Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 256 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 256 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

c.d.s.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 27779/2012 proposto da:
FERRARI ROBERTO (C.F.: FRR RRT 54C27 D037R), rappresentato e difeso, in virtù di
,procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Ferrari e Claudio Di
12 ìi-k&s.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, p.zza
– ricorrente —

Adriana, n. 15;
contro
COMUNE DI NOVELLARA, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 979 del 2012 del Tribunale di Reggio Emilia,
depositata il 24 maggio 2012 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria difensiva, ex art. 380 bis — comma 2 — c.p.c., depositata

nell’interesse del ricorrente;

89g,

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 giugno 2013, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << L’ Avv. Ferrari Roberto, in proprio, interponeva appello avverso la sentenza n. 380/2008 del Giudice di amministrativa comminatagli dal Comune di Novellara — Polizia Municipale Bassa Reggiana, consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 150,00 e nella detrazione di undici punti dalla patente di guida. Nella contumacia della parte convenuta, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 979/2012, depositata il 24 maggio 2012 e non notificata, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata, nulla disponendo sulle spese. Avverso la suddetta sentenza Ferrari Roberto proponeva ricorso per cassazione, notificato il 6 dicembre 2012 e depositato il 17 dicembre 2012, articolato in un unico motivo, riferito alla supposta violazione dell’art. 2700 c.c. e all’omessa od insufficiente motivazione della predetta sentenza. L’intimato non svolgeva alcuna attività difensiva in questa sede. Ritiene il relatore, che avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 n. 1, c.p.c., sussistono le condizioni per pen/enire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale. Si deve, infatti, rilevare, in via assolutamente preliminare, che il ricorso è da ritenere inammissibile per manifesta violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., ovvero per difetto assoluto dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Infatti, occorre evidenziare che, di seguito all’indicazione delle parti del giudizio e degli estremi della sentenza impugnata, non risulta riportata, nel ricorso, alcuna autonoma 2 Pace di Guastalla, con la quale era stata rigettava la sua opposizione avverso la sanzione esposizione sommaria dei fatti del procedimento, passandosi, immediatamente, all’indicazione dell’unico motivo dedotto a sostegno dello stesso ricorso, con lo svolgimento dell’inerente doglianza. Orbene, va osservato che il requisito enucleato nel n. 3 del 1° comma dell’art. 366 c.p.c. è, certamente, tra i più importanti tra gli elementi di forma- sostanza che connotano il ricorso sufficiente specificità del ricorso stesso, per come ora positivizzato, sul piano normativo, nel n. 6 del medesimo art. 366, comma 1, c.p.c., (come introdotto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 40 del 2006, “Tallone temporis” applicabile nella specie), al quale deve necessariamente raccordarsi. La giurisprudenza di questa Corte ha, essenzialmente, rilevato che, ai fini del soddisfacimento dell’esposizione di tale requisito, si prospetta sufficiente che nel ricorso sia trascritta, ancorché in forma sintetica ma congrua, la parte espositiva della sentenza impugnata, mediante l’evidenziazione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di porre riferimento ad altre fonti (cfr. Cass., S.U., n. 1513 del 1998; Cass. n. 12599 del 2001; Cass. n. 3747 del 2003 e Cass. n. 11338 del 2004). E’ stato, in particolare, precisato che, in virtù della stretta interconnessione che sussiste tra i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 in discorso, il ricorso per cassazione è inammissibile ove dalla sua lettura — nella parte espositiva preliminare – non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell’ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate né la “ratio decidendi” della pronuncia del giudice, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito (cfr., da ultimo, Cass. n. 2831 del 2009). 3 per cassazione, anche in relazione alla imprescindibile osservanza del c.d. principio di In altri termini, ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cessazione (art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.) è necessario, in ossequio al principio di necessaria specificità del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate. Alla stregua di tali principi consegue che va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione — come quello in questione — in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa, precisandosi che tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta e completa comprensione, né potendo essere supplita mediante l’esame della narrativa contenuta nel controricorso (o nell’eventuale ricorso incidentale), peraltro non proposto nel caso di specie, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cessazione. In definitiva, si riconferma che, nel caso di specie, si ravvisa l’emergenza delle condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’ad. 375 n. 1 c.p.c., donde la sua definizione nelle forme de/procedimento camerate di cui all’ad. 380 bis c.p.c. >>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione di cui sopra, avverso la quale la memoria difensiva, depositata
nell’interesse del ricorrente principale ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non
contrappone ulteriori argomentazioni idonee a confutare la relazione stessa, dovendosi, in
questa sede, ribadire che, ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione
sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per
cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., è necessario, in ossequio al
4

svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere

principio di necessaria specificità e completezza del ricorso, che in esso vengano
indicati, in maniera puntuale oltre organica e consequenziale, tutti gli elementi utili
perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della
controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la

si collocano la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
che non occorre adottare alcuna statuizione in punto spese, non avendo l’ente intimato
svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA