Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25601 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 51, presso lo studio

dell’avvocato GATTO D’ARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRIGILIO GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25, presso lo studio

dell’avvocato BORROMEO CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELE FERDINANDO;

– controricorrente –

e contro

D.L.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4.7.1980 F.G. conveniva davanti al Tribunale di Siracusa D.L.V., esponendo di essere proprietario dello stacco di terreno in (OMISSIS), partita 6719, foglio 31, particella 353 per acquisto fattone da Mi.Gi. e B.G. in notar Bufardeci con atto 9.3.1970, che il D.L. aveva impiantato un chiosco per la vendita di frutta e verdura e, ricorrendo motivi di urgenza dovendo costruire manufatti autorizzati con concessione edilizia, aveva chiesto ed ottenuto dal Pretore un provvedimento di urgenza.

Chiedeva la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione, la demolizione, il rilascio del terreno ed i danni.

Il convenuto contestava la pretesa mentre interveniva volontariamente M.G. eccependo la carenza di legittimazione dell’attore, essendo proprietario del terreno per acquisto fattone dai propri genitori Mi.Gi. e B.G. con atto in notar Grasso del 26.6.1970.

Con ricorso di denunzia di nuova opera del 5.11.1983 l’attore lamentava che il M. aveva intrapreso la costruzione di un muro di recinzione, otteneva la sospensione, poi revocata, con rimessione degli atti al Tribunale, il cui G.I. ordinava la sospensione.

Con sentenza della sezione stralcio 15.12.2000 si dichiarava che D. L. aveva illegittimamente detenuto il terreno di proprietà F., si confermavano le ordinanze pretorili e la sospensione dei lavori, con compensazione delle spese. Proponeva appello M., si costituiva solo F. proponendo appello incidentale e, con sentenza n. 4/2005, la Corte di appello di Catania, rigettava l’appello principale, accoglieva l’incidentale per le spese, ciò sul presupposto che l’atto di acquisto dell’appellante del 26.6.1970, dai medesimi danti causa del F., neppure prodotto in causa, di cui si riconosceva l’inopponibilità al F. acquirente per atto 9.3.1970, non dava prova della sua titolarità e, comunque, era inopponibile al F., che aveva trascritto per primo. Ricorre M. con tre motivi, illustrati da memoria, resiste F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 948, 2697 c.c. artt. 115, 116 c.p.c., vizi di motivazione, riportando il contenuto della nota di trascrizione sulla quale la Corte di appello avrebbe potuto fondare il proprio convincimento.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della proprietà del F.. Si riporta l’atto 9.3.1970.

Col terzo motivo si censura la condanna alle spese. Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima, a prescindere dalla contestuale deduzione di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale e di vizi di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo, si afferma apoditticamente la possibilità di trarre dalla nota di trascrizione elementi favorevoli, senza attaccare la ratio decidendi della assenza di prova della proprietà e della inopponibilità.

Quanto al secondo motivo, l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La condanna alle spese consegue alla soccombenza e va estesa anche al giudizio di legittimità, essendo infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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