Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25599 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 07/09/2021, dep. 21/09/2021), n.25599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11019/2018 proposto da:

R. TRANSWORLD SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia

388, presso lo studio dell’avvocato Ivano Tozzi, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASLOCHI S A. SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato

Cristiano Magaletti, con studio in Milano via Benvenuto Cellini 2/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2018 della Corte d’appello di Milano,

depositata l’8/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/09/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la società R. Transworld s.r.l. (d’ora in poi solo R.) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, rigettando il gravame da essa proposto, l’ha condannata al pagamento della somma di Euro 17347,33 a favore della società Autotraslochi S. A. s.r.l. (d’ora in poi solo Autotraslochi);

– Autotraslochi aveva citato in giudizio la R., al fine di sentirne accertare l’inadempimento della convenuta al pagamento del credito portato da alcune fatture;

– costituendosi nel giudizio la società R., oltre a contestare la pretesa creditoria di parte attrice, deduceva in via riconvenzionale il pagamento di un suo credito;

– l’adito Tribunale di Milano disponeva ctu al fine di accertare i rispettivi crediti ed effettuare l’eventuale compensazione;

– all’esito del giudizio il tribunale con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., riteneva provato il credito dell’attrice per Euro 17.347,33;

– la convenuta soccombente R. ha impugnato l’ordinanza e la corte d’appello milanese ha respinto tutti i motivi di appello;

– la corte milanese ha, in particolare, evidenziato che il ctu (cfr.pagina 12 e seguenti relazione peritale del dottore commercialista Ag.Ag.) ha proceduto nel contraddittorio con i ctp all’accertamento separato dei crediti di ciascuna parte e che le parti non hanno svolto osservazioni sulla relazione del ctu se non in relazione alle ore lavorate presso l’Hotel (OMISSIS) (pagine 23 e 25 relazione ctu);

– in merito alla prestazione oggetto di contestazione la corte territoriale ha attribuito rilievo al preventivo della società R. n. 363 del 24.10.2012, accettato da A. S. il 30.10.2012 ed al preventivo n. 27 del 24.11.2013, relativo peraltro ad attività terminate precedentemente, il 17.12.2012; rispetto a tali preventivi, la fattura (OMISSIS) riguardante i lavori svolti dalla R. presso l’Hotel (OMISSIS), è stata contestata dalla Autotraslochi perché, nonostante fosse stata emessa sulla base di un preventivo che pure aveva sottoscritto, la forza lavoro impiegata ivi indicata non corrispondeva a quella risultante dal conteggio delle firme degli operai;

– a fronte di tale contestazione, che aveva giustificato il giudizio per l’accertamento negativo introdotto dalla Autotraslochi, assume la corte territoriale che i fogli di presenza degli operai prodotti dalla R. nel corso della ctu, produzione contestata dalla Autotrasporti, non potevano essere acquisiti così come la rinnovazione della ctu in appello sarebbe stata superflua perché richiesta sulla scorta di documenti non utilizzabili;

– la corte territoriale ha, inoltre e per quanto qui di interesse, ritenuto infondato l’appello della R. riferito alla motivazione posta a fondamento del credito riconosciuto all’Autostraslochi; – in particolare, la corte ha ritenuto generica la critica sollevata dall’appellante;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla R. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la Autotraslochi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente rilevata la tardività ex art. 380 bis.1 c.p.c., della memoria depositata dalla ricorrente il 2/8/2021 per l’odierna adunanza del 7/9/2021, atteso il periodo feriale nel quale è avvenuto l’adempimento;

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto provato il credito dell’Autotrasporti nonostante le evidenze documentali e l’esame della ctu deponessero nel senso della sua inesistenza in forza della specifica circostanza dell’accettazione del rendiconto finale del 4/4/2013 inviato dalla R. e sulla base del quale era stata emessa la fattura n. (OMISSIS);

– la censura è inammissibile poiché la corte territoriale ha esaminato le due ipotesi prospettate dal ctu ed ha esposto specificamente la ragione per cui poteva essere condivisa l’ipotesi prospettata dal ctu quale seconda ipotesi e respinta la prima ipotesi perché fondata sulla documentazione allegata dal ctp di R. durante lo svolgimento della ctu;

– la corte d’appello ha chiarito cioè che la documentazione in oggetto prodotta nel corso della ctu non è acquisibile perché riguardante direttamente la prova di cui era onerata la società convenuta e che non risultava essere stata tempestivamente prodotta;

– con riguardo specifico alla prima ipotesi formulata dal ctu a favore della R. sulla scorta dell’accettazione del rendiconto del 4/4/2013, la corte territoriale ne ha dato conto ma ha precisato, al contempo, che l’importo indicato nella fattura n. (OMISSIS) non trovava coincidenza con le informazioni contenute nei prospetti delle presenze degli operai presso l’Hotel (OMISSIS) (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

– ebbene, a fronte di tali specifiche statuizioni il motivo ribadisce le censure già oggetto di gravame senza fornire elementi a supporto della critica sollevata alla statuizione della corte di merito ma ribadendo le osservazioni già dedotte a sostegno della fondatezza della conclusione a suo favore;

– pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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