Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 21/09/2021), n.25600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20651/2018 proposto da:

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Gioacchino Rossini 18

presso lo studio dell’avvocato Vaccari Gioia che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Camera Di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Di Napoli,

Comune Di Palma Campania, Provincia Salerno, Regione Campania,

Regione Toscana;

– intimati –

e contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, Camera Di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura Di Napoli, Comune Di Palma Campania,

Provincia Salerno, Regione Campania, Regione Toscana;

– intimati –

e contro

N.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini, 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferraro Massimo;

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia Delle Entrate, Camera Di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura Di Napoli, Comune Di Palma Campania, Provincia Salerno,

Regione Campania, Regione Toscana;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1929/2018 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA,

depositata 1 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

08/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa su due avvisi di iscrizione ipotecaria in danno di N.A. per omesso pagamento di debiti risultanti da 21 cartelle nonché sulla sussistenza dei debiti stessi, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe resa su gravami riuniti, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la decisione di primo grado, ha annullato le iscrizioni sul motivo assorbente che le stesse non era state precedute dalla comunicazione imposta del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, secondo cui “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”;

2. avverso tale sentenza ricorrono l’Agenzia delle Entrate Riscossione e, in via incidentale, sia l’Agenzia delle Entrate (titolare dei crediti portati nelle cartelle) sia il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 21 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Sostiene che la nullità della sentenza derivi da questo: la CTP aveva dichiarato “inammissibile” il ricorso originario per essere l’avviso di iscrizione ipotecaria non impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; la CTR aveva dichiarato illegittimi gli avvisi de quibus (perché non preceduti da alcuna comunicazione) “prescindendo dalla riforma della sentenza di primo grado riguardo alla ammissibilità della impugnazione dell’avviso”. Sostiene poi che la sentenza contrasti con l’art. 100 c.p.c. e con la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 21 octies, in quanto: il contribuente, come reso palese dalle contestazioni sollevate nel ricorso originario contro la debenza delle somme portate nelle cartelle sottese all’iscrizione, non avrebbe pagato neppure se avesse ricevuto la comunicazione di preavviso talché, per un verso, egli avrebbe dovuto essere dichiarato carente di interesse a far valere il difetto del preavviso, per altro verso, l’omissione del preavviso avrebbe dovuto essere dichiarata irrilevante ai sensi della previsione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, secondo cui “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”;

2. con il ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, censura la sentenza della CTR per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello proposto da essa Agenzia contro la decisione di primo grado, viziata da manifesto contrasto tra motivazione -in cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario per essere l’avviso di iscrizione ipotecaria atto non impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – e dispositivo – di accoglimento del ricorso originario. In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ripropone la prima delle lamentele contenute nel ricorso principale (“nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per avere la CTR dichiarato illegittimi gli avvisi senza prima “prendere in considerazione quanto scritto dalla CTP in ordine al fatto che quegli avvisi non potevano essere ex se impugnati”);

3. il ricorso principale è infondato.

Quanto alla prima lamentela – premesso che, come la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione ricorda, il contribuente aveva impugnato la decisione della Ctp contestando, innanzi tutto, che gli avvisi d’iscrizione ipotecaria non potessero essere impugnati, premesso ancora che detta lamentela si risolve nella denuncia di un’ipotetica irrazionalità della motivazione della sentenza per essersi la CTR pronunciata sulla questione della necessità della notificazione del preavviso ai fini della legittimità della iscrizione senza pronunciare prima sulla questione sottesa della possibilità di impugnare l’avviso di iscrizione – basta osservare che la CTR, pronunciandosi sulla (il)legittimità degli avvisi, ha, per implicito ma in modo inequivocabile, accolto il motivo di appello relativo alla impugnabilità dell’avviso; il che risulta in linea con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e) bis.

Quanto alla seconda lamentela, la stessa è priva di base: l’art. 100 c.p.c. stabilisce che per agire o resistere in giudizio occorre avervi interesse; l’interesse del ricorrente a far valere il difetto di un presupposto di legittimità della iscrizione – quale il relativo preavviso – si correla all’interesse dell’azione di annullamento dell’iscrizione stessa; la L. n. 241 del 1990, art. 7, stabilisce che l’amministrazione deve dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi; la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, ha riguardo all’ipotesi in cui emerga in giudizio che il provvedimento amministrativo impugnato non avrebbe avuto contenuto diverso pur se i destinatari diretti o i soggetti chiamati ad intervenire nel relativo procedimento avessero avuto la possibilità di partecipare al procedimento stesso, garantita per il tramite della comunicazione; questa comunicazione è dunque strumenitale alla partecipazione dei soggetti portatori di interessi – privati o pubblici – coinvolti nell’esercizio di una determinata funzione amministrativa e così, in ultimo, alla definizione – con l’atto conclusivo del procedimento – del miglior assetto dell’interesse pubblico primario affidato all’amministrazione procedente in rapporto agli altri suddetti interessi coinvolti nel procedimento; il procedimento tributario è una “species” del procedimento amministrativo; la L. n. 241 del 1990 in generale e l’art. 21 octies in particolare possono trovare impiego per il procedimento e gli atti tributari solo in via residuale, ossia in mancanza di disposizioni speciali di settore, quale e’, per quanto rileva, quella contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, che impone – a pena di nullità (Cass. SU 19667/2014) – la comunicazione di preavviso d’iscrizione ipotecaria; aggiungasi che quest’ultima comunicazione non ha, come quella prevista in termini generali dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria in vista della migliore definizione dell’interesse pubblico, avendo invece la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione) – ossia finalità di difesa dell’interesse privatistico – nonché finalità, extrapocedimentale, compulsoria (spingere il debitore inadempiente ad adempiere con la minaccia, altrimenti, dell’iscrizione);

4. il ricorso della Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere rigettato;

5. in ordine al ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate si osserva quanto segue.

La denuncia di omissione di pronuncia, da parte della CTR, sulla contraddittorietà – di cui anche la CTR dà conto – tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, è infondata: la CTR ha giudicato nel merito dell’appello del contribuente, ha qualificato la sua domanda ritenendo che oggetto specifico dell’impugnazione fossero gli avvisi di iscrizione ipotecaria, e che le cartelle fossero state impugnate solo in via strumentale e funzionale all’annullamento di tali avvisi; ha quindi inequivocabilmente ritenuto quest’ultimo come soccombente; ha poi “rigettato” l’appello proposto della Agenzia delle Entrate; la CTR, al di là della espressione usata – rigetto è espressione impropria perché presuppone un giudizio sul merito; la formula che avrebbe dovuto essere usata è quella della inammissibilità, segnatamente per difetto di interesse -, si è pronunciata sull’appello della Agenzia.

La denuncia di “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per avere la CTR dichiarato illegittimi gli avvisi senza prima “prendere in considerazione quanto scritto dalla CTP in ordine al fatto che quegli avvisi non potevano essere ex se impugnati”, va dichiarata infondata in forza di quanto già detto al precedente punto 2 riguardo alla prima lamentela della ricorrente principale;

6. il ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate va quindi rigettato

7. il ricorso incidentale del contribuente resta assorbito in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale;

8. le spese del giudizio seguono la soccombenza e va accolta la richiesta di distrazione dei procuratori del contribuente che hanno dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal contribuente;

condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2800,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori antistatari del medesimo ricorrente;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2800,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori antistatari del medesimo ricorrente;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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