Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. I, 21/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 21/09/2021), n.25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17116/2020 proposto da:

B.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Anna Rosa Oddone, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2020 della Corte di appello di Torino,

depositata il 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnazione proposta da B.B., cittadino nigeriano del Delta State, avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale aveva respinto a sua volta l’opposizione nei confronti del provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari.

La Corte d’appello nel confermare il provvedimento di primo grado ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Nel racconto reso in fase amministrativa, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, la Nigeria (Delta State), nel timore di essere ricercato dalla polizia dopo essere stato coinvolto in un conflitto a fuoco, in cui avevano perso la vita più persone e lui stesso era stato ferito, in seguito al mandato ricevuto dal proprio gruppo politico, il (OMISSIS), a gestire i trasporti locali e le aree di parcheggio, ragione per la quale egli era entrato in contrasto con il predecessore nell’incarico.

3. Avverso l’indicata sentenza B.B. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo giudice aveva rigettato la domanda negando quanto denunciato in ricorso senza valutare la vicenda narrata e le tradizioni del luogo e la Corte d’appello aveva semplicemente confermato la decisione di primo grado.

Nella valutazione del racconto doveva valere l’onere della prova attenuata e doveva concedersi al dichiarante il beneficio del dubbio. La Corte d’appello non aveva valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, non potendo la vicenda dell’appellante, dovuta alla complessità della società africana, essere compresa ed interpretata secondo i canoni di valutazione propri delle “società evolute”

Il motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica. Il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (vd Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

Il motivo denuncia altresì una tipologia di vizio, quello della motivazione, secondo contenuti non più previsti dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così per l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nel resto neppure provvedendo a segnalare il fatto storico omesso nella valutazione dalla Corte di merito e decisivo nella controversia.

2. Con il secondo motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello e prima il tribunale avevano omesso di valutare la situazione di estrema vulnerabilità del richiedente al fine di riconoscere la sussistenza dei gravi motivi integranti il diritto alla protezione umanitaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile là dove richiama del vizio di motivazione che viene dedotto per contenuti non più rispondenti a quelli della norma di riferimento, novellata, e perché non provvede a segnalare quale “fatto decisivo” sarebbe stato omesso nella condotta valutazione dai giudici di merito, deducendo genericamente sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente e mancando, nel far ciò, di ogni raffronto tra quanto dedotto e richiesto in primo grado e quanto ancora denunciato in sede di impugnazione, secondo struttura e contenuti propri del giudizio di impugnazione e del relativo atto introduttivo.

3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione rimasta, pertanto, solo intimata.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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