Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2560 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. III, 03/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35050-2006 proposto da:

NUOVA PLANETARIO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante p.t. Sig. V.O., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA

FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARANO

CIRO, CIRIO GIORGIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTITUR S.R.L. (OMISSIS) nella persona del suo legale

rappresentante Sig. N.G., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato QUINTANA RAFFAELLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/5/2006, depositata il 27/06/2006, R.G.N.

179/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FRANCO GARCEA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Boem e Paretti e la srl Gestitur avevano concluso un contratto per il soggiorno di distinti gruppi di persone, in due diversi periodi, presso un villaggio di vacanze, con il versamento contestuale di una somma a titolo di anticipo del corrispettivo.

Ad esito del soggiorno del primo gruppo, a causa delle lamentele degli ospiti, la prima società, annullò la prenotazione relativa al soggiorno del secondo gruppo, previsto nella prima settimana del settembre 1996.

La srl Gestitur, ritenendo ingiustificata la denunzia del contratto, rifiutò di restituire la somma ricevuta a titolo d’anticipo e la srl Boem e Paretti la convenne in giudizio avanti il Tribunale di Udine per sentir accertare l’inadempimento della controparte, con la condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra od almeno alla restituzione di questa.

Resistette la srl Gestitur, a sua volta proponendo domanda di risoluzione del contratto per colpa della srl Boem e Paretti con conseguente ristoro del danno subito.

Il Tribunale rigettò la domanda svolta dalla Boem e Paretti ed accolse quella della Gestitur, condannando la prima a rifondere il danno nella misura di Euro 38.501,24 oltre accessori.

Proponeva appello la spa Nuova Planetario, società incorporante la srl Boem e Paretti, chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata con l’accoglimento della sua originaria domanda.

Resisteva la srl Gestitur, contestando la fondatezza delle censure elevate da parte appellante e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale.

A suo avviso, infatti, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto applicabile nella specie la disciplina, ex D.Lgs. n. 111 del 1995, posto che non ne ricorrevano i presupposti.

Osservava inoltre la srl Gestitur che il primo Giudice aveva erroneamente statuito che i contratti relativi ai distinti soggiorni dei due gruppi fossero collegati, formando un unico rapporto.

Chiedeva la conferma della decisione impugnata, anche se con diversa motivazione.

La Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello principale della s.p.a. Nuova Planetario; dichiarava in parte inammissibile e in parte assorbita l’impugnazione incidentale, articolata dalla s.r.l.

Gestitur; confermava la sentenza resa dal Tribunale di Udine;

condannava la s.p.a. Nuova Planetario a rifondere alla s.r.l.

Gestitur le spese di lite.

Propone ricorso per cassazione la Nuova Planetario s.p.a. con due motivi.

Resisterei con controricorso la Gestitur s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due profili del medesimo ricorso parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in comb. disp. con l’art. 1221 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”; 2) “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

I motivi vertono essenzialmente sul quantum debeatur, ossìa sulla individuazione delle conseguenze risarcitorie connesse al recesso della Nuova Planetario e sullo stabilire se, ai sensi dell’art. 1223 c.c., i danni allegati dalla Gestitur fossero o no eziologicamente ricollegabili al suddetto recesso.

La ricorrente critica in particolare che l’impugnata sentenza ha ritenuto che “le camere rimaste prive di utilizzazione necessariamente sono il risultato pregiudizievole dell’illecita condotta della srl Boem e Paretti”. Così facendo, prosegue la Nuova Planetario, la Corte d’Appello muove da una concezione del nesso di causalità tra condotta ed evento in termini di condicio sine qua non e non in termini di causalità socialmente adeguata. Ritiene per contro la ricorrente che per provare il nesso causale fra recesso e danno si sarebbe dovuto provare che sia prima che dopo il periodo interessato dal secondo soggiorno disdetto la struttura alberghiera era satura, dovendosi altrimenti ritenere che la mancata saturazione della struttura stessa fosse da imputare a ben altro, del tutto estraneo alla Boem & Paretti.

I motivi non possono essere accolti.

A parte il rilievo che il criterio condizionaiistico presidia il rapporto di causalità cosiddetta materiale tra condotta ed evento di danno e non anche quello di causalità cd. giuridica tra la lesione del diritto e le conseguenze dannose che ne siano derivate (che ha piuttosto la funzione di delimitare il danno risarcibile), nell’affermare che il danno si sarebbe comunque verificato per altre cause il ricorrente omette di indicare quali esse specificamente fossero, in realtà ipotizzando che la causa del danno non sia stato il proprio inadempimento ma l’inidoneità della struttura alberghiera, così inammissibilmente prospettando una situazione di fatto diversa da quella apprezzata dal giudice di merito con una motivazione del tutto adeguata.

Nel caso in esame, l’impugnata sentenza, con convincenti argomenti ha ritenuto che sussistesse un nesso eziologico fra la disdetta del soggiorno programmato e la mancata occupazione delle camere; quindi, che la mancata utilizzazione delle stesse fu il risultato pregiudizievole della illecita condotta della Boem & Paretti che tali camere avrebbe dovuto occupare.

In difetto di tempestiva proposizione dell’eccezione propria, ex art. 1227 c.c., comma 2, non può essere oggetto d’indagine la condotta, dovuta secondo diligenza da parte del creditore, per elidere o ridurre le conseguenze dannose derivate dall’altrui inadempimento.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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