Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25601 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32093-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTERFINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO PARIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN MARIA VOLPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3391/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava un diniego di rimborso relativo ad IVA per l’anno di imposta 2012;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello ritenendo che sia pacifica la legittimazione della cessionaria a chiedere e ottenere il rimborso nel caso di omesso invio della dichiarazione IVA da cui emerga un credito sostanziale ed effettivo e questo venga riportato nel modello dell’anno successivo in luogo del cedente fallimento, in quanto la cessionaria è divenuta titolare del credito prima della causa;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 38 bis per avere la CTR ritenuto che condizione necessaria e sufficiente per ottenere il rimborso di un credito sia la dichiarazione dello stesso in giudizio o comunque nella domanda di rimborso, a prescindere dalla dimostrazione dell’effettiva sussistenza dello stesso, incorrendo così nell’errore di diritto consistente nel non aver verificato che la documentazione offerta dalla parte concretamente provasse l’effettiva sussistenza del credito;

ritenuto che il motivo è fondato perchè la CTR, benchè abbia correttamente richiamato (senza però esporlo nella parte qui di seguito riassunta) il principio delle sezioni unite nn. 17757 e 17758 del 2016 secondo cui incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito fiscale, mediante l’esibizione di documentazione idonea (analogamente Cass. n. 18427 del 2012; n. 27580 del 2018; n. 3329 del 2020) %dopo aver conseguentemente e coerentemente affermato che ai fini del rimborso “ciò che conta è il carattere sostanziale ed effettivo del credito”, non solo trascura qualsiasi spiegazione relativa al perchè il contribuente avrebbe dimostrato la sussistenza effettiva del credito ma soprattutto omette altresì di affermare che tale onere grava sul contribuente e quindi di aver posto a carico di quest’ultimo la prova di tale carattere sostanziale ed effettivo del credito, cosicchè la CTR non ha evidenziato di avere la consapevolezza circa il suddetto principio di diritto relativo all’effettiva spettanza di tale onere della prova;

considerato infatti che, secondo Cass. n. 18427 del 2012 cit., “in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno” (analogamente Cass. n. 15026 del 2014; conf. Cass. n. 21197 del 2014), giacchè “nelle liti originate dalla negazione del credito (sia stato esso chiesto a rimborso ovvero sia stato riportato a nuovo (…) l’anno successivo a quello di relativa maturazione), (…) è sempre consentito all’amministrazione prospettare in giudizio argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse nella motivazione del provvedimento negativo (v. per tutte Cass. n. 22567/2004)”; inoltre, “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o – dove in concreto ne ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione” (Cass. n. 29613 del 2011; in tema di onere della prova in materia di azioni di rimborso v. anche Cass. n. 8439 del 2004 e n. 24951 del 2011). Si è quindi affermato che il principio di non contestazione, sicuramente applicabile al processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007), opera soltanto sul piano della prova (Cass. n. 9732 del 2016). Alla stregua di tali principi è evidente che nessuno specifico onere di contestazione incombeva sull’amministrazione finanziaria rispetto a quella che era una mera affermazione di parte, rimasta indimostrata, perchè “ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all’Amministrazione finanziaria, quest’ultima non ha l’onere di contestare espressamente i fatti soltanto affermati dal contribuente” (Cass. n. 19187 del 2006); nella specie la parte contribuente nel controricorso si limita ad affermare (affermazioni di cui non vi è prova nel controricorso e neppure traccia nella sentenza della CTR) di aver prodotto n. 12 documenti espressamente argomentando che mediante la produzione di detti documenti intendeva fornire la prova dell’esistenza del credito chiesto a rimborso e che tale documentazione non è stata contestata quando invece l’Amministrazione non aveva l’onere di tale contestazione e ritenuto conseguentemente, infine, sempre nell’ottica della spettanza dell’onere della prova del diritto al rimborso in capo al contribuente, che non può neppure condividersi l’assunto, contenuto nelle difese della parte contribuente, secondo cui la cartella notificata alla società e non impugnata non abbia alcuna rilevanza al fine della presente lite, in quanto sarebbe appunto spettato al contribuente l’onere di provarne l’infondatezza;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA