Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25601 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25601 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 31476-2007 proposto da:
CICCAGLIONI QUIRINO CCQRN59S19H501V, CICCAGLIONI PIERA
CCCPRI56L65D493J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORFEI
ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MATACERA VINCENZA;
– ricorrenti contro

FURINA FRANCESCO FRNFNC51S08C352L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TESSALONICA 47, presso lo
studio dell’avvocato GUALTIERI MASSIMO, rappresentato

Data pubblicazione: 14/11/2013

e difeso dagli avvocati NESCI VINCENZO, FROIO ROSA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 599/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 16/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALESSANDRO PIERMARINI, con delega
dell’avvocato VINCENZA MATACERA difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VINCENZO NESCI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso.

udienza del 30/10/2013 dal eaftslglle-re Dott. GAETANO

Ciccaglioni -Furina

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30.1. 1998 Quirino e Piera Ciccaglioni convenivano in
giudizio avanti alla Pretura di Davoli, Francesco Furina chiedendo che

usucapione della proprietà dell’appezzamento di terreno sito in agro di
Davoli, in località Piani di Bella di complessivi mq 1090, avendo essi
esercitato sullo stesso fondo il possesso uti domini per oltre vent’anni.
Costituitosi il convenuto — che contestava la domanda — ed espletata la
prova per testi, il primo giudice ( divenuto nel frattempo il Tribunale di
Catanzaro – sez. distacc. di Guardavalle Centrale) con sentenza n. 71/04,
accoglieva la domanda, ritenendo provato, sulla base delle dichiarazione dei
due testi escussi, la piena ed incontestata disponibilità degli attori
dell’appezzamento di terreno in questione per il tempo necessario al
compimento dell’usucapione.
Avverso la sentenza proponeva appello il Furina,

contestando

l’interpretazione delle emergenze istruttorie da parte del primo giudice;
resistevano gli appellati, e l’adita Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza
n. 5997/06 depositata in data 16.1006, accoglieva l’impugnazione, rigettando
al domanda proposta dai Ciccaglioni. Riteneva la Corte territoriale che dalle
dichiarazioni degli unici due testi escussi, non era possibile stabilire una
precisa identificazione del fondo cui essi facevano riferimento, con quello di

Corte Suprema di Cassazione —il

civ. -est. dr. G. A. Bursese-

3

fosse dichiarato in suo danno ed in loro favore, l’intervenuto acquisto per

cui trattasi, non potendosi peraltro escludere che il fondo da essi indicato
fosse piuttosto quello limitrofo, di proprietà degli stessi appellati.
I Ciccaglioni quindi, ricorrono per la cassazione della suddetta pronunzia
sulla base di un solo mezzo. Resiste con controricorso il Furina.

Con il primo ed unico motivo del ricorso gli esponenti

denunciano la

violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 116 c.p.c. nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo ( l’errata valutazione delle prove).
In modo particolare gli esponenti non condividono la motivazione di rigetto
della propria domanda di usucapione, da parte della corte calabrese, nel
punto in cui ha la stessa ha ritenuto che i testi escussi non avessero
fornita alcuna notizia che consentisse ” d’individuare il fondo al quale essi
hanno fatto riferimento in quello rivendicato dagli appellati”. In realtà
dall’esame delle dichiarazioni dei due testi Corapi e Lentini emergono
circostanze decisive per ribaltare le conclusioni raggiunte nella sentenza
impugnata e cioè la chiara identificazione del fondo , del quale era stata
loro esibita anche la relativa planimetria.
esponenti,

Del resto, sottolineano gli

né al momento dell’assunzione della testimonianza, né

successivamente, nessuno aveva avanzato dubbi o riserve sulla mancata
identificazione dell’immobile de quo da parte dei 2 testi.
Ad awiso di questa Corte la doglianza è fondata.

Corte Suprema di Cessazione — Il sez.

G. A. Bursese-

4

MOTIVI DELLE DECISIONE

Non v’è dubbio infatti che possa configurarsi il denunciato vizio
motivazionale, sotto il profilo logico- formale della dell’insufficienza e
contraddittorietà della motivazione.
E’ opportuno premettere che il giudice distrettuale si è così espresso: …” Ed

nel corso degli anni gli appellati ( Ciccaglioni) occuparsi del fondo in
motivazione e di avere essi stessi prestato la loro opera in favore dei detti
appellati. Nessuna notizia essi hanno però dato che consenta d’individuare
il fondo al quale essi hanno fatto riferimento in quello rivendicato dagli
appellati”. In realtà la Corte calabrese non ha tenuto conto di ulteriori precisi
elementi desumibili dalle dichiarazioni dei testi Corapi e Lentini, che
avrebbero far dovuto ritenere che quanto da essi affermato, si riferiva
con ogni provabilità proprio e soltanto al fondo Furina e non – come pure
ipotizzato dal giudice distrettuale – a quello limitrofo degli stessi Ciccaglioni.
In realtà le suddette dichiarazioni sembrano precise e concordanti,
soprattutto quella del teste Michele Lentini, il quale tra l’altro ha precisato di
conoscere molte bene i luoghi per cui è causa, abitandovi nei pressi e
recandosi spesso sul posto ( “….perchè mia sorella ha nei pressi una
pizzeria”). Egli ha descritto inoltre le varie lavorazioni effettuate sul fondo in

questione ( ….”parte in ortaggi e parte in alberi da frutto’)

per conto dei

Cincaglioni, precisando altresì qual’era la via d”accesso al terreno stesso (
“…accedevo tramite una stradella che portava ad un cancello in legno

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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invero gli unici due testi… hanno genericamente dichiarato …di avere visto

(tavole di chiusura)”. D’altra parte — come ha osservato parte ricorrente – è
significativo che, durante lo svolgimento della prova testimoniale, nessuno
dei procuratori presenti ebbe contestare alcunché

o comunque

a

manifestare un qualche dubbio che le dichiarazioni dei due testi si

d’usucapione; dunque la tardiva ipotesi cui fa cenno la corte distrettuale,
non avrebbe ragione d’essere o almeno presenta profili di scarsa
plausibilità.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, con la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio della causa al giudice di merito ( altra sezione della
stessa Corte d’Appello di Catanzaro) per una corretta e più approfondita
valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, alla luce delle
osservazioni di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il

ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la

causa, anche per le spese di questo, ad altra sezione della Corte d’Appello
di Catanzaro.
In Roma li 30 ottobre 2013
IL PRESIDENTE Est. e_ iedeM
ott. G

tonio Bursese)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

z, NOV. 2013

riferissero ad un fondo diverso da quello oggetto della domanda

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