Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25598 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25598

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1341-2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SIRACUSA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

Nonchè da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 244/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1a contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa in relazione agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2004 ai fini ICI, eccependo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2003, mentre quello relativo al 2004 era stato ritualmente impugnato; la CTP accoglieva il ricorso della contribuente;

2. la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado, rilevando che il Comune di Roma non aveva provato che alla contribuente fossero stati notificati tutti e quattro gli avvisi di accertamento, sia pur con un’unica notifica datata 7.11.2006;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale articolando due motivi di impugnazione, la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonchè artt. 156 e 160 cod. proc. civ., sostenendo il ricorrente che la CTR aveva errato nell’attribuire all’ente l’onere di provare l’avvenuta contestuale notifica dei quattro avvisi di accertamento dai quali era scaturita la successiva cartella di pagamento impugnata dalla ricorrente;

2. con il secondo motivo di ricorso l’ente si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 5, del mancato esame di un punto decisivo della controversia, relativo alla prova della notifica degli avvisi di accertamento;

3. i due motivi, essendo strettamente connessi tra di loro e facendo riferimento all’unitaria problematica dell’onere della prova dell’avvenuta notifica, possono essere esaminati congiuntamente;

3.1. preliminarmente si rileva che per consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, ex art. 12 pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova (Sez. 6 – T., n.20786 del 2014, Rv. 632712);

3.2 ne consegue che l’onere della prova in ordine al contenuto dell’atto notificato ricade sul mittente e, quindi, deve escludersi la fondatezza del primo motivo di ricorso;

3.3. resta da verificare se, nel caso di specie, l’ente abbia fornito una prova quanto meno presuntiva in ordine alla pluralità di avvisi di accertamento unitariamente notificati; rispetto a tale aspetto, il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di considerare che effettivamente sulla copia della ricevuta di ritorno era riportata la numerazione corrispondente a tutti e quattro gli avvisi di accertamento; parimenti, sulla copia degli avvisi, veniva indicata una sola raccomandata, a riprova della spedizione unitaria;

3.4. la tesi del ricorrente non può essere accolta, in quanto il ricorso risulta carente sotto il profilo dell’autosufficienza, atteso che i predetti atti vengono meramente menzionati, senza che siano stati nè parzialmente riprodotti, nè specificamente indicati in merito all’epoca della produzione ed alla collocazione nel fascicolo processuale.

3.5. sul punto, va applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 23019/07), è nel senso di ritenere che “il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo. Peraltro, deve rilevarsi che l’inammissibilità prevista dalla richiamata norma non può ritenersi superabile con la produzione del documento unitamente alla memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità riconducibile all’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso” (Cass. 19766/08; conf.: ord. Sez. 6, 22607/14; Cass. 20679/14);

7. con ricorso incidentale la contribuente deduceva omessa decisione e violazione dell’art. 92 c.p.c., sottolineando di aver impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese e che la CTR, oltre a non valutare in alcun modo tale motivo di impugnazione, aveva ulteriormente compensato anche le spese del giudizio di appello;

7.1 il ricorso incidentale è fondato, atteso che è mancata da parte del giudice di appello lo specifico esame della questione dedotta circa la compensazione delle spese di primo grado e, con riferimento a quelle di appello, si è genericamente giustificata la compensazione affermando che “l’Ente locale non ha svolto difese in questa fase dibattimentale” circostanza evidentemente non contemplata tra le cause che giustificano la compensazione delle spese e, peraltro, neppure fondata in punto di fatto, posto che l’appello era stato proposto proprio dal Comune di Roma; ne consegue che il ricorso incidentale è fondato, dovendosi rinviare alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, per statuire in merito al riparto delle spese del doppio grado di giudizio;

8. le spese relative alla fase di legittimità seguono la soccombenza vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio in diversa composizione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.785,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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