Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2560 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2560 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 11193-2013 proposto da:
MAZZOTTA GIOVANNA elettivamente domiciliata in ROMA
VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO CASSIANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VINCENZO AZZINNARO giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

REGIONE CALABRIA, GERIT SPA;

avverso la sentenza n.

200/2012

intimati

della COMM.TRIB.REG.

di CATANZARO, depositata 1’08/11/2012;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

delega dell’Avvocato AZZINNARO che ha chiesto
l’accoglimento.

udito per la ricorrente l’Avvocato DELLO SIESTO per

R.G. 11193/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Mazzotta Giovanna impugnava la cartella di pagamento con cui Gerit s.p.a., per conto del
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari, aveva chiesto il pagamento di euro 3.464,84 per
contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativi agli anni 2003 e 2004. La commissione
tributaria provinciale di Cosenza dichiarava il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il
termine di trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 546/1992, dato che il

dalla spedizione dell’atto a mezzo posta e non dalla ricezione da parte del destinatario della
notifica. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della
Calabria lo rigettava confermando la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato
ad un motivo e né il Consorzio di Bonifica né la concessionaria Gerit s.p.a. si costituivano in
giudizio. La Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per il rilevato difetto di notifica del ricorso nei
confronti di Gerit s.p.a.. La ricorrente provvedeva all’incombente nei termini assegnati e la causa
ritornava in decisione all’odierna udienza.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16 e 22 del D. Lgs. 546/1992. Sostiene
che il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di ricezione di esso da parte del
destinatario. Nel caso di specie il ricorso era stato ricevuto dalla Gerit s.p.a. e dal Consorzio di
Bonifica della Piana di Sibari in data 21.5.2007 e la ricorrente si era costituita presso la segreteria
della commissione provinciale di Cosenza il 20.6.2007.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di
legittimità, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo
abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo del servizio postale, il termine entro il quale, ai
sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev’essere effettuato il deposito presso la
segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da
quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario. La regola, desumibile dall’art. 16, ultimo
comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al
momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano
determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro
i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere
estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il
momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la
notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (cfr. Cass.
SS. UU. nn. 13452/2017, 13453/2017; Cass. nn. 24536/2017; 3432/2017; 12027/2014). Ne
consegue che la costituzione in giudizio dell’appellante ed il deposito dell’appello presso la
1

termine di trenta giorni previsto dalla norma di cui all’art. 22 del D. Lgs. 546/1992 decorreva

segreteria del giudice di primo grado avvenne tempestivamente, dovendosi calcolare la
decorrenza dei termini dalla data di ricevimento dell’atto notificato.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai
principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno O l gennaio 2018.
Il Consigliere estensore
(

I Presidente

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA