Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25598 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. II, 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V. TITOLARTE DELL’OMONIMA DITTA C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TUSCOLO

17, presso lo studio dell’avvocato CIAFREI FULVIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRARA OTTAVIO;

– ricorrente –

contro

P.N. TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.V. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Isernia gli aveva ingiunto di pagare a favore di P.N. la somma di L. 5.200.000 a titolo di corrispettivo di lavori edili.

Deduceva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte e non erano stati completati, per cui in via riconvenzionale chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto, con la condanna al risarcimento dei danni, al pagamento della penale pattuita per il ritardo nonchè all’indennizzo per l’uso di un camion utilizzato nel corso dei lavori. L’opposto chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento dei lavori extra contratto.

Con sentenza n. 516 /2003 il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, revocava l’opposto decreto, pronunciando la risoluzione del contratto e condannando l’opposto al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.685,57.

Avverso tale decisione proponevano appello principale il P. e incidentale il B..

Con sentenza dep. il 29 aprile 2005 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della decisione impugnata, condannava il B. al pagamento del corrispettivo dovuto liquidandolo nella minore somma di Euro 1.685,77, rigettando le altre domande dal medesimo proposte di pagamento della penale e di indennizzo; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal P., il B. era condannato al pagamento della somma di Euro 1.557,63 per i lavori extracontratto; dichiarava compensate per 1/3 le spese del giudizio di primo e secondo grado, ponendo a carico dell’opponente il residuo importo nonchè per intero quello relativo alle spese di consulenza.

Per quel che ancora interessa, secondo i Giudici, in relazione ai vizi delle opere eseguite ed accertati dal consulente non sussistevano i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto, attesa la loro limitata portata: veniva, quindi, determinata la riduzione del corrispettivo nella misura di Euro 1000,00.

La domanda di pagamento della penale pattuita per il ritardo era disattesa, tenuto conto che le opere si dovevano comunque ritenere completate, anche se difettose, ed erano state per l’appunto consegnate al momento del pagamento del 50% dei lavori, secondo quanto dalle parti convenuto nel contratto.

La domanda di pagamento dei lavori extra contratto, pur se ritenuta inammissibile in quanto proposta dall’opposto con la comparsa di costituzione, era esaminata nel merito – sul rilievo che vi era stata accettazione del contraddittorio – e accolta.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il B. sulla base di sei motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione dell’art. 1668 cod. civ., censura la decisione gravata che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto senza indicare il percorso argomentativo, quando dalla consulenza tecnica d’ufficio era emerso che l’opera era assolutamente inadatta a svolgere la sua funzione, tenuto conto delle infiltrazioni di acqua provenienti attraverso la copertura.

1.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza ha ritenuto che i vizi lamentati non erano tali da rendere l’opera totalmente inidonea all’uso convenuto secondo quanto al riguardo prescritto dall’art. 1668 cod. civ., avendo accertato che i vizi riscontrati erano di limitata portata, tant’è vero che quantificava nell’importo (relativamente modesto) di Euro 1000,00 la riduzione del corrispettivo ancora dovuto che era determinato in 1658,77.

Il motivo difetta di autosufficienza laddove non trascrive il contenuto integrale della consulenza, dovendo ricordarsi che, in relazione al vizio di motivazione per omesso o erroneo esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d’ufficio o di parte, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

La doglianza di risolve nella censura dell’apprezzamento di fatto compiuto dai Giudici di appello nell’ambito dell’indagine ai medesimi riservata, sollecitando il riesame del merito (inammissibile in sede di legittimità).

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione dell’art. 1668 cod. civ., censura la decisione gravata che aveva determinato la riduzione del corrispettivo nella misura di Euro 1000,00, quando il consulente d’ufficio aveva quantificato i lavori necessari per l’eliminazione dei vizi nell’importo di Euro 2.685,57.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Vanno qui ribadite le considerazioni sopra formulate a proposito del difetto di autosufficienza del ricorso relativamente a quanto sarebbe risultato dalla consulenza.

3.1. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1668 cod. civ., censura la decisione gravata che non si era pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni, essendosi limitata a liquidare le somma necessarie per eliminare i vizi.

