Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2560 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4356/2015 proposto da:

T.C., in proprio e nella qualità di erede di

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22,

presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LIMBLICI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GENERALE

GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

GUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO RUSSO

BAVISOTTO e SEBASTIANO SANGUEDOLCE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 19/09/2014 e depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Calogero Ignazio Dimino (delega verbale Avvocato

Giuseppe Limbici), per il ricorrente, che insiste per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Francesca Guzzi (delega orale Avvocato Francesco

Russo Bavisotto), per la controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Agrigento V.A.M. convenne in giudizio T.C., V., P., A. e R., chiedendo che venisse riconosciuta la validità della disdetta da lei intimata in relazione alla conduzione di un fondo agricolo, con conseguente ordine di rilascio.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò cessato il contratto, ordinò il rilascio del fondo e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. I,a pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte dei convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Palermo, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 31 ottobre 2014, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre il solo T.C. con atto affidato a due motivi.

Resiste V.A.M. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6 e dell’art. 115 c.p.c.; il secondo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della medesima L. n. 203 del 1982, artt. 2, 4 e 49.

A supporto di entrambi si sostiene che il ricorrente avrebbe dimostrato lo svolgimento, da parte sua, dell’attività di coltivatore diretto, sicchè il contratto di affitto stipulato in origine con suo nonno T.C. e poi con suo padre T.G. si sarebbe prorogato a titolo di successione, ai sensi del citato art. 49.

5.1. I due motivi sono entrambi, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La Corte d’appello ha ritenuto – richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto – che il subentro nel contratto agrario sia possibile all’erede, a condizione che questi dia prova di avere svolto attività di imprenditore agricolo a titolo principale (sentenza 31 gennaio 2013, n. 2254). Nella specie, però, gli appellanti si erano costituiti tardivamente in primo grado, incorrendo perciò nelle decadenze relative alla possibilità di provare l’esistenza del presupposto (contestato) di essere coltivatore diretto del fondo già coltivato dal proprio dante causa; ed analogamente non potevano produrre tardivamente in appello documenti, in quanto non sopravvenuti.

A fronte di siffatta motivazione, i due motivi di ricorso non contestano tale fondamentale ratio decidendi, ma si limitano ad affermare – richiamando prove in modo non rispettoso del principio di autosufficienza e sostenendo che delle stesse il giudice di merito non avrebbe tenuto alcuna considerazione – che il T. aveva dimostrato di possedere la qualità di imprenditore agricolo e che il contratto, perciò, non poteva considerarsi cessato a seguito della disdetta inviata dalla concedente V..

In tal modo, però, i motivi si risolvono in un evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, senza superare la citata ratio decidendi della Corte d’appello.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non va tuttavia disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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