Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 256 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 12/01/2021), n.256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4814-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., A.A., AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3730/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento per IVA e cartella di pagamento IRPEF – anno 2003 – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, giacchè non era stata allegata in atti copia della ricevuta di spedizione della raccomandata del ricorso in appello, con la conseguente impossibilità di verificare la tempestività della costituzione dell’appellante.

C.R., A.A. e Agenzia delle Entrate -Riscossione sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dell’art. 156 c.p.c., nonchè dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR negato valore probatorio sia alla distinta contenente l’elenco delle raccomandate sia agli avvisi di ricevimento, recanti la data e il timbro dell’ufficio postale, che attesterebbero validamente la tempestività dell’appello e la regolare costituzione in giudizio.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. SS. UU. nn. 13452 e 2 13453 del 2017), con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che: a) il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione; b) non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; c) in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (cfr., anche Cass. n. 9285/2019; Cass. n. 11559 del 2018).

Nella specie, dal ricorso dell’Agenzia – come riprodotto a pag. 9 ss. – l’elenco delle raccomandate spedite (cui emerge ai nn. 24, 25 e 26 l’invio delle raccomandate di nn., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ai contribuenti ed al procuratore) è corredato dal timbro dell’Ufficio postale recante la data leggibile del (OMISSIS); cosicchè risulta tempestivo l’atto di appello, atteso che il termine ultimo per impugnare la sentenza della CTP di Cosenza (depositata il 7 febbraio 2013) era il 25 marzo 2014. Inoltre, dall’intestazione della sentenza della CTR, emerge che l’appello è stato depositato dall’Agenzia delle entrate il 17 aprile 2014 e, quindi, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, tenuto conto della data di spedizione della raccomandata suindicata.

La CTR non ha applicato i superiori principi laddove ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio, per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

 

 

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