Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22875-2012 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GAZZARA giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELA MARIA RIZZO giusta procura a margine de

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

F.G., F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONARRIGO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto una porzione di cortile adibita a parcheggio di ciclomotori di cui l’odierno ricorrente, L.S., assume la natura condominiale, mentre i resistenti F.G., F.C. e S.G., quale erede di F.V., ritengono essere di loro esclusiva proprietà e di averla concessa al L. in comodato gratuito, chiedendone la restituzione con atto di citazione (di F.V.) del 22 marzo 1996. Il tribunale di Messina e la Corte d’appello hanno entrambi riconosciuto la proprietà esclusiva del bene in capo all’attore, dichiarando risolto il contratto di comodato con condanna al rilascio ed al risarcimento per l’illegittima occupazione.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione L.S., affidandolo a due motivi; resiste con controricorso S.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il L. deduce violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 1117 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5; sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere che lo spazio oggetto di causa fosse di proprietà esclusiva del F., con conseguente errore nel qualificar come comodato precario il rapporto giuridico intercorso tra le parti.

2. Con un secondo motivo deduce violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2700 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, quanto al individuazione dell’area in contestazione.

3. Il ricorso non può essere accolto; il primo motivo, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in realtà censura una circostanza di fatto (l’accertamento della natura della porzione di cortile), procedendo ad una nuova interpretazione dei dati istruttori sulla base di valutazioni meramente alternative a quelle esposte nel provvedimento impugnato. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

4. Il secondo motivo non può essere scrutinato in quanto mescola inammissibilmente censure sulla motivazione e sulla violazione di legge e comunque per il fatto che costituisce una rivalutazione nel merito delle prove ai fini dell’individuazione dell’area controversa, senza che siano proposte specifiche censure contro la sentenza impugnata; a tal fine non sono sufficienti le generiche censure contenute alla pagina 17 del ricorso (“è evidente che la Corte d’appello ha esaminato sommariamente…”; “… Se lo stesso giudice avesse approfondito la propria indagine…”), che anzi evidenziano la natura di merito dell’impugnazione proposta.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA