Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 256 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 07/01/2011), n.256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22746-2006 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALOSI

FILIPPO, con procura speciale del dott. Maria Tolomeo Notaio in

Palermo, del 4 novembre 2011, rep. 50011;

– ricorrenti –

contro

B.A., MAPFRE PROGRESS COMP ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 25092-2006 proposto da:

PROGRESS ASSIC SPA, (OMISSIS), (nuova denominazione sociale della

Mapfre Progress s.p.a.) in persona del suo Direttore Generale e

Legale rappresentante Dott. G.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato INZERILLO FRANCESCO giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

A.G., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Terza Sezione Civile, emessa il 10/01/2006, depositata il 28/02/2006;

R.G.N. 83/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato PAPPALARDO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto ricorso principale,

assorbito ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo B.A. e la compagnia di assicurazione s.p.a. MAPFRE Progress, chiedendo il risarcimento dei danni arrecatigli dal B. che, effettuando una manovra di retromarcia alla guida del suo autocarro, nel piazzale dell’officina dell’attore, ha urtato alcune lastre di marmo, che hanno colpito quest’ultimo.

La Progress ha resistito alla domanda, mentre il B. è rimasto contumace.

Il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22.

La Corte di appello di Palermo, in riforma, ha accolto la domanda nei confronti del B., mentre ha assolto la Compagnia assicuratrice, sul rilievo che la confessione resa dal responsabile non è vincolante nei confronti dell’assicuratore.

L’ A. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la Progress, che propone a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- La sentenza impugnata ha rilevato che il danneggiato, in occasione del ricovero successivo al sinistro, ha dichiarato al personale sanitario di essersi ferito a causa di un incidente domestico e che tale dichiarazione figura sulla cartella clinica.

Solo quattro giorni dopo l’ A. si è recato presso l’Ospedale per rettificare la sua dichiarazione.

La Corte di appello ne ha dedotto che la dichiarazione confessoria di responsabilità è efficace solo nei confronti del B. e non nei confronti della compagnia assicuratrice.

Ha pertanto condannato al risarcimento dei danni solo il B..

3.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto non meglio specificate, sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto non provato il fatto che le lesioni siano dovute a responsabilità del B. ed ha assolto la compagnia assicuratrice, sebbene quest’ultima non abbia sollevato alcuna eccezione e non abbia mai contestato le modalità dell’incidente. La Corte avrebbe poi omesso di accertare se il danneggiato fosse pienamente capace di intendere e di volere, quando ha dichiarato ai medici che le lesioni erano derivate da un incidente domestico;

avrebbe ingiustamente disatteso le testimonianze ed il fatto che i medici avevano ritenuto le lesioni riportate dall’ A. incompatibili con la versione dei fatti da lui resa.

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle medesime circostanze.

4.- Le censure sono inammissibili sotto più di un profilo.

In primo luogo perchè generiche, in quanto il ricorrente non richiama le norme di legge di cui asserisce la violazione, nè gli aspetti in cui la motivazione sarebbe da ritenere illogica o contraddittoria, limitandosi a contestare nel merito le valutazioni e la decisione della Corte di appello.

In secondo luogo perchè denunciano il mancato esame o l’erronea valutazione delle testimonianze, senza riportare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e degli altri mezzi di prova, che la Corte di appello avrebbe mal valutato, sicchè il ricorso risulta non autosufficiente.

In terzo luogo e soprattutto perchè le doglianze del ricorrente richiedono, nella sostanza, una nuova e diversa valutazione dei fatti, quasi che si trattasse di un terzo grado del processo di merito, senza proporre alcuna delle questioni che, a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., giustificano la proponibilità del ricorso per cassazione.

6.- Il ricorso principale deve essere rigettato.

7. – Il ricorso incidentale – proposto solo subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale – risulta assorbito.

8.- Considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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