Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25599 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31929-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1486/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2010, in quanto l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio, prodromico rispetto all’avviso di accertamento, non era stato correttamente notificato dal momento che il contribuente era momentaneamente assente da casa;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto l’Amministrazione non aveva prodotto la seconda raccomandata riguardante l’avviso di deposito del plico presso la casa comunale attraverso la quale il contribuente avrebbe potuto avere conoscenza della notifica ex art. 140 c.p.c. e quindi l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio, prodromico rispetto all’avviso di accertamento, non era mai pervenuto al contribuente;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente non si costituiva; all’udienza del 13 novembre 2019, con ordinanza interlocutoria n. 31731 del 4 dicembre 2019, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in quanto la notifica non sarebbe avvenuta a mezzo posta ex art. 140 c.p.c. ma, come si evince dagli atti, con notifica diretta, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, a mezzo di messo speciale autorizzato dall’Ufficio.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso dal momento che il ricorrente, per dimostrare la notifica ccitato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60 fa riferimento ad atti (… dalla relata di notifica, in calce all’atto da notificare, si rileva, chiaramente, che…) che non vengono nè allegati nè trascritti;

considerato che tali atti sono atti amministrativi e secondo questa Corte in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 28570 del 2019);

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile mentre nulla va statuito in marito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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