Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26390-2013 proposto da:

PROVINCIA TRIESTE (OMISSIS), in persona del Presidente in carica pro

– tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO STERN margine del ricorso;

contro

FONDAZIONE C.A. E B.G.M., G.A., +

ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

Z.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti incidentali –

contro

PROVINCIA TRIESTE (OMISSIS), FONDAZIONE C.A. E

B.G.M., G.A., CO.OR., M.G.,

c.c.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 701/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato ANTONELLA TOMASSINI per delega;

udito l’Avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per la riunione dei ricorsi, rigetto

ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Trieste, in parziale accoglimento della domanda proposta da numerosi conduttori nei confronti della Provincia di Trieste e della Fondazione C.A. e B.G.M., quali formali proprietari degli immobili locati, dichiarava che il canone era stato in passato percepito in misura superiore al dovuto ed accertava pertanto il diritto degli attori di ripetere le somme versate in eccedenza, “salva la prescrizione eccepita in giudizio”. Rigettava le altre domande e compensava le spese di lite, attesa la parziale soccombenza reciproca. Proponevano appello la Provincia di Trieste e la Fondazione C.A. e B.G.M., nonchè appello incidentale i conduttori, nella parte in cui la sentenza aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione delle somme eccedenti il “canone sociale”.

2. La Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, limitatamente alla dedotta tardività dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Provincia di Trieste con comparsa depositata il 18 gennaio 2008, senza il rispetto del termine di 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso la Provincia di Trieste, nonchè la Fondazione C.A. e B.G.M.; propongono controricorso e ricorso incidentale alcuni degli originari attori, mentre depositano una semplice memoria di costituzione i rimanenti soggetti. Depositano altresì memoria ex art. 378 c.p.c., la Provincia di Trieste e i ricorrenti in via incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso incidentale in quanto privo di specificità, non contenendo alcuna specifica censura contro la sentenza di primo grado, nè l’indicazione dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. Dopo aver indicato il contenuto della sentenza di primo e secondo grado, l’atto riassume le questioni di merito, riproponendo le valutazioni degli attori, senza appunto indicare alcuna censura specifica contro la sentenza impugnata; in sintesi, l’atto difetta dei requisiti minimi necessari per essere considerato quale ricorso incidentale.

2. In merito al ricorso principale, esso è inammissibile per quanto riguarda la Fondazione C.A. e B.G.M., per mancanza della relativa procura speciale.

3. Venendo al ricorso della Provincia di Trieste, il primo motivo – con cui si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 113 c.p.c., – solleva il problema della erronea percezione del contenuto documentale degli atti di parte nei giudizi di merito, affermando che l’errore in cui è incorsa la Corte di appello nell’escludere la produzione del “regolamento della locazione per gli stabili provinciali” dell’11 marzo 2004 è oggetto di giudizio di revocazione davanti alla medesima Corte territoriale. Per il resto, il primo motivo contesta la decisione laddove esclude che il giudice sia tenuto a conoscere il predetto regolamento, in quanto fonte normativa; il motivo è infondato, atteso che solo quando il regolamento è integrativo della norma primaria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv. 613402; Sez. 5, Sentenza n. 23093 del 16/11/2005, Rv. 585136 e precedenti conformi), il giudice è tenuto a conoscerlo e quindi non è necessaria la sua produzione di parte. Si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006, Rv. 592048, in tema di regolamento comunale: “Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio “iura novit curia”, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (conf. Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 18/02/2000, Rv. 534088). Nel caso di specie, il regolamento non solo non era facilmente reperibile, non essendo evidentemente contenuto nelle ordinarie banche dati ad uso giuridico, ma non era sicuramente integrativo della norma primaria.

4. Il secondo motivo, con cui si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato ancora una volta dal regolamento provinciale, è inammissibile in quanto la censura si concreta, per espressa affermazione della ricorrente, in un vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5. Ma la ricorrente non tiene conto che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta del suddetto D.L. art. 54, comma 1, lett. b), (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Si deve comunque rilevare come la Corte abbia motivato sul punto, ritenendo che la parte non avesse ottemperato all’onere probatorio relativo alla produzione del documento invocato.

5. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità; la ricorrente afferma che l’art. 7 del regolamento provinciale non era oggetto di contestazione, nel suo contenuto, tanto da essere riprodotto anche dalle controparti, ma omette di indicarne la precisa collocazione in atti, così gravando la Corte di un inammissibile onere di integrale lettura di tali atti.

6. Il quarto motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 307 c.p.c., in relazione agli artt. 163 e 164, nonchè art. 333 dello stesso codice, è inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente contesta la ritenuta inammissibilità del terzo motivo di appello, dichiarata dalla Corte territoriale per difetto di interesse all’impugnazione su questione su cui la parte risultava vittoriosa nel merito. Il terzo motivo di appello, per quanto riportato alla pagina 13 del ricorso per cassazione, si riferiva a: “- contestata violazione del divieto di utilizzo senza scopo di lucro; – diritto di riscatto; – terreno retrostante; – accertamento di proprietà per il 35%”. Su tali questioni gli appellanti in via incidentale sono rimasti soccombenti (e lo erano già in primo grado). La già argomentata inammissibilità del ricorso incidentale rende definitiva la soccombenza sul punto e quindi priva la odierna ricorrente dell’interesse (quantomeno sopravvenuto) al motivo numero quattro.

7. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in punto spese. Quanto al dedotto vizio di motivazione, si richiama quanto esposto in precedenza con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Per quanto riguarda la eccepita violazione di legge, essa non sussiste perchè l’art. 92 del codice di rito richiede, per operare la compensazione, la soccombenza reciproca, senza introdurre precisi requisiti “quantitativi”. D’altronde, la compensazione non è la conseguenza di un’operazione meramente matematica in base al numero delle domande accolte o rigettate, ma il frutto di valutazioni di merito che si sottraggono a regole predefinite e che, peraltro, nel caso in questione hanno avuto congrua e sufficiente motivazione.

8. Il sesto motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 115, 166 e 167 c.p.c., è infondato; sostiene parte ricorrente che nel giudizio di primo grado gli attori avrebbero dovuto contestare i fatti costitutivi dell’eccezione di prescrizione nella prima difesa successiva, dimenticando però che l’eccezione era tardiva e che le controparti non avevano accettato alcun contraddittorio sul punto, limitando le proprie difese nell’atto successivo a questioni totalmente avulse dalla eccepita prescrizione, così come risulta dalla copia della memoria inserita nel ricorso.

9. Infine, con un settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 339 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile una censura relativa ad una statuizione inesistente. Sostiene la Provincia di Trieste che il giudice di primo grado non avesse statuito in ordine alla prescrizione del diritto alla ripetizione e che pertanto non fosse possibile proporre appello sul punto; di modo che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il motivo di appello incidentale proposto dai conduttori. Il motivo è infondato; nel momento in cui il giudice, nel dispositivo, fa salva la prescrizione, implicitamente accerta la tempestività della relativa eccezione e, quindi, pur non pronunciandosi direttamente sul punto, esegue un accertamento sulla operatività della prescrizione che, come tale, poteva essere legittimamente impugnato, come in effetti avvenne.

10. Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato, mentre l’incidentale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso principale limitatamente alla posizione della Fondazione C.A. e B.G.M.; considerata la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali, nonchè nei confronti dei resistenti, in considerazione della estrema complessità della lite, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale della Fondazione C.A. e B.G.M. e l’incidentale; rigetta il ricorso principale della Provincia, compensando tra tutte le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA