Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25598 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 21/09/2021), n.25598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4453/2020 proposto da:

U.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERIA’ CIVILI E

L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3687/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato

il 06/12/2019 R.G.N. 3873/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso proposto da U.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di trasferimento in Germania, identificato quale Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale ai sensi dell’art. 18.1 del Regolamento U.E. n. 604/2013, emesso dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno.

2. Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che in Germania risultano rispettate le garanzie contemplate dal sistema Europeo di protezione internazionale (“le due direttive Europee sulle qualifiche e sul procedimento in materia di protezione internazionale sono state recepite pienamente e perciò (il richiedente) avrebbe potuto attivare i normali rimedi giurisdizionali presenti in quel Paese che…non presenta carenze sistemiche nelle misure di accoglienza”) e che tale Stato, al pari di altri paesi Europei, prevede sistemi di protezione complementari assimilabili al permesso per motivi umanitari, come verificabile dal sito dell’ufficio immigrazione della Germania, consultabile anche in lingua inglese.

3. Ha dato atto che il presente procedimento è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Trieste in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e che il ricorrente non ha impugnato tale decisione ma anzi vi ha prestato adesione. Ha ritenuto ritualmente radicata presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Trieste la competenza territoriale a decidere sull’impugnazione in esame, secondo il criterio “di prossimità” e quindi insussistenti i presupposti per sollevare conflitto negativo di competenza.

4. Avverso tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Unità Dublino, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e 3 bis, per essere il Tribunale di Trieste incompetente per territorio.

8. La censura è inammissibile.

9. Questa Corte ha chiarito che, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza (v. Cass., S.U. n. 21858 del 2007; Cass. n. 23289 del 2011; n. 16359 del 2015; n. 17705 del 2015).

10. La mancata proposizione del regolamento necessario di competenza avverso la decisione del Tribunale di Roma ed anzi la riassunzione del procedimento presso il giudice dichiarato competente, rende inammissibile la censura riproposta in questa sede, dovendosi comunque ribadire come la statuizione del Tribunale di Trieste sulla propria competenza per territorio sia conforme alla più recente giurisprudenza di questa S.C. (v. Cass. n. 31127 del 2019; n. 2341 del 2021; n. 5097 del 2021).

11. Col secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 bis e 3 septies, artt. 115,116,737,135,136 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 2697 c.c.; in subordine, per violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, artt. 4,5, 17 del Regolamento Europeo n. 604 del 2003; dell’art. 11 Direttiva 2013/32/UE, attuata in Italia col D.Lgs. n. 142 del 2015.

12. Il ricorrente denuncia il mancato rispetto, nel corso della procedura di protezione internazionale avviata originariamente in Germania, delle garanzie informative previste dal Regolamento n. 604 del 2003; più esattamente, riferisce di non aver avuto un idoneo colloquio personale, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 5 del Regolamento n. 604 del 2003, e di non aver ricevuto dall’autorità amministrativa le informazioni previste dall’art. 4 del Regolamento cit.. Trascrive nelle parti rilevanti il contenuto del ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Trieste e delle note conclusive depositate e rileva che l’Unità di Dublino, costituitasi in giudizio, non aveva contestato tali allegazioni né depositato documentazione idonea a smentirle, pur essendo onerata della prova in ordine al rispetto delle citate garanzie. Sostiene che l’assenza di prova del corretto adempimento degli oneri informativi incide sulla validità della decisione di trasferimento e che la motivazione adottata al riguardo nel decreto impugnato deve considerarsi omessa o apparente, oltre che resa in violazione anche delle altre disposizioni invocate.

13. Il Ministero nel controricorso ha eccepito la novità delle questioni oggetto del secondo motivo di ricorso, in quanto non affrontate nel ricorso introduttivo di primo grado. Tali rilievi risultano fondati.

14. Nella giurisprudenza di legittimità è costante l’affermazione secondo cui, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, così da consentire alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. n. 2038 del 2019; n. 15430 del 2018; n. 27568 del 2017).

15. Nel caso di specie, tale onere non può dirsi soddisfatto.

16. Nel ricorso in cassazione è trascritto, per estratto, il ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Trieste, che non reca alcun riferimento alla violazione delle garanzie informative previste dal Regolamento n. 604 del 2003. Una deduzione in tal senso è contenuta solo nelle note difensive del 15.11.2019 depositate dal ricorrente nel giudizio di primo grado (trascritte per estratto alla pag. 19 e ss. del ricorso per cassazione).

17. Il decreto del Tribunale di Trieste non solo non affronta nel merito le questioni poste col secondo motivo di ricorso in cassazione, ma neppure ne fa cenno nel riassumere i motivi di impugnazione del richiedente che sono così riportati (pag. 2 del decreto): “Egli sarebbe sicuramente rimpatriato in Bangladesh, poiché la sua domanda di protezione internazionale è stata già rigettata con provvedimento non scritto e non comunicato regolarmente. Sarebbe di conseguenza esposto ai rischi per l’incolumità personale per i fatti esposti a fondamento della richiesta di protezione. Peraltro in Germania la sua situazione non sarebbe stata vagliata adeguatamente avendo conferito una sola volta con il suo avvocato e la Commissione; In Italia intende richiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari che – in tesi del ricorrente – può essere riconosciuta anche in assenza di una domanda di protezione internazionale e comunque non è contemplato dalla normativa Europea”.

18. Considerato quindi che le questioni relative all’inadempimento delle garanzie previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento cit., poste a base delle censure mosse col secondo motivo di ricorso, non risultano sollevate nel precedente grado di giudizio e non possono essere prospettate per la prima volta nel giudizio di legittimità, richiedendo accertamenti in fatto ormai preclusi, il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile.

19. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

20. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

21. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA