Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.27/10/2017),  n. 25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6282-2013 proposto da:

M.A. (OMISSIS), MA.JU. (OMISSIS),

D.G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentati

e difesi dall’avvocato FEDERICO PERGAMI;

– ricorrenti –

m.m. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO BONGIORNI,

VINCENZO BONGIORNI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2934/2012 della CORTE D’APPELLO dí MILANO,

depositata il 06/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con sentenza del 20/6/2007, rigettò la domanda avanzata da m.m., accogliendo quella riconvenzionale di D.G.M., Ma.Ju. e M.A., con la quale, premettendo che i convenuti si erano obbligati ad acquistare l’intero pacchetto azionario della DIGA s.p.a. per il corrispettivo di 550.000 Euro, impegnandosi, inoltre, a tenere indenne il promittente alienante dai debiti da quest’ultimo assunti in veste di fideiussore della DIGA s.p.a. e della controllata Immobiliare s.r.l., lamentava non potersi addivenire alla stipula del contratto definitivo per la fissata data del 31/12/2005, in quanto i promissari acquirenti non avevano proceduto ad estinguere le fideiussioni dal medesimo a suo tempo prestate;

che la Corte d’appello della stessa città, con sentenza del 6/9/2012, in accoglimento dell’impugnazione del m., dichiarò D.G.M., Ma.Ju. e M.A., nonchè D.P.V., separatamente costituitosi, tenuti ad estinguere le fideiussioni contratte dall’appellante, tenendolo indenne dalla relativa responsabilità, escludendo che il promittente alienante avesse garantito la congruità del pattuito prezzo in relazione al patrimonio sociale della DIGA;

che la Corte locale aveva posto a base della propria decisione le seguenti considerazioni: l’eccedenza del prezzo rispetto al valore del patrimonio sociale, remunerava il know-how; i promissari acquirenti avrebbero dovuto, per contratto, liberare dagli obblighi fideiussori la controparte entro la data fissata per la stipulazione del contratto definitivo; a sua volta, il m., che si era dichiarato pronto alla stipula del contratto definitivo, previo pagamento della residua somma di 485.000 Euro, non aveva avanzato espressa domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; l’exceptio doli avanzata dai promissari acquirenti non aveva fondamento;

che avverso quest’ultima decisione propongono ricorso D.G.M., Ma.Ju. e M.A., esponendo unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria;

che m.m. si è difeso depositando controricorso, in seno al quale ha svolto ricorso incidentale;

ritenuto che i ricorrenti, dolendosi per la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., assumono che il promittente alienante si era impegnato a garantire la consistenza patrimoniale della società, il cui intero pacchetto azionario veniva ceduto, e che la sentenza aveva violato le norme evocate, avendo omesso di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre e di assegnare alle frasi costituenti le singole pattuizioni il significato derivante dal complesso dell’atto, evidenziando, a sostegno della censura una serie di rilievi fattuali (pag. 8 e seguenti ricorso) dai quali era dato trarre l’esposto convincimento: il m. aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio d’amministrazione, oltre ad esserne socio al 33,33%; nella riunione del consiglio d’amministrazione della DIGA del 3 marzo 2005 s’era deciso che fino al 31 dicembre di quell’anno il D.G. ed il M. avrebbero dovuto assumere attività apicali a condizione che il m. avesse fornito loro una serie di specifici dati contabili; poichè il m. era venuto meno a tale dovere informativo il d.G. e il M. avevano rinunciato all’incarico; era stato allegato al preliminare di compravendita del pacchetto azionario, stipulato il 15 giugno 2005, un documento attestante l’esposizione passiva a breve della società DIGA, richiamato tra i patti negoziali; da tale documento risultava che i debiti predetti ammontavano a complessivi 660.000 Euro, nel mentre in sede di redazione del bilancio dell’anno 2005 i debiti vennero contabilizzati nell’ammontare di 1.002.500 Euro, che erano state poi onorati dal d.G., dal M. e dal Ma. per l’importo complessivo di 1.615.940 Euro;

considerato che l’esposta censura è infondata in quanto è del tutto evidente che il ricorso, accampando l’inesistente violazione di norme di legge (qui, invero, non ci si duole dell’erronea sussunzione, ma del vaglio probatorio), intende ottenere in sede di legittimità riesame di merito della vicenda, compiutamente definita dalla Corte locale, la quale, dopo essere partita dalla corretta premessa secondo la quale l’autonomia della cessione del pacchetto societario impone all’altro contraente l’onere d’individuare l’esistenza di una esplicita clausola contrattuale che imponga al cedente l’obbligo di assicurare una certa corrispondenza tra il prezzo della cessione azionaria e il valore del patrimonio della società delle cui azioni si tratta, ha razionalmente escluso che nella specie un tal patto fosse stato stipulato, procedendo ad interpretare il contenuto del contratto ed in particolare dell’invocata clausola 3.1., posta a tutela del promittente alienante, invece che dei promissari acquirenti, i quali si erano impegnati a tenere salvo il primo dagli assunti obblighi a garanzia della DIGA;

considerato che il motivo incidentale, con il quale il m. lamenta omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, assumendo che la Corte di Milano aveva ingiustamente rigettato la domanda del ricorrente incidentale con la quale era stato richiesto il pagamento del saldo del pattuito corrispettivo, non merita miglior fortuna, in quanto, pur avendo prospettato la superiore domanda con il ricorso per sequestro conservativo, la stessa venne del tutto omessa nel giudizio di merito, in seno al quale il m. si è limitato a dichiararsi disponibile alla stipulazione del contratto definitivo (si vedano le predette conclusioni integralmente riportate in sentenza a pag. 3 e seguente), senza che consti abbia mai fatto richiesta di condanna ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., logico presupposto per ottenere la condanna della controparte al pagamento del residuo prezzo;

considerato che la reciproca ed equiponderale soccombenza consiglia integrale compensazione delle spese legali del giudizio di legittimità;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti e del ricorrente incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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