Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34492-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2835/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno di imposta 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello ritenendo raggiunta la prova dell’effettivo trasferimento delle merci in altro Paese dell’Unione Europea (condizione necessaria per la non imponibilità dello scambio a fini IVA), affermando che la lettera camionistica internazionale si sostanzia in un contratto di trasporto per il quale non sono previste formule precostituite, cosicchè la prova dell’avvenuto trasferimento delle merci può essere validamente fornita dal modello Intrastat, in ragione del quale il cessionario è obbligato alla registrazione dell’IVA nel proprio Paese/e il contribuente ha prodotto la documentazione attestante l’uscita delle merci dal territorio italiano ed il loro trasporto in altro Stato comunitario;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41 e dell’art. 2697 c.c. in quanto i beni non sarebbero stati effettivamente trasferiti in altro Stato membro perchè, in assenza della documentazione di trasporto internazionale, il contribuente non avrebbe assolto all’onere della prova su di lui gravante, concernente tale effettivo trasferimento, onere che può essere fornito normalmente mediante la lettera di vettura internazionale controfirmata dall’acquirente;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in quanto la CTR in un obiter dictum prospetta che l’aliquota IVA non dovrebbe essere quella ordinaria del 20% ma del 10% o del 4%;

ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità in Italia quale Stato membro di partenza, a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, conv. in L. n. 427 del 1993, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia (l’esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro (Cass. n. 28831 del 2019);

in tema d’IVA, ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, non assumono rilievo nè l’omessa attribuzione al cessionario del codice identificativo nè l’omessa annotazione nell’elenco riepilogativo Istat (Intrastat), atteso che la mancanza di tali adempimenti non fa venir meno la possibilità d’inquadrare l’operazione a favore di operatori comunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbia avuto effettivamente luogo e che il destinatario di essa sia un operatore comunitario, incorrendosi, altrimenti, nel divieto di doppia imposizione (Cass. n. 23763 del 2015);

considerato inoltre che in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa, dal momento che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 21772 del 2019; n. 640 del 2019);

considerato dunque che, in ragione dell’obiettivo proprio dell’Unione Europea di evitare una doppia imposizione per la stessa operazione, la prova dell’effettivo trasferimento della merce non debba essere raggiunta mediante formalistiche modalità tassative ma secondo una ragionevole valutazione delle prove che è di competenza esclusiva del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità e che dunque la CTR si è attenuta ai suddetti principi dando ampio conto dei motivi per i quali ha ritenuto raggiunta la prova dell’effettivo trasferimento delle merci, affermando che la lettera camionistica internazionale si sostanzia in un contratto di trasporto per il quale non sono previste formule precostituite, cosicchè la prova dell’avvenuto trasferimento delle merci può essere validamente fornita dal modello Intrastat, in ragione del quale il cessionario è obbligato alla registrazione dell’IVA nel proprio Paese e il contribuente ha prodotto la documentazione attestante l’uscita delle merci dal territorio italiano ed il loro trasporto in altro Stato comunitario;

ritenuto che il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, perchè, quand’anche fosse corretta la tesi sostenuta dall’Agenzia, ciò non determinerebbe alcuna conseguenza pratica, dal momento Oche, a seguito del rigetto del primo motivo, l’IVA non deve essere versata e dunque nessun rilievo assume l’aliquota di tale imposta (è inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico: Cass. 20689 del 2016; è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto “ad abundantiam” e costituisca un mero “obiter dictum”, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure: Cass. n. 30354 del 2017);

ritenuto dunque che, infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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