Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25601 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25932-2013 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3387/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, accoglieva la domanda proposta dalla Regione Campania nei confronti di P.S. e per l’effetto dichiarava risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo avente ad oggetto un terreno di 1000 m2, con piccolo locale annesso, sito in (OMISSIS). La Corte d’appello confermava.

2. Il P. propone ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 360, n. 3 – laddove la Corte non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione – e la violazione dell’art. 1355 c.c., – laddove la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità del procedimento di sfratto alla luce della dedotta risoluzione del contratto di locazione. Infine, lamenta la mancanza di gravità dell’inadempimento, anche in relazione all’esiguità del canone annuale previsto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato; per giurisprudenza costante di questa Corte, nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d’opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010, Rv. 613080; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23193 del 12/11/2015, Rv. 637867).

2. Il secondo motivo, relativo alla improcedibilità – inammissibilità del procedimento – alla luce della dedotta risoluzione del contratto del (OMISSIS) a far data dal (OMISSIS) – è privo della necessaria specificità, non tenendo conto della risposta di entrambi i giudici di merito, relativa al fatto che il fondamento della domanda attorea è un contratto del (OMISSIS); sul punto, già il giudice di secondo grado aveva rilevato, peraltro, la genericità dell’appello, vizio che oggi si ripresenta in questa sede, rendendo il motivo inammissibile. Infine, il motivo è anche apodittico e privo della necessaria autosufficienza, omettendo la produzione dei documenti dell’O.N.C., da cui emergerebbe l’inclusione del terreno nella pratica di riscatto cui fa riferimento il ricorrente.

3. Quanto, infine, alla dedotta non gravità dell’inadempimento, la Corte ha motivato adeguatamente sul punto, facendo riferimento alla pluriennalità del mancato pagamento, tanto più ingiustificabile proprio per l’esiguità del canone. Il motivo, peraltro ancora una volta generico, non costituisce altro che una censura di merito inammissibile in questa sede di legittimità.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

5. Nulla per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte della Regione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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