Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25599 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REG. CAMPANIA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE -PRESIDENTE P.T.

DELLA GIUNTA REGIONALE P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA C/O UFF. REG. CAMPANIA, VIA POLI 29, rappresentato e difeso

dall’Avv. Testa Giuseppe;

– ricorrente –

contro

L.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1891/2005 del GIUDICE DI PACE di NOCERA

INFERIORE, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Nocera Inferiore le aveva ingiunto di pagare a favore di L.V. la somma di Euro 206,58 a titolo di compenso per l’attività di consulente tecnico d’ufficio svolta nella causa proposta da G.M. nei confronti dell’INPS relativa all’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento. Eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito e nel merito l’infondatezza della pretesa, essendo stato già emesso il decreto di liquidazione e integrando quindi il decreto ingiuntivo opposto duplicazione del titolo. L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza dep. il 27 ottobre 2005 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione sul rilievo che non poteva sussistere la denunciata duplicazione del titolo atteso che la sentenza emessa nel giudizio in cui era stato liquidato il compenso al consulente era di mero accertamento sicchè non era munito di immediata esecutività neppure il capo relativo alle spese processuali.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Regione Campania sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la decisione gravata che aveva respinto l’eccezione di duplicazione del titolo, tenuto conto che a favore dell’opposto era stato liquidato il compenso con decreto immediatamente esecutivo.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando nullità della sentenza e del procedimento, deduce la violazione del principio del ne bis in idem, tenuto conto della già avvenuta liquidazione del compenso.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando omessa contraddittoria o insufficiente motivazione, censura la decisione gravata laddove, dopo avere erroneamente ritenuto la natura non esecutiva della sentenza di accertamento e della statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali nel giudizio in cui con decreto era stato liquidato il compenso del consulente, aveva contraddittoriamente ritenuto la assenza di duplicazione del titolo pur avendo in sede di rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio riconosciuto che il compenso era stato liquidate con decreto.

1.4. I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti.

Innanzitutto occorre chiarire che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice è titolo immediatamente esecutivo, essendo pacifico che il compenso era stato già liquidato con decreto nel giudizio nel quale l’ausiliare aveva svolto la sua attività.

Ciò posto, va osservato che il creditore il quale abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del debitore in relazione ad una determinata obbligazione non può ottenere una nuova pronuncia di condanna per la stessa obbligazione, salvo casi eccezionali, come quando faccia valere la inidoneità del primo titolo ovvero quando dimostri che il conseguimento del titolo ottenuto non abbia comportato una esaustiva tutela che è suscettibile di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (Cass. 7354/2004;

15084/2006). Nella specie, non risulta che il consulente tecnico abbia offerto tale dimostrazione, cosicchè deve ritenersi che la richiesta del decreto opposto abbia comportato una inammissibile duplicazione del titolo.

Ne consegue che il ricorso va accolto: deve dichiararsi che la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era improponibile; la sentenza va cassata senza rinvio (art. 382 cod. proc. civ.). Le spese del giudizio di merito e di legittimità sono da porre a carico dell’intimata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando improponibile la domanda proposta da L.V. con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Condanna la intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida relativamente: a) alla fase di merito in Euro 420,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 120,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; b) alla presente fase di legittimità in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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