comparizione delle parti, e non ha considerato che il giudice di primo grado aveva valutato l’opportunità di una assegnazione motivando ampiamente la sua decisione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha premesso che il giudice di primo grado, a sostegno della sua decisione di assegnare l’immobile per cui è causa ad S.E., aveva affermato che quest’ultima, alla presenza del CTU, aveva manifestato espressamente l’intenzione di acquisire l’intero corrispondendo il conguaglio alla sorella R., che invece si era detta incerta al riguardo, accettando il conguaglio in denaro, circostanza questa che denotava un minor interesse all’acquisto; ha quindi evidenziato l’irrilevanza di tale manifestazione della volontà dell’attuale ricorrente di vedersi assegnato l’intero appartamento oggetto di comunione tra le parti sia perchè si trattava di un colloquio informale intervenuto con il CTU, sia perchè frutto di una semplice deduzione di quest’ultimo.

Il giudice di appello a tal punto ha rilevato che, mentre E. S. non aveva mai richiesto l’assegnazione del suddetto appartamento fino alla comparsa conclusionale di primo grado, era stato molto più lineare, coerente ed univoco il comportamento di S.R., che sia nell’atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale aveva sempre formulato la richiesta espressa di assegnazione dell’immobile, così manifestando un maggior interesse al riguardo.

Orbene tale convincimento è pienamente condivisibile e quindi immune dalle censure sollevate dalla ricorrente in quanto fondato sul decisivo rilievo che soltanto S.R. aveva formulato la domanda di attribuzione in proprio favore dell’immobile per cui è causa secondo le modalità ed i tempi prescritti dal codice di rito, domanda che evidentemente deve essere rivolta al giudicante, e non certo al CTU, e non può essere formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, ovvero in un atto, come è noto, destinato soltanto ad illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente introdotte nel giudizio; ed è appena il caso di aggiungere che il potere discrezionale del giudice della divisione nella scelta del condividente cui attribuire l’immobile indivisibile è subordinato ovviamente all’interesse in proposito manifestato dai condividenti tramite la formulazione di una espressa domanda di attribuzione del bene, domanda che, per le ragioni sopra espresse, nella fattispecie non era stata ritualmente proposta da S.E..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA