Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25601 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/10/2017),  n. 25601

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19029-2012 proposto da:

C.G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

SEBASTIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ T.B. di T.B. & C. s.n.c. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALDO MIRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SAUATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 24/03/2004 C.G.M. ha convenuto innanzi al tribunale di Alessandria – sezione distaccata di Novi Ligure – la T.B. s.n.c. di B.T. & C., esponendo che esso signor C., che aveva assunto in subappalto quale ditta individuale dalla P.E. s.r.l. opere preliminari alla realizzazione di un capannone commerciale in (OMISSIS) appaltate alla P. s.r.l. dalla Idea Rappresentanze s.r.l., aveva a sua volta subappaltato alla T. s.n.c., giusta offerta del 29/10/2003 accettata, l’esecuzione dei plinti di fondazione da realizzarsi mediante trivellazione. Avendo la T. s.n.c., dopo corrispondenza relativa a difficoltà nella perforazione e alla possibile presenza di ordigni bellici nel sottosuolo, interrotto le lavorazioni asportando i materiali dal cantiere, per cui la P. s.r.l. si era direttamente rivolta ad altra impresa richiedendo i danni al signor C., ed avendo la T. s.n.c. richiesto somme per ritenuta legittima risoluzione del contratto, il signor C. ha chiesto che il tribunale dichiarasse risolto il subappalto per inadempimento della T. s.n.c. con risarcimento dei danni.

2. Sulla resistenza della T. s.n.c., che in riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della committente o in subordine per impossibilità sopravvenuta, con risarcimento, con sentenza depositata il 30/1/2008 il tribunale ha respinto la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del signor C. per mancato rispetto dell’impegno di mettere in sicurezza l’area, con condanna dello stesso al risarcimento e alle spese processuali.

3. La corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 6/7/2011, ha rigettato l’appello del signor C. e accolto in parte l’appello incidentale della T. s.n.c., riconoscendo in favore del signor C. gli interessi legali dalla domanda al saldo sulla somma liquidata.

3.1 A sostegno della decisione la corte territoriale ha evidenziato da un lato essere risultato che i lavori erano stati interrotti per la presenza di un corpo duro nel terreno (probabilmente una piattaforma metallica), stante l’esistenza in zona di ordigni inesplosi del secondo conflitto mondiale; dall’altro essere, in base ai contratti di subappalto tra la P.E. s.r.l. e il C. nonchè tra questi e la T. s.n.c., obbligato il C. a predisporre il piano di sicurezza ex L. n. 626 del 1994, senza che alcun obbligo in tema di sicurezza fosse addossato alla T. s.n.c..

3.2. Da tanto la corte d’appello ha tratto la responsabilità del signor C. per mancata predisposizione di condizioni di sicurezza.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.G.M. formulando due motivi, illustrati da memoria. Ha resistito la T. s.n.c. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – che in effetti si risolve in due separate censure – il ricorrente deduce:

a) insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo;

b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, indicate nell’art. 1339 cod. civ. e nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9.

In sintesi, il ricorrente indica come “semplicistica” la motivazione addotta dalla corte territoriale, nella parte in cui ha fatto discendere l’inadempimento del signor C. dall’inottemperanza all’obbligo assunto dallo stesso contrattualmente di predisporre il piano di sicurezza. Deduce altresì avere la corte d’appello “ignorato il disposto dell’art. 1339 cod. civ. sull’inserzione automatica di clausole” nel contratto, che avrebbe consentito di ritenere acquisito il principio affermato anche dalla giurisprudenza – per cui ciascun subappaltatore assume obblighi di prevenzione e sicurezza, cui si aggiunge la responsabilità del committente, nonchè soprattutto per cui il D.Lgs. n. 494 del 1996, e successive modificazioni, art. 9 integrativo del D.Lgs. n. 626 del 1994, pone a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici l’onere di rimuovere i materiali pericolosi e redigere il piano operativo di sicurezza, peraltro prodotto dalla T. s.n.c..

1.1. Il motivo, nelle sue due formulazioni che è possibile esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, è fondato.

1.2. La sentenza impugnata – assai stringatamente – alla p. 7 ha fondato la sua decisione sul rilievo che andassero esaminate, ai fini della soluzione della controversia, le intese tra le parti. Atteso che “dall’esame del contratto di subappalto intercorso tra C. con l’impresa P…. si rileva che il… C. si obbligava a predisporre il piano di sicurezza ai sensi della… L. n. 626 del 1994” e che “non vi è invece alcuna prova” che la T. s.n.c. “si fosse assunta l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza”, “nessuna responsabilità per l’abbandono del cantiere può essere addossata alla s.n.c. T.”, per cui è stata “confermata la statuizione della sentenza di primo grado”.

1.3. Da un primo punto di vista, va rilevato come effettivamente la succinta motivazione non faccia in alcun modo palese attraverso quale percorso argomentativo la corte subalpina inteso desumere dalla presunta mancata ottemperanza all’esigenza di redazione del piano di operativo di sicurezza, ricondotta alla “L. n. 626 del 1994” (rectius, D.Lgs. n. 626 del 1994), il focus dell’inadempimento reciprocamente contestatosi dalle parti, collegato all’abbandono – a seconda delle tesi necessitato o no – del cantiere (per il rinvenimento di un corpo sospetto nel sottosuolo, secondo una tesi, o per altre ragioni, secondo altra tesi). In effetti, l’istituzione di tale nesso sarebbe stata possibile una volta acclarato che effettivamente l’abbandono del cantiere fosse riconducibile a tale rinvenimento; che sussistesse reale pericolo nella prosecuzione delle lavorazioni; nonchè che la redazione del piano operativo di sicurezza fosse l’adempimento causalmente connesso alla rimozione del pericolo. In assenza di tali passaggi argomentativi, non è dato comprendere – dal punto di vista della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata – il collegamento logico-giuridico sussistente tra la mancata redazione del piano e l’inadempimento che la corte torinese ne ha desunto.

1.4. Da un secondo punto di vista, anche ammesso ma non concesso che il predetto collegamento sussista, effettivamente la corte di merito ha erroneamente affermato, anche se solo implicitamente, un principio di diritto secondo il quale, a seconda della presenza di clausole contrattuali, sussisterebbe o no l’obbligo vuoi sul piano pubblicistico, vuoi nei rapporti negoziali tra le parti – di disporre attività finalizzate alla sicurezza (D.Lgs. n. 494 del 1996, e successive modificazioni, ex art. 9), quale il piano operativo in questione. Se, da un lato, la disciplina in esame pone effettivamente a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici l’onere di rimuovere i materiali pericolosi e redigere il piano operativo di sicurezza, ma non vieta che, in base a contratto, e ferma restando la responsabilità del datore di lavoro rispetto ai lavoratori, il datore possa addossare pattiziamente ad altro soggetto le lavorazioni idonee al fine di realizzare le condizioni di sicurezza di cui trattasi, d’altro lato la semplice presenza o meno di clausola contrattuale riproduttiva dell’obbligo di legge di redazione del piano operativo – in presenza di obblighi di carattere pubblicistico ai fini della sicurezza e in assenza di chiari trasferimenti di responsabilità ai fini della concreta assicurazione di condizioni di lavoro idonee – non avrebbe potuto essere considerata dalla corte pedemontana come decisiva, anche alla luce dell’esistenza nell’ordinamento dell’art. 1339 cod. civ. indicato come violato. Rinvenendosi cenno nella sentenza impugnata circa l’invocazione nell’ambito di un motivo d’appello del signor C. dell’art. 9 anzidetto, i giudici locali – oltre che fare retta applicazione dell’art. 1339 cod. civ. e del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9 ciò che per quanto detto non è avvenuto – avrebbero dovuto, anche in argomento, fornire più adeguato supporto motivazionale alla decisione. Ne deriva l’accoglimento del motivo in entrambi i suoi profili.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione degli artt. 1453 e 1454 cod. civ.. Sostiene che la T. s.n.c. si era dichiarata sciolta dal contratto mediante lettera, in assenza di qualsiasi clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e che il tribunale non si era posto il problema della natura giuridica della domanda proposta dalla stessa in giudizio, se costitutiva di risoluzione contrattuale o dichiarativa di avvenuta risoluzione in base ad avvalimento di clausola risolutiva espressa. Ad avviso del signor C., trattandosi della seconda alternativa, la domanda non avrebbe mai potuto essere accolta “nè dal tribunale nè dalla corte d’appello” per mancanza di clausola contrattuale.

2.1. Tale secondo motivo, imperniato come detto sulla circostanza per cui nella fase pre-processuale la T. s.n.c. avrebbe inteso dichiararsi unilateralmente sciolta dal contratto, è assorbito, atteso l’accoglimento del primo motivo, da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata, correlata invece a una risoluzione (costitutiva) per inadempimento. A seguito della cassazione, invero, la corte locale dovrà procedere all’integrale riesame della fattispecie.

3. Il ricorso dovendo in definitiva essere accolto, con rinvio alla corte d’appello in diversa sezione, va affidato al giudice del rinvio anche il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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