Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25602 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7002-2019 proposto da:

A.S., C.G., D.C.P.,

G.U., M.F., N.M., P.M.,

S.A., ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini

prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

SIENA NPL 2018 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO BOCCAGNA;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. 1/20122 DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza N. R.G. 2221/2018 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che la signora A.S. e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato ai fallimenti che aveva dichiarato esecutivo il primo piano di riparto parziale predisposto dalla Curatela; che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo da Sena NPL 2018 s.r.l. con controricorso;

considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 8 marzo 2019, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, Il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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