Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25599 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25599 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

lavoro autonomo conferimento incarico prova

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BOTTARO Gian Marco (BTT GMR 44L29, rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato
Giuseppe Agosta, presso lo studio del quale in Roma,
Piazzale Clodio n. 12, è elettivamente domiciliato;

e

ricorrente –

contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. (già Ferrovie dello Stato
o (ooro9/ 0 0°
– Società di Trasporti e di Servizi s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa,

per procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avvocato Giuseppe Consolo, presso lo studio del quale

– 1 –

2A 3

Data pubblicazione: 14/11/2013

in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, è elettivamente
domiciliata;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1099

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito

l’Avvocato Gianfranco Ruggieri, per delega

Avocato Consolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del giugno 1999, l’architetto Gianmarco
Bottaro conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di
Roma, la s.p.a. Ferrovie dello Stato per ottenerne la
condanna al pagamento della somma di lire 186.737.800, per
compensi relativi all’attività professionale svolta in
favore della convenuta nell’ambito dei per la progettazione
ed esecuzione della stazione ferroviaria di Genova.
Si costituiva la convenuta eccependo che l’incarico era
stato conferito da Edilstrade s.r.l.

del 2007, depositata il 6 marzo 2007.

L’adito Tribunale, con sentenza del 2002, accoglieva la
domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma
di euro 96.442,00, con rivalutazione monetaria e interessi
sulla somma rivalutata anno per anno.

Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato
s.p.a.).
Nella resistenza del

Bottaro,

la Corte d’appello di

Roma, con sentenza depositata il 6 marzo 2007, accoglieva
il gravame e rigettava la domanda proposta dal Bottaro.
La Corte rilevava innanzitutto la assoluta carenza di
qualsivoglia contratto scritto avente ad oggetto la
prestazione che l’appellato aveva svolto e per la quale
reclamava il pagamento, avendo il Bottaro, sin dall’atto di
citazione, precisato che il contratto d’opera sarebbe stato
convenuto solo verbalmente o per comportamenti concludenti
con la società appellante. Riteneva quindi singolare
l’assunto del Bottaro che un ente potesse concludere
contratti verbalmente.
La Corte riteneva, comunque, che, pur volendo superare
la problematica evidenziata, tenuto conto che i rapporti
erano proseguiti con Ferrovie dello Stato anche dopo la sua
trasformazione in società per azioni, dalle risultanze
istruttorie non potesse neanche desumersi la prova del
conferimento dell’incarico da parte di Ferrovie dello Stato

3

Avverso questa sentenza proponeva appello Rete

s.p.a. Particolare rilievo attribuiva la Corte territoriale
alla deposizione del teste Seripa, al depliant prodotto
dallo stesso Bottaro, alla lettera da questi inviata a
Edilstrade il 9 novembre 1992 e alla raccomandata inviata

novembre 1993, avente ad oggetto la comunicazione che
Edilstrade non aveva provveduto al pagamento dei compensi,
con la sollecitazione di un incontro a tre per risolvere il
problema.
Per la cassazione di questa sentenza Gianmarco Bottaro
ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Ha resistito
con controricorso Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la
quale ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923, sostenendo che erroneamente la Corte d’appello
avrebbe ritenuto applicabili le dette disposizioni al
rapporto professionale intercorso con Ferrovie dello Stato
s.p.a., stante la natura di soggetto privato di
quest’ultima. A conclusione del motivo formula il seguente
quesito di diritto: «Si chiede che la Corte Ecc.ma si
pronunci sulla inapplicabilità delle disposizioni previste
dal r.d. 18.11.1923 n. 2440, contenente ”Nuove disposizioni

per opportuna conoscenza a Ferrovie dello Stato il 25

sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”, ed in particolare sulla
inapplicabilità degli artt. 16 e 17 di detto regio decreto,
con riferimento alla attività negoziale posa in essere

