Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 25600 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 103991’11) proseguito da:
DELLA POETA EZIO (C.F.: DLL ZEI 53A20 F831 H), quale erede dell’originario ricorrente
Della Poeta Vittorino, ilappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine
dell’atto di costituzione in giudizio depositato il 29 maggio 2013, dall’Avv. Mario Del
Principe ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luigi Antonangeli, in Roma,
via della Giuliana, n. 44; – ricorrente contro
TERENZI MARIA GABRIELLA (C.F.: TRN MRA 44R48 C750K), rappresentata e difesa, in
virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Gabriele Silvetti e Lucio Di
Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Stefano Fiorini, in Roma,
Largo Trionfale, n. 7;

controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 643 del 2010, depositata il 27
settembre 2010 e notificata il 17 febbraio 2011;

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Data pubblicazione: 14/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio di
cassazione.

Con sentenza n. 552 del 2004, l’adito Tribunale di Teramo accoglieva, per quanto di
ragione, la domanda proposta da Terenzi Maria Gabriella, condannando il convenuto Della
Poeta Vittorino ad arretrare l’opera di sopraelevazione da quest’ultimo realizzata, in Pineto,
sul lato ovest, a metri tre dalla parete del fabbricato di proprietà dell’attrice (oltre al
risarcimento del danno nella misura di euro 1600,00), rigettando, nel resto, la domanda
principale, nonché, integralmente, quella riconvenzionale.
Interposto appello da parte del predetto convenuto e nella resistenza dell’appellata, la
Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 643 del 2010 (depositata il 27 settembre
2010), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il Della Poeta Vittorino, riferito
ad un unico complesso motivo. L’intimata si costituiva in questa sede con controricorso.
Essendo intervenuto, nelle more, il decesso del ricorrente, si costituiva, in sua sostituzione,
il sig. Della Poeta Ezio, germano di Della Poeta Vittorino, e sono unico erede.
Rileva il collegio che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni per pervenire alla
dichiarazione di estinzione del presente giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso da
parte del successore del ricorrente, ritualmente accettata dalla controricorrente.
Infatti, risultano essere state regolarmente depositate (in data 3 ottobre 2013) in cancelleria
sia apposita dichiarazione di rinuncia (del 30 maggio 2013) al ricorso da parte del Poeta
Ezio che la dichiarazione di accettazione (del 24 luglio 2013) della rinuncia stessa da parte
della controricorrente.
2

FATTO E DIRITTO

La predetta rinuncia deve ritenersi rituale perché intervenuta prima dell’inizio della
relazione del consigliere designato (art. 390, comma 1, c.p.c.) e perché risultano assicurate
le prescrizioni previste dall’art. 390, commi 2 e 3, del codice di rito, in quanto l’atto di
rinuncia è stato sottoscritto personalmente dal successore del ricorrente, con apposizione
del relativo visto — anche per autenticazione – da parte del suo difensore, e la

Terenzi Maria Gabriella, risulta altrettanto regolarmente sottoscritta dalla medesima
personalmente, con apposizione del necessario visto (anche in funzione dell’autenticazione
della relativa firma) da parte del suo difensore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve provvedersi (nella forma dell’ordinanza: cfr., ad
es., Cass. n. 1878 del 2011, ord.), alla conseguente dichiarazione di estinzione del
presente giudizio di legittimità, con compensazione delle relative spese processuali, come
richiesto concordemente dalle medesime parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa per intero tra
le parti le relative spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 ottobre 2013.

corrispondente dichiarazione di accettazione della rinuncia, da parte della controricorrente

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