Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 256 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20226/2014 proposto da:

L.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENZO CASACCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 878/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato dello Stato VINCENZO RAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’infezione con i virus HBV, HCV e HIV contratta per assunzione di emoderivati.

Si costituì in giudizio il Ministero della salute eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda e compensò tra le parti le spese di lite.

2.- La pronuncia è stata appellata dal L. e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 6 giugno 2013, ha rigettato il gravame, con compensazione delle spese del grado.

La Corte territoriale, dopo aver rilevato che il primo giudice si era attenuto ai principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione, ha osservato che, in punto di fatto, il tribunale aveva ritenuto che l’attore, già alla data dell'(OMISSIS), avesse percepito che le infezioni da lui contratte erano conseguenza dell’assunzione di farmaci emoderivati. Ha comunque ritenuto che, al massimo, la decorrenza della prescrizione si sarebbe dovuta fissare alla data del 28 febbraio 1999, quando era stata ricevuta dal Ministero la richiesta di risarcimento, avanzata dall’appellante per lo stesso danno oggetto di giudizio; ha perciò concluso ritenendo estinto il diritto per prescrizione, essendo stata la citazione in primo grado notificata nel 2004 e non essendovi precedenti atti interruttivi della prescrizione.

3.- Contro la sentenza L.F. ha proposto ricorso affidato a sette motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.

Ricevuto il decreto di fissazione della pubblica udienza, l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di accettazione di equa riparazione sottoscritto dal ricorrente, note del Ministero della salute del 19 ottobre 2015 e del 14 giugno 2016, D.M. Salute 9 maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col decreto del Ministero della salute del 9 maggio 2016, appena menzionato, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, si è conclusa la procedura di equa riparazione ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Questa norma prevede il riconoscimento, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di Euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di Euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Nel caso di specie, il Ministero ha depositato, oltre al decreto di cui sopra, anche la nota del 14 giugno 2016, con la quale ha comunicato la presa d’atto della rinuncia stragiudiziale del L. all’intrapresa azione risarcitoria e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio, nonchè l’avvenuta liquidazione della somma spettante a titolo di equa riparazione.

Dal momento che il ricorrente non ha rinunciato al giudizio di cassazione con le forme dell’art. 390 c.p.c., non si può addivenire alla pronuncia di estinzione ai sensi del successivo art. 391 c.p.c..

E’ tuttavia venuto meno l’interesse all’impugnazione, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, va precisato che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, poichè l’inammissibilità è dovuta a carenza di interesse sopravvenuta alla notificazione del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che NON SUSSISTONO i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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