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio
di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione
di un punto decisivo della controversia, sostenendo che la
Corte d’appello avrebbe omesso di considerare l’unica
deposizione resa da un teste disinteressato e molto
informato sui fatti, e che la interpretazione data dalla
Corte al materiale probatorio acquisito non sarebbe
condivisibile, atteso che dalla rivista edita dalle FFSS
emergeva che per la stazione di Genova egli aveva svolto un
ruolo di coordinamento generale, da intendersi con
riferimento alle numerose ditte che avevano concorso alla
realizzazione dell’opera; circostanza, questa, che da sola
valeva ad escludere la possibilità che l’incarico gli fosse
stato conferito da Edilstrade s.r.l.
3. Il secondo motivo di ricorso, che il Collegio ritiene
debba essere esaminato in via prioritaria, è infondato.
Occorre premettere che «il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste
solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale

dall’ente pubblico economico Ferrovie dello Stato».

risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia e non
può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,

legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al
quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e, a tale scopo, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere
tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 6288 del
2011).
Orbene, la Corte d’appello ha proceduto ad una attenta
ricostruzione della vicenda sostanziale, giungendo alla
conclusione che non potesse ritenersi raggiunta la prova in
ordine alla conclusione di un contratto tra Ferrovie dello
Stato s.p.a. e il ricorrente, a prescindere dalla questione
della inesistenza di un atto scritto che confortasse la
tesi del ricorrente del conferimento di quell’incarico.
Nel far ciò, la Corte ha valorizzato una deposizione
testimoniale e il contenuto di tre documenti. Le censure
del ricorrente si appuntano sulla mancata considerazione di

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perché la citata norma non conferisce alla Corte di

un’altra deposizione e sulla asserita erroneità nella
individuazione del significato da riconoscere alle
indicazioni contenute nel depliant cui ha fatto cenno la
Corte d’appello.
invece

svolto il

ricorrente in ordine alle due lettere, l’una del novembre
1992, dal medesimo ricorrente inviata alla Edilstrade
contenente la richiesta di pagamento del compenso, l’altra,
del novembre 1993, indirizzata solo per conoscenza a
Ferrovie dello Stato s.p.a.
Dalla sentenza impugnata emerge che con la prima lettera
il Bottaro, nel richiedere l’onorario e il rimborso delle
spese per le prestazioni professionali, faceva riferimento
«ad un accordo preliminare limitato al solo progetti
architettonico, poi di fatto esteso a assistenza e
prestazioni in cantiere e in uffici, scelte materiali,
visite presso aziende, assistenza per la fornitura (colori,
montaggio), incontri con ditte fornitrici, incontri
periodici con FS per varianti, integrazioni, assistenza e
posa pavimenti e scale, rivestimento, luci, ecc.»; con la
seconda, diretta a FF.SS., il Bottaro informava «(m per
opportuna vostra conoscenza m)» dell’inadempienza di
Edilstrade nei propri confronti, sollecitando una riunione
a tre per la definizione delle sue spettanze in merito «m
alle prestazioni professionali comunque effettuiate in

Nessuna considerazione critica ha

relazione ai progetti eseguiti e non, ai lavori appaltati e
eseguiti dall’impresa Edilstrade su miei elaborati e alla
consulenza, assistenza e collaborazione professionale
prestata a vario titolo a tutto il maggio 1993».

territoriale sia scaturita da una puntuale disamina delle
risultanze istruttorie, e sia quindi sorretta da congrua,
logica ed esauriente motivazione, rispetto alla quale le
doglíanze del ricorrente, formulate senza prendere in
considerazione tutte le argomentazioni della sentenza e
denunciando il mancato esame di una deposizione
testimoniale, appaiono null’altro che una inammissibile
richiesta di nuovo e diverso apprezzamento di fatto,
inammissibile in sede di legittimità.
5. La conclusione raggiunta in ordine al secondo motivo
rende superfluo l’esame del primo motivo di ricorso, atteso
che, «qualora la decisione di merito si fondi su di una
pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e
giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad
una delle

rationes decidendi

rende inammissibili, per

sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle
altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in
quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,
stante l’intervenuta definitività delle altre, alla

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Appare dunque evidente come la valutazione della Corte

cassazione della decisione stessa» (vedi, da ultimo, Cass.,
n. 2108 del 2012).
6. Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per
esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 22 ottobre 2013.

giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

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