Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio
dell’avvocato DI NOIA ELISABETTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDA MARIA VITTORIA;
– ricorrente –
contro
B.V. TITOLARE DELLA DITTA MOLINO BERTOLO VIRGINIO C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIS LODOVICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 138/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Di Noia Elisabetta con delega depositata in udienza
dell’Avv. Guida Maria Vittoria difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Nuzzaci Vittorio difensore del controricorrente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.A. proponeva davanti al Tribunale di Treviso opposizione a d.i. concesso in favore di B.V. per L. 49.360.000 oltre accessori. Il B. aveva esposto di aver, con contratto 26.11.1989, venduto all’avversario un mulino con sei laminatoi per L. 44.000.000, ricevendo caparra di L. 3.000.000 e provvedendo il V., il giorno successivo, alla rivendita a tale Bl.An., che gli “accontava” la somma di D.M. 10.000;
aggiungeva che tra le parti era prevista la consegna non prima del maggio 1990 e che, con successivo accordo scritto del 13.10.1992, il compratore avrebbe curato lo smontaggio ed il trasporto presso la sede della propria ditta a disposizione di potenziali acquirenti.
L’opponente contestava la pretesa avversaria e deduceva che la determinazione del corrispettivo spettante al B. sarebbe avvenuta all’esito della rivendita prefigurata.
Con sentenza 349/2000 il Tribunale revocava il d.i., sentenza appellata dal B. ma riformata dalla Corte di appello di Venezia, con decisione n. 138/06, che rigettava l’opposizione a d.i., con condanna alle spese, sul presupposto che la disamina delle due scritture oltre che di quella stipulata dal V. col cittadino straniero, le emergenze documentali ulteriori e le prove orali, consentivano di ritenere che, concordato il trasferimento per il prezzo di L. 44.000.000, ed immediatamente dopo, perfezionata la ulteriore vendita, fu stabilito un termine dilatorio per la consegna.
Ricorre V. con tre motivi, illustrati da memoria, resiste B..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1184, 1476, 1477, 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 criticando l’interpretazione delle scritture in particolare con riferimento al termine, che consiste in un avvenimento futuro e certo.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1372, 1325, 2709, 2710, 1362, 1363, 1366, 1369 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, criticando il dissenso della Corte di appello dalle conclusioni del primo giudice circa la risoluzione per mutuo consenso.
Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1176 c.c. e segg., degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in ordine alla esigibilità del credito.
Le censure non meritano accoglimento.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Nè può utilmente invocarsi, come sembra dal ricorrente, la mancata considerazione del comportamento delle parti.
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715,16.6.97 n. 5389).
Nella fattispecie, la sentenza impugnata , alle pagine sette e seguenti deduce che la disamina delle due scritture, oltre che di quella stipulata dal V. col cittadino straniero, unitamente all’apprezzamento delle emergenze documentali ulteriori e del contenuto delle prove orali, consente di ritenere che, concordato tra le parti in lite, il trasferimento all’appellato del macchinario di proprietà del B., per il prezzo indicato di L. 44.000.000 ed immediatamente dopo perfezionata la vendita conseguente tra il V. ed il B., nella prima convenzione fu stabilito un termine dilatorio per la consegna del mulino, legato alle illustrate esigenze del venditore e non poteva essere condivisa l’affermazione del primo giudice di risoluzione per mutuo consenso, mentre l’iniziativa monitoria sperimentata recava in sè l’implicita domanda di accertamento dell’avvenuto decorso del tempo ragionevolmente accordabile al debitore.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700,00, di cui 2500,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011