Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25600 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31974-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO OPERAMOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, in qualità di amministratore unico da dicembre 2007 a novembre 2010 della società “Job service, società cooperativa a responsabilità limitata” (cancellata dal registro delle imprese il 27 settembre 2012), impugnava avvisi di accertamento relativi a varie imposte per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente per non avere questi offerto elementi di prova in grado di confutare il carattere di gravità, precisione e concordanza su cui risulta invece fondata l’attività di accertamento svolta dall’amministrazione finanziaria;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa con efficacia costitutiva, per cui la società non può più essere oggetto di accertamento tributario e nei confronti dell’amministratore è esperibile azione di responsabilità ma non vi è nei suoi confronti una successione nei debiti tributari ma una responsabilità per una obbligazione propria “ex lege” con la conseguenza che data la natura non tributaria ma civilistica dell’obbligazione dell’amministratore, l’obbligazione fiscale necessita di uno specifico accertamento che non è l’oggetto della pretesa dell’amministrazione finanziaria in sede tributaria e la condizione della certezza legale del tributo deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dell’amministrazione finanziaria e non in quello del deposito finale di liquidazione ad opera del liquidatore mentre l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di investire direttamente l’ex amministratore con un’azione di responsabilità che al momento della proposizione era privo di un presupposto indefettibile consistente nell’avvenuto accertamento nei confronti della società della effettività della pretesa vantata;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 in quanto si verificherebbe un fenomeno successorio nei confronti dei soci per effetto della cessazione della società;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 in quanto la CTR avrebbe immotivatamente trascurato il dato reale dell’accertato indebito trattenimento di somme di denaro da parte dei soci della società successivamente estinta, distraendole dal pagamento dei debiti tributari e la prova contraria non è mai stata data dal contribuente con la conseguenza che va affermata la piena responsabilità del socio amministratore;

ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte, il processo tributario iniziato in relazione alle imposte sui redditi nei confronti di una società non può proseguire, una volta che questa si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti dell’ex-liquidatore o degli ex-amministratori, poichè essi non sono successori, e neppure coobbligati della stessa, in quanto l’azione di responsabilità prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, è esercitabile, nei confronti dell’uno, solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione, e, nei confronti degli altri, alle condizioni della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di esse a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, e, quindi, in entrambi i casi, sulla base di un titolo autonomo dall’obbligazione fiscale, di natura civilistica, ex artt. 1176 e 1218 c.c., ancorchè accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario (Cass. n. 17986 del 2019; n. 11968 del 2012);

considerato inoltre che in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa, dal momento che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 21772 del 2019; n. 640 del 2019);

ritenuto che la sentenza impugnata ha fatto un uso corretto del primo dei suddetti principi di diritto, affermando che nei confronti dell’amministratore è esperibile una azione di responsabilità e tuttavia non è ipotizzabile nei suoi confronti una successione sic et simpliciter nei debiti tributari ma una responsabilità per una obbligazione propria “ex lege”, con la conseguenza che, data la natura non tributaria ma civilistica dell’obbligazione dell’amministratore, essa necessita di uno specifico accertamento che non è l’oggetto della pretesa dell’amministrazione finanziaria in sede tributaria perchè la condizione della certezza legale del tributo deve sussistere al momento della cessazione della carica da parte dell’amministratore e non in quello del deposito finale del bilancio di liquidazione ad opera del liquidatore: la ratio della responsabilità dell’amministratore per debiti tributari sta infatti nell’aver negligentemente pretermesso il pagamento di un debito fiscale che è privilegiato rispetto ad altri debiti mentre tale responsabilità non sussiste allorquando tale debito fiscale non esiste al momento dell’eventuale pagamento di debiti con privilegio inferiore oppure quando, pur sussistendo il debito fiscale, l’amministratore non abbia provveduto al pagamento di alcun debito con privilegio inferiore e d’altra parte il motivo di impugnazione sollevato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sarebbe altrimenti inammissibile laddove si volesse prendere in considerazione il tentativo da parte dell’Agenzia delle entrate di prospettare surrettiziamente una diversa ricostruzione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità, consistente nel qualificare il contribuente come socio e non amministratore, dal momento che il D.B. è considerato dalla CTR non come socio ma quale amministratore della Job service, che in quanto cooperativa a responsabilità limitata, è una società ove le figure degli amministratori e dei soci non coincidono ma sono tra loro ben distinte;

ritenuto che il secondo motivo è inammissibile in quanto, laddove fa riferimento al trattenimento di somme di denaro da parte dei soci della società successivamente estinta, distraendole dal pagamento dei debiti tributari, allega circostanze e valutazioni assenti nella sentenza della CTR e quindi la doglianza della ricorrente è volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove oggetto di insindacabile valutazione di merito da parte dei giudici della CTR (Cass. n. 25166 del 2019); deve altresì evidenziarsi quanto già sottolineato a proposito del primo motivo, ossia che nella prospettiva del ricorrente il contribuente rivestirebbe il duplice ruolo di socio ed amministratore e quindi il motivo di impugnazione sollevato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è inammissibile pure laddove si volesse prendere in considerazione tale tentativo da parte dell’Agenzia delle entrate di prospettare surrettiziamente una diversa ricostruzione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità, consistente nel qualificare il contribuente come socio-amministratore e non solo quale amministratore, dal momento che – come pure già esposto a proposito del primo motivo – il D.B. è considerato dalla CTR non come socio ma solo quale amministratore della Job service, che in quanto cooperativa a responsabilità limitata, è una società ove le figure degli amministratori e dei soci non coincidono ma sono tra loro ben distinte, nè il ricorrente produce o trascrive documentazione idonea a provare il contrario;

ritenuto dunque che, infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 17.200, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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