Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 27/02/2017, dep.27/10/2017),  n. 25600

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14000-2015 proposto da:

COMUNE DI VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI

ROBERTO CAINERI, FULVIA SQUADRONI;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2855/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Verona ha impugnato, innanzi al Tribunale di Verona, la sentenza del Giudice pace che, accogliendo il ricorso di C.G., aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di C..

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il Comune di Verona propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Verona fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., anche in relazione all’art. 104 disp. att. c.p.c., art. 2700 c.c. e art. 167 c.p.c.”, contestando l’inammissibilità dell’appello dichiarata dal Tribunale per mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 342, secondo la formulazione introdotta nel 2012 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54.

La denunciata violazione di legge sussiste.

Il Tribunale di Verona, partendo dalla premessa che il legislatore “ha inteso agevolare, da un lato, l’immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell’atto di impugnazione, delle conseguenze che l’accoglimento delle doglianze dell’appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e dall’altro la stesura della sentenza di riforma, nel caso l’appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante”, ha ritenuto che a causa della mancanza nell’appello presentato dal Comune di Verona – delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, al fine appunto “di assicurare le finalità di immediata percepibilità della fondatezza dell’appello” e di agevolare “la redazione della sentenza”, l’impugnazione andasse dichiarata inammissibile.

L’attuale art. 342, invece, non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, nè una determinata forma, ma “impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (così, da ultimo, Cass. 10916/2017).

Ed è quello che il Comune di Verona ha compiuto facendo valere, con il motivo d’appello proposto, il proprio dissenso rispetto alla dichiarazione, operata dal primo giudice, di decadenza dall’assunzione della prova testimoniale e all’affermata conseguenza della non contestazione dei fatti allegati dall’opponente C., ed evidenziando la mancata considerazione dell’avvenuta contestazione dei fatti e della produzione del verbale di accertamento della violazione, atto avente efficacia probatoria privilegiata.

Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Verona, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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