3.2. Il motivo va disatteso.

Tenuto conto che la sentenza di primo grado, nel pronunciare la risoluzione del contratto, aveva liquidato il danno nella misura di Euro 2.685,57 che, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, rappresentava soltanto l’importo necessario per eliminare i vizi e dunque non si era pronunciata sul capo di domanda relativo al risarcimento dei danni, così come preteso dall’opponente, sarebbe stato necessario che con l’appello incidentale fosse stata censurata l’omessa pronuncia in modo da investire la Corte della domanda in virtù del principio devolutivo dell’appello; pertanto, nella presente sede, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare, trascrivendo l’atto di appello (in virtù del principio di autosufficienza del ricorso), che tale doglianza avesse formato oggetto dei motivi di appello: tale onere non è stato ottemperato.

4.1. Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando motivazione contraddittoria o insufficiente nonchè, violazione dell’art. 1665 cod. civ., censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto provata l’accettazione dei lavori, desumendola dal pagamento del 50% del corrispettivo, quando successivamente gli operai del B. – contrariamente a quanto affermato in sentenza – dovettero intervenire per ultimare i lavori in modo da rendere l’opera utilizzabile secondo la sua destinazione.

4.2. Il motivo va disatteso, posto che anche in questo caso la doglianza si risolve nella censura delle risultanze istruttorie, prospettando il ricorrente una diversa ricostruzione della fattispecie in fatto.

5.1. Il quinto motivo, lamentando il vizio di ultrapetizione e di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denuncia l’erroneità della pronuncia laddove aveva ritenuto ammissibile la domanda di pagamento dei lavori extracontratto per avvenuta accettazione del contraddittorio, quando a seguito della riforma introdotta della n. 353 del 1990, il comportamento della parte non può aver efficacia sanante.

5.2. Il motivo è fondato.

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti – e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del “thema decidendi” anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (Cass. 17152/2006;9875/2005).

La domanda di pagamento delle opere extra contratto era inammissibile essendo stata proposta dall’opposto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, a nulla rilevando per quel che si è detto – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – l’eventuale accettazione del contraddittorio di controparte.

Pertanto, decidendo ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ. la relativa statuizione va cassata senza rinvio, dovendo dichiararsi la predetta domanda inammissibile.

6.1. Il sesto motivo, lamentando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., denuncia l’erroneità della pronuncia laddove aveva posto a carico dell’opponente le spese relative alla consulenza tecnica quando in merito alla cattiva esecuzione dei lavori parte soccombente era da ritenersi l’opposto.

6.2. Il motivo è infondato.

In tema di regolamento del spese processuali, va osservato che la statuizione va presa considerando l’esito finale e complessivo della lite in relazione alle domande preposte dalle parti; l’unico divieto posto a carico del giudice è quello di non porle carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie, tale non è certo l’opponente il quale è stato comunque condannato al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, seppure ridotto, dovendo ancora considerasi che l’opponente aveva chiesto la risoluzione del contratto per totale inidoneità dell’opera e tale accertamento ha avuto esito negativo proprio alla stregua delle risultanze delle consulenza tecnica che, secondo quanto ritenuto in sentenza, ha verificato che le opere erano affette da vizi di limitata portata.

Per effetto delle riforma della decisione di gravame, deve procedersi alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, essendo la relativa statuizione travolta ex art. 336 cod. proc. civ. La parziale quanto marginale cassazione della sentenza rispetto all’esito complessivo del giudizio che ha visto comunque l’opponente tenuto al pagamento del corrispettivo ancora dovuto (e,dunque, parte soccombente), comporta che le spese del doppio grado giudizio di gravame, così come sono state liquidate, dalla Corte di appello, vanno poste a carico del B., mentre – non avendo l’intimato svolto attività difensiva – vanno dichiarate irripetibili quelle di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso rigetta gli altri cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione e limitatamente al motivo accolto, dichiarando inammissibile la domanda di pagamento delle opere extracontrattuali proposta dal P. con la comparsa di costituzione.

Conferma la liquidazione delle spese del giudizio di merito effettuata dalla sentenza impugnata. Dichiara non ripetibili le spese processuali relative alